Oggi piove e, essendo meteopata, non sono di buon'umore.
Mi sono messo a lavorare su alcuni schemi in materia di diritto del lavoro e sono venute fuori alcune cosette che non hanno rialzato il mio umore...
Così mi è venuta la voglia di far passare il buon'umore anche a voi!
Dunque, lo sapevate che...
- Che molti sindacalisti e politici hanno potuto farsi accreditare anni e anni di "lavoro" soltanto con una dichiarazione dei loro "datori di lavoro" (i sindacati ed i partiti)???
No, non lo sapevate? beh, in allegato 1 c'è una norma di legge ad hoc tutta per loro...
- Che i sindacati ed i partiti, in caso di licenziamento illegittimo, non sono soggetti all'obbligo di reintegrazione???
No, non lo sapevate? beh, in allegato 2 c'è una norma di legge ad hoc tutta per loro...
- Che i sindacati, non sono associazioni con personalità giuridica, perchè non hanno mai accettato le condizioni previste dalla Costituzione, per essere registrati????
No, non lo sapevate? beh, in allegato 3, c'è la norma COSTITUZIONALE che lo prevedeva...
- Che i sindacati hanno un patrimonio immobiliare mai censito e sul quale non hanno mai pagato ICI e non si sa se pagano l'IMU?
No, non lo sapevate? beh, in allegato 4 c'è una norma di legge ad hoc tutta per loro...
E POI SI MERAVIGLIANO SE GRILLO PRENDE IL 30% DEI VOTI!!!!!
(NELLE SUE SPARATE CE N'E' ANCHE PER I SINDACATI.....)
Allegati
Allegati
Allegato 1
Legge 11 giugno 1974, n. 252 (in Gazz.
Uff., 8 luglio, n. 177). - Regolarizzazione della posizione assicurativa dei
dipendenti dei partiti politici, delle organizzazioni sindacali e delle
associazioni di tutela e rappresentanza della cooperazione.
(Legge MOSCA)
Art.
1.
I
periodi di lavoro o di attività politico-sindacale antecedenti alla data di
entrata in vigore della presente legge, prestati alle dipendenze dei partiti
politici rappresentati in Parlamento, delle organizzazioni sindacali, degli
istituti di patronato e di assistenza sociale e delle associazioni nazionali di
rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo riconosciute con
decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, possono essere
regolarizzati nella assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la
vecchiaia e superstiti e nell'assicurazione contro la disoccupazione
involontaria e nell'assicurazione contro la tubercolosi, secondo le norme
stabilite dalla presente legge.
A
detta regolarizzazione si procede, sempreché trattisi di attività lavorativa
retribuita e prestata con carattere di continuità e prevalenza, e i periodi
interessati non risultino già coperti da contribuzione obbligatoria, figurativa
o volontaria nella medesima assicurazione generale ovvero in forme di
previdenza sostitutive o che abbiano dato luogo ad esclusione od esonero
dall'assicurazione medesima o in altro trattamento obbligatorio di previdenza
in virtù della stessa o di altra contemporanea attività lavorativa.
Il
versamento dei contributi a regolarizzazione dei periodi arretrati secondo le
norme della presente legge è possibile, a seconda dei casi, a partire dalla
data dell'8 settembre 1943, o, se successiva, dalla data di liberazione delle
singole province, o dalla data della ricostituzione nelle stesse dei partiti
politici suddetti, delle organizzazioni sindacali e delle associazioni
nazionali in rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo, o
dalla data dei decreti ministeriali di riconoscimento giuridico degli istituti
di patronato e di assistenza sociale, sino alla data di entrata in vigore della
presente legge.
Art.
2.
La
domanda di regolarizzazione assicurativa deve essere presentata dagli organi
centrali di partiti, organizzazioni sindacali, patronati e associazioni del
movimento cooperativo di cui al precedente articolo 1 alla direzione generale dell'Istituto
nazionale della previdenza sociale, entro il termine perentorio di diciotto
mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
La
domanda deve essere corredata da una dichiarazione rilasciata dagli stessi
organi sotto la loro responsabilità, attestante il periodo di servizio o di
incarico di lavoro o di attività politico-sindacale cui la regolarizzazione si
riferisce, nonché la qualifica lavorativa rivestita dall'interessato nel
periodo stesso e la retribuzione percepita, indicando il contratto collettivo
di lavoro cui si sia fatto riferimento o le tabelle retributive in vigore nei
singoli periodi presso le rispettive organizzazioni.
La
domanda può altresì essere presentata nel medesimo termine direttamente
dall'interessato o dai suoi superstiti se il lavoratore è deceduto
anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge ovvero entro
il biennio immediatamente successivo.
La
domanda deve essere corredata da idonea documentazione comprovante la esistenza
e la durata del rapporto di lavoro nonché la qualifica e la misura della
retribuzione percepita nei singoli periodi (1).
(1)
Termini prorogati al 31 maggio 1977 dall'art. unico, l. 12 gennaio 1977, n. 4 e ulteriormente
prorogati di novanta giorni dall'art. unico, l. 19 dicembre 1979, n. 648.
Art.
3.
È
istituita presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale una
commissione centrale con il compito di esaminare le dichiarazioni di cui al
precedente articolo 2 e di esprimere parere vincolante all'Istituto nazionale
della previdenza sociale sull'idoneità delle medesime ai fini della
regolarizzazione assicurativa di cui alla presente legge. A tale scopo è in
facoltà della commissione sentire i soggetti di cui al primo comma dell'articolo 1, gli interessati o
i loro aventi causa.
La
commissione è presieduta dal Ministro per il lavoro e la previdenza sociale o
da un suo rappresentante.
Della
stessa fanno parte due rappresentanti del Ministero del lavoro e della
previdenza sociale, uno del Ministero del tesoro ed uno dell'Istituto nazione
della previdenza sociale ed un rappresentante per ogni confederazione sindacale
a carattere nazionale dei lavoratori dipendenti, designato dalle organizzazioni
sindacali rappresentate nel CNEL (1).
I
componenti della commissione sono nominati con decreto del Ministro per il
lavoro e la previdenza sociale entro sessanta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge.
(1)
Comma così sostituito dall'art. unico, l. 12 gennaio 1977, n. 4.
Art.
4.
La
regolarizzazione assicurativa, per i periodi anteriori al 1° maggio 1964, è
effettuata mediante il versamento all'Istituto nazionale della previdenza
sociale dei contributi base delle assicurazioni generali obbligatorie per
l'invalidità, la vecchiaia e superstiti.
Tali
contributi sono calcolati, per i periodi anteriori al 30 aprile 1952, sul
valore massimo di quelli all'epoca vigenti e, per i periodi successivi, in
relazione alla classe di contribuzione corrispondente alla retribuzione
indicata nella dichiarazione di cui all'articolo 2.
Per i
periodi successivi al 30 aprile 1964, ancorché prescritti, sono dovuti i
contributi base e a percentuale per le assicurazioni generali obbligatorie per
l'invalidità, vecchiaia e superstiti nonché, secondo quanto stabilito dal
successivo articolo 6, per le assicurazioni contro la
disoccupazione involontaria e contro la tubercolosi e per l'E.N.A.O.L.I.
I
contributi di cui ai precedenti commi sono maggiorati degli interessi legali
calcolati al tasso del 5 per cento annuo e sono portati a conguaglio delle
somme già versate per contributi e relativi interessi legali dai partiti ed
organizzazioni di cui all'articolo 1 della presente legge, in relazione
a norme di legge e a convenzioni in materia intercorse con l'Istituto nazionale
della previdenza sociale che provvederà al rimborso delle eventuali eccedenze.
Per i
periodi successivi al 1° maggio 1964, ove la retribuzione dichiarata ai sensi
del precedente articolo 2 risulti comunque superiore ai livelli indicati dai
contratti collettivi di riferimento o dalle tabelle retributive di cui allo
stesso articolo 2, la regolarizzazione per la parte eccedente tali livelli
retributivi è effettuata secondo le ordinarie norme di legge.
Art.
5.
I
contributi versati ai sensi della presente legge sono validi a tutti gli
effetti e si considerano versati alla data della domanda di regolarizzazione,
sempreché il relativo versamento intervenga entro il termine di novanta giorni
dalla richiesta dell'Istituto nazionale della previdenza sociale.
Il
periodo intercorrente fra la data terminale del periodo regolarizzato e la data
di presentazione della domanda di regolarizzazione è escluso dal computo del
quinquennio per l'accertamento dei requisiti contributivi per il diritto alla
pensione per invalidità e per i superstiti e per l'ammissione al versamento dei
contributi volontari.
Art.
6.
I
contributi dovuti per le assicurazioni contro la disoccupazione involontaria e
contro la tubercolosi sono dovuti limitatamente agli ultimi due anni del
periodo regolarizzato secondo le precedenti norme.
In
tal caso la norma contenuta nel secondo comma del precedente articolo 5 ha
efficacia anche ai fini del diritto alle prestazioni a carico delle
assicurazioni di cui al precedente comma.
Art.
7.
I
soggetti di cui al primo comma del precedente articolo 1, per i periodi antecedenti alla
data di entrata in vigore della presente legge, sono esonerati dal pagamento
dei contributi dovuti alla Cassa unica assegni familiari, nel caso in cui
abbiano provveduto ad assicurare al personale dipendente un trattamento per
carichi di famiglia non inferiore, per ogni singolo periodo, a quello previsto
per gli assegni familiari.
Dalla
data di entrata in vigore della presente legge, i soggetti di cui al precedente
comma che non assicurino al personale trattamenti per carichi di famiglia come
sopra previsto sono tenuti all'applicazione delle norme sugli assegni familiari
di cui al testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955,
n. 797, e successive modificazioni e integrazioni, nei confronti di
tutto il personale e sull'intero territorio nazionale.
L'importo
degli assegni familiari da corrispondersi e del contributo da versare è
fissato, in deroga a quanto previsto al sopra richiamato decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955,
n. 797, nella misura prevista per le aziende esercenti attività di
natura commerciale e i professionisti e artisti.
Restano
a carico dei soggetti di cui al primo comma le eventuali differenze tra gli
importi dei trattamenti per carichi di famiglia corrisposti e la misura degli
assegni familiari, dovuti e non prescritti.
Art.8
I
termini di cui all'articolo 5 della legge 2 aprile 1958, n. 331,
sono prorogati per 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge (1).
(1)
Termini prorogati al 31 maggio 1977 dall'art. unico, l. 12 gennaio 1977, n. 4 e ulteriormente
prorogati di novanta giorni dall'art. unico, l. 19 dicembre 1979, n. 648.
Art.9
Decreto legislativo 16 settembre 1996, n.
564 (in Suppl. ordinario alla Gazz. Uff., 31 ottobre, n. 256). - Attuazione
della delega conferita dall'art. 1, comma 39, della l. 8 agosto 1995, n. 335,
in materia di contribuzione figurativa e di copertura assicurativa per periodi
non coperti da contribuzione (Legge Treu) (1).
(1)
In riferimento al presente decreto vedi: Circolare Inps 23 maggio 2012 n. 72.
(Omissis).
CAPO
I
DISPOSIZIONI
IN MATERIA DI CONTRIBUZIONE FIGURATIVA
Art.3
Art.
31 della legge 20 maggio 1970, n. 300.
1. A
decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, e senza
pregiudizio per le situazioni in atto, i provvedimenti di collocamento in
aspettativa non retribuita dei lavoratori chiamati a ricoprire funzioni
pubbliche elettive o cariche sindacali sono efficaci, ai fini
dell'accreditamento della contribuzione figurativa ai sensi dell'art. 31 della
legge 20 maggio 1970, n. 300, se assunti con atto scritto e per i lavoratori
chiamati a ricoprire cariche sindacali dopo che sia decorso il periodo di prova
previsto dai contratti collettivi e comunque un periodo non inferiore a sei
mesi. (1)
2. Le
cariche sindacali di cui al secondo comma dell'art. 31 della citata legge n.
300 del 1970, sono quelle previste dalle norme statuarie e formalmente
attribuite per lo svolgimento di funzioni rappresentative e dirigenziali a
livello nazionale, regionale e provinciale o di comprensorio, anche in qualità
di componenti di organi collegiali dell'organizzazione sindacale.
3. La
domanda di accredito figurativo presso la gestione previdenziale interessata
deve essere presentata per ogni anno solare o per frazione di esso entro il 31
marzo dell'anno successivo a quello nel corso del quale abbia avuto inizio o si
sia protratta l'aspettativa a pena di decadenza. Per l'accredito dei periodi di
aspettativa precedenti l'anno di entrata in vigore del presente decreto, la
domanda deve essere presentata, a pena di decadenza, entro novanta giorni dalla
data di entrata in vigore del decreto stesso. (2)
4. Le
retribuzioni figurative accreditabili ai sensi dell'art. 8, ottavo comma, della
legge 23 aprile 1981, n. 155, sono quelle previste dai contratti collettivi di
lavoro della categoria e non comprendono emolumenti collegati alla effettiva
prestazione dell'attività lavorativa o condizionati ad una determinata
produttività o risultato di lavoro né incrementi o avanzamenti che non siano
legati alla sola maturazione dell'anzianità di servizio.
5. A
decorrere dal mese successivo alla data di entrata in vigore del presente
decreto può essere versata, facoltativamente, una contribuzione aggiuntiva
sull'eventuale differenza tra le somme corrisposte per lo svolgimento
dell'attività sindacale ai lavoratori collocati in aspettativa ai sensi dell'art.
31 della citata legge n. 300 del 1970 e la retribuzione di riferimento per il
calcolo del contributo figurativo di cui all'art. 8, ottavo comma, della citata
legge n. 155 del 1981. La facoltà può essere esercitata dalla organizzazione
sindacale, previa richiesta di autorizzazione al fondo o regime pensionistico
di appartenenza del lavoratore. Il contributo aggiuntivo va versato entro lo
stesso termine previsto per la domanda di accredito figurativo di cui al comma
3 ed è pari all'aliquota di finanziamento del regime pensionistico a cui il
lavoratore è iscritto ed è riferito alla differenza tra le somme corrisposte
dall'organizzazione sindacale e la retribuzione figurativa accreditata.
6. La
facoltà di cui al comma 5 può essere esercitata negli stessi termini e con le
stesse modalità ivi previste per gli emolumenti e le indennità corrisposti
dall'organizzazione sindacale ai lavoratori collocati in distacco sindacale con
diritto alla retribuzione erogata dal proprio datore di lavoro.
7.
Nel caso in cui l'aspettativa fruita presso il sindacato non risulti conforme a
quanto previsto ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 31
della citata legge n. 300 del 1970, ove le organizzazioni sindacali tenute ad
assolvere gli obblighi previdenziali e assistenziali provvedano ad effettuare
le relative regolarizzazioni contributive entro il termine di sei mesi dalla
data di entrata in vigore del presente decreto, i contributi saranno gravati
dei soli interessi calcolati al tasso legale. Ai fini delle predette
regolarizzazioni si applica il termine di prescrizione di cui all'art. 3, comma
9, lettera a), della legge 8 agosto 1995, n. 335.
7-bis.
Le disposizioni di cui al comma 7 si applicano anche agli amministratori degli
enti locali territoriali e ai componenti dei consigli regionali; gli enti
locali territoriali e le regioni possono provvedere a loro carico (3).
8.
Gli oneri corrispondenti alla contribuzione figurativa di cui all'art. 31 della
citata legge n. 300 del 1970 gravanti sui fondi pensionistici amministrati
dall'INPS, determinati nella misura pari all'aliquota di computo del 33 per
cento del valore retributivo stabilito dal presente decreto, sono addebitati
alla rispettiva gestione previdenziale.
9. I
lavoratori iscritti ai fondi esclusivi dell'assicurazione generale obbligatoria
hanno diritto alla contribuzione figurativa per i periodi non retribuiti di
aspettativa per cariche sindacali o funzioni pubbliche elettive di cui all'art.
31 della citata legge n. 300 del 1970 (4).
10.
L'onere di cui al comma 9 è posto a carico della relativa gestione
previdenziale (5) .
(1)
Ai sensi dell'art. 8-bis, d.l. 23 novembre 2001, n. 411, conv., con
modificazioni, in l. 31 dicembre 2001, n. 463, i soggetti di cui al presente
comma, che non hanno presentato la domanda di accredito della contribuzione
figurativa per i periodi anteriori al 1° gennaio 2001 secondo le modalità
previste dall'articolo 3, comma 3, presente articolo, possono esercitare tale
facoltà entro il 31 marzo 2002.
(2)
Il termine ivi previsto è stato prorogato inderogabilmente al 30 settembre
1998, dall'art. 3, d.lg. 29 giugno 1998, n. 278.
(3)
Comma aggiunto dall'art. 26, l. 3 agosto 1999, n. 265.
(4)
Vedi l'articolo 44 del D.L. 30 settembre 2003, n. 269.
(5)
Vedi l'articolo 1, comma 239, della legge 30 dicembre 2004, n. 311.
Allegato 2
Legge 11 maggio 1990,
n. 108 (in Gazz. Uff., 11 maggio, n. 108). - Disciplina dei licenziamenti
individuali.
Articolo 4
Area di non
applicazione.
1. Fermo restando
quanto previsto dall'articolo 3, le disposizioni degli articoli 1 e 2 non trovano applicazione nei rapporti
disciplinati dalla legge 2 aprile 1958, n. 339. La disciplina di
cui all'articolo 18 della legge 20 maggio 1970, n. 300,
come modificato dall'articolo 1 della presente legge, non trova
applicazione nei confronti dei datori di lavoro non imprenditori che svolgono
senza fini di lucro attività di natura politica, sindacale, culturale, di
istruzione ovvero di religione o di culto (1) .
Allegato 3
COSTITUZIONE DELLA
REPUBBLICA ITALIANA 27 dicembre 1947 (in Gazz. Uff. 27 dicembre 1947, n. 298,
ed. straordinaria).
Articolo 39
Art. 39.
L'organizzazione
sindacale è libera.
Ai sindacati non può
essere imposto altro obbligo se non la loro registrazione presso uffici locali
o centrali, secondo le norme di legge.
É condizione per la
registrazione che gli statuti dei sindacati sanciscano un ordinamento interno a
base democratica.
I sindacati registrati
hanno personalità giuridica. Possono, rappresentati unitariamente in
proporzione dei loro iscritti, stipulare contratti collettivi di lavoro con
efficacia obbligatoria per tutti gli appartenenti alle categorie alle quali il
contratto si riferisce.
Allegato 4
Legge 18 novembre
1977, n. 902 (in Gazz. Uff., 17 dicembre, n. 343). - Attribuzione dei patrimoni
residui delle disciolte organizzazioni sindacali fasciste.
(Omissis).
Art.1
Art. 1.
I patrimoni residui
delle organizzazioni fasciste dei lavoratori e dei datori di lavoro, soppresse
con decreto legislativo luogotenenziale 23 novembre 1944, n. 369, sono
attribuiti in proprietà, ciascuno nella misura del 93 per cento, alle
confederazioni sindacali dei lavoratori dipendenti indicate al punto A dell'allegata
tabella ed alle associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori autonomi
costituite per lo stesso settore ed indicate al punto B della detta tabella.
Per la determinazione
dei valori patrimoniali si fa riferimento alle stime effettuate dagli uffici
tecnici erariali alla data del 31 dicembre 1976.
Art.2
Art. 2.
Il rimanente 7 per
cento dei patrimoni indicati nell'articolo precedente è attribuito in proprietà
alle altre confederazioni ed associazioni nazionali dei lavoratori e dei datori
di lavoro, costituite al 1° gennaio 1974 e che siano maggiormente
rappresentative tenuto conto: della consistenza numerica dei soggetti
rappresentati; dell'ampiezza e diffusione delle strutture organizzative; della
loro partecipazione alla formazione e stipulazione dei contratti collettivi di
lavoro; della loro effettiva partecipazione alla trattazione delle controversie
individuali, plurime e collettive di lavoro.
Art.3
Art. 3.
Entro trenta giorni
dalla data di entrata in vigore della presente legge le associazioni di cui
agli articoli che precedono e che intendono partecipare alla ripartizione dei
patrimoni appartenenti ai corrispondenti settori delle disciolte confederazioni
fasciste ne danno comunicazione scritta al Ministero del lavoro e della
previdenza sociale.
Entro trenta giorni
dalla scadenza del termine di cui al precedente comma viene accertata, con
decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, la sussistenza,
nelle associazioni di cui all'articolo 2, dei requisiti indicati nello
stesso articolo.
Art.4
Art. 4.
Entro sei mesi dalla
data di entrata in vigore della presente legge, l'ufficio stralcio costituito
ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo del Capo provvisorio
dello Stato del 1° dicembre 1947, n. 1611, è tenuto a trasmettere al
Ministro per il lavoro e la previdenza sociale un progetto di divisione di
ciascun patrimonio - corredato dagli inventari e dalla descrizione della
situazione patrimoniale con i corrispettivi valori - contenente la separata
ripartizione in due masse rispettivamente del 93 per cento e 7 per cento dei
patrimoni delle disciolte confederazioni dei datori di lavoro e del complesso
dei patrimoni conglobati tra di loro delle disciolte confederazioni dei lavoratori.
Il patrimonio del
fondo ECO (Ente case operai) è conglobato con il patrimonio della soppressa
confederazione degli industriali. Il patrimonio della soppressa confederazione
generale del lavoro, della tecnica e delle arti è conglobato con i patrimoni
delle soppresse confederazioni dei lavoratori.
Con provvedimento del
Ministro per il lavoro e la previdenza sociale è disposta, entro il termine di
giorni novanta, l'anzidetta ripartizione dei patrimoni, che viene comunicata
alle associazioni interessate unitamente agli inventari ed alla descrizione
della situazione patrimoniale.
Art.5
Art. 5.
Le confederazioni
sindacali dei lavoratori dipendenti indicate nel punto A) della tabella di cui
all'articolo 1 e le associazioni sindacali
individuate ai sensi dell'articolo 3, procedono separatamente alla stipulazione
di accordi unici sulla ripartizione dei beni compresi nella massa loro
spettante indicata con il provvedimento di cui all'articolo 4.
Le associazioni sindacali
dei datori di lavoro e dei lavoratori autonomi costituite per il medesimo
settore indicate nel punto B) della tabella, di cui all'articolo 1, procedono alla stipulazione di
accordi sulla ripartizione dei beni compresi nella massa loro spettante
indicata con il provvedimento di cui all'articolo 4.
Le associazioni
sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori dipendenti ed autonomi,
costituite per il medesimo settore e individuate ai sensi del secondo comma
dell'articolo 3, procedono anch'esse alla stipulazione di accordi sulla
ripartizione dei beni compresi nella massa loro spettante indicata con il
provvedimento previsto all'articolo 4.
Art.6
Art. 6.
Gli accordi di cui
all'articolo precedente attuano direttamente il trasferimento della proprietà
dei beni e costituiscono titolo per la relativa trascrizione.
Art.7
Art. 7.
Qualora entro il
termine di centoventi giorni dalla comunicazione prevista all'ultimo comma
dell'articolo 4 non vengano raggiunti gli accordi indicati nell'articolo 5 nei
successivi sessanta giorni è nominato, con decreto del Ministro per il lavoro e
la previdenza sociale, il collegio arbitrale composto di sette membri designati
dal Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro dei quali uno con funzioni
di presidente.
Il collegio provvede
alla ripartizione dei beni in conformità delle disposizioni della presente
legge e con l'osservanza di quanto previsto negli articoli 816 e seguenti del codice di procedura civile.
Art.8
Art. 8.
In ogni caso di
mancata accettazione dei beni, entro il termine perentorio di giorni novanta
dalla data di attribuzione dei beni conseguente alla ripartizione di cui
all'articolo precedente, gli stessi vanno ad accrescere proporzionalmente le
quote attribuite per i vari settori alle confederazioni ed associazioni
interessate.
Art.9
Art. 9.
Le associazioni, alle
quali sono attribuiti beni delle disciolte confederazioni, succedono, in
ragione delle quote loro conferite, nelle situazioni attive e passive, relative
ai beni stessi ed in ogni altra situazione comunque derivante dalla gestione e
dalla liquidazione dei patrimoni delle disciolte organizzazioni sindacali
fasciste.
Art.10
Art. 10.
L'ufficio stralcio
provvede alle operazioni di trasferimento dei beni e dei documenti relativi e,
quindi, alla presentazione, entro il termine di centottanta giorni dalla data
dell'accordo di cui all'articolo 5 o del lodo arbitrale di cui all'articolo 7, del rendiconto al Ministero del
lavoro e della previdenza sociale.
L'ufficio stralcio
provvede altresì al versamento dell'ammontare delle indennità di anzianità spettanti
al personale fino alla data della soppressione dell'ufficio stesso in apposito
conto corrente aperto presso la tesoreria centrale, intestato al Ministero del
lavoro e della previdenza sociale e denominato "Fondo per le indennità di
anzianità per il personale dell'ufficio stralcio delle soppresse organizzazioni
sindacali fasciste".
Il Ministro per il
lavoro e la previdenza sociale, accertata l'avvenuta esecuzione di tutti gli
adempimenti, dispone, con proprio decreto, la soppressione dell'ufficio stralcio.
Art.11
Art. 11.
I trasferimenti di
proprietà derivanti dalla presente legge sono esenti dal pagamento di qualsiasi
tassa o imposta senza che per le operazioni relative sia dovuto alcun diritto,
rimborso o emolumento a qualsiasi titolo.
Art.12
Art. 12.
Il personale in
servizio presso l'ufficio stralcio alla data della sua soppressione viene
assegnato alle strutture pubbliche, secondo le norme e le procedure e di cui
all'articolo 2 della legge 20 marzo 1975, n. 70.
Art.13
Art. 13.
Il rilascio dei
certificati relativi al servizio prestato dagli ex dipendenti delle soppresse
confederazioni sindacali, già effettuato dall'ufficio stralcio, è affidato al
Ministero del lavoro e della previdenza sociale. Al medesimo sono trasferiti
gli archivi dell'ufficio stralcio.
Art.14
Art. 14.
La devoluzione in
proprietà del palazzo sito in Roma via Sicilia, 59, già appartenente alla
disciolta confederazione dei professionisti e degli artisti di cui all'articolo
1 della legge 13 marzo 1958, n. 234, è estesa agli enti e casse nazionali di
assistenza e previdenza degli artisti legalmente riconosciuti alla data del 1° gennaio
1974.
I legali
rappresentanti degli enti di cui al comma precedente o i loro delegati fanno
parte del comitato di cui all'articolo 2 della legge 13 marzo 1958, n. 234.
All.1
Allegato unico.
TABELLA CONTENENTE
L'ELENCO DELLE ASSOCIAZIONI SINDACALI DEI LAVORATORI E DEI DATORI DI LAVORO
ATTRIBUTARIE, AI SENSI DELL'ART. 1,
DEI RESIDUI PATRIMONI
APPARTENENTI ALLE DISCIOLTE CONFEDERAZIONI
SINDACALI FASCISTE
A) Associazioni
sindacali dei lavoratori
Confederazione
generale italiana del lavoro - CGIL;
Confederazione
italiana sindacati lavoratori - CISL;
Unione italiana del
lavoro - UIL;
Confederazione
italiana sindacati nazionali lavoratori CISNAL;
Confederazione
italiana dirigenti d'azienda - CIDA.
B) Associazioni
sindacali dei datori di lavoro delle cooperative e dei lavoratori autonomi
Settore industria:
Confederazione
generale dell'industria italiana;
Associazione sindacale
INTERSIND;
Associazione sindacale
aziende petrolchimiche e collegate a partecipazione statale - ASAP;
Confederazione generale
del traffico e dei trasporti - CONFETRA;
Confederazione
italiana armatori liberi - CONFITARMA;
Confederazione
italiana servizi pubblici enti locali - CISPEL;
Federazione italiana
editori giornali - FIEG;
Confederazione
generale italiana dell'artigianato;
Confederazione
nazionale dell'artigianato;
Confederazione
cooperative italiane;
Lega nazionale
cooperative e mutue;
Associazione generale
cooperative italiane.
Settore agricoltura:
Confederazione
generale dell'agricoltura italiana;
Confederazione
nazionale coltivatori diretti;
Alleanza nazionale
contadini;
Confederazione
cooperative italiane;
Lega nazionale
cooperative e mutue;
Associazione generale
cooperative italiane.
Settore commercio:
Confederazione
generale italiana del commercio e del turismo;
Confederazione
cooperative italiane;
Lega nazionale
cooperative e mutue;
Associazione generale
cooperative italiane.
Settore credito ed
assicurazione:
Associazione sindacale
fra le aziende di credito - ASSICREDITO;
Associazione fra le
Casse di risparmio italiane - ACRI;
Associazione nazionale
imprese assicuratrici - ANIA;
Confederazione
cooperative italiane;
Lega nazionale
cooperative e mutue;
Associazione generale
cooperative italiane.
From: Vincenzo Meleca
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