giovedì 16 agosto 2012

14 NOVEMBRE 1943 - SOCIALIZZAZIONE DELL'ECONOMIA


A  Castelvecchio  si  riunisce  la  prima  Assemblea  Nazionale  del P.F.R. Dopo la lettura di un messaggio del Duce e la relazione del segretario Pavolini, è approvato un “Manifesto programmatico” che consta di 18 punti relativi alla politica interna, estera e sociale:

In materia costituzionale interna:
1.– Sia convocata la Costituente, potere sovrano di origine popolare, che dichiari la decadenza               dell’ultima Monarchia, condanni solennemente   l’ultimo   Re   traditore   e   fuggiasco,   proclami   la Repubblica Sociale e ne nomini il Capo.
2.- La Costituente sia composta dai rappresentanti delle province invase attraverso delegazioni degli sfollati e dei rifugiati sul suolo libero.
Comprende altresì le rappresentanze dei combattenti; quelle dei prigionieri di guerra, attraverso i rimpatriati per minorazione; quelle degli italiani all’estero; quelle della Magistratura, delle Università e di ogni altro Corpo o Istituto la cui partecipazione contribuisca a fare della Costituente la sintesi di tutti i valori della Nazione.
3.-  La  Costituente  repubblicana  dovrà  assicurare  al  cittadino  – soldato lavoratore e contribuente – il diritto di controllo e di responsabile critica sugli atti della pubblica amministrazione.
Ogni cinque anni il  cittadino sarà chiamato a  pronunziarsi sulla nomina del Capo della repubblica.
Nessun cittadino arrestato in flagrante, o fermato per misure preventive, potrà essere trattenuto oltre sette giorni senza un ordine dell’autorità giudiziaria. Tranne il caso di flagranza, anche per perquisizioni domiciliari occorrerà un ordine dell’autorità giudiziaria
A  Castelvecchio  si  riunisce  la  prima  Assemblea  Nazionale  del P.F.R. Dopo la lettura di un messaggio del Duce e la relazione del segretario Pavolini, è approvato un “Manifesto programmatico” che consta di 18 punti relativi alla politica interna, estera e sociale:
Nell’esercizio delle sue funzioni la Magistratura agirà con piena indipendenza.
4. – La negativa esperienza elettorale già fatta dall’Italia e l’esperienza parzialmente negativa di un metodo di nomina troppo rigidamente gerarchico contribuiscono entrambe ad una soluzione che concilii le opposte esigenze. Un sistema misto (ad esempio elezione popolare dei rappresentanti alla Camera e nomina dei Ministri per parte del Capo della Repubblica e del Governo, e nel Partito, elezione di Fascio salvo ratifica e nomina del Direttore nazionale per parte del
Duce) sembra il più consigliabile.
5. – L’organizzazione a cui compete l’educazione del popolo ai problemi politici è unica.
Nel Partito, ordine di combattenti e di credenti, deve realizzarsi un organismo di assoluta purezza politica,  degno di essere il  custode dell’idea rivoluzionaria.
La sua tessera non è richiesta per alcun impiego o incarico.
6 – La religione della Repubblica è la cattolica apostolica romana. Ogni altro culto che non contrasti alle leggi è rispettato.
7 – Gli appartenenti alla razza ebraica sono stranieri. Durante questa guerra appartengono a nazionalità nemica.

In politica estera:
8. – Fine essenziale della politica estera della  Repubblica dovrà essere l’unità, l’indipendenza, l’integrità territoriale della Patria nei
termini  marittimi  ed  alpini  segnati  dalla  natura,  dal  sacrificio  di sangue e dalla storia, termini minacciati dal nemico con l’invasione e con le promesse ai Governi rifugiati a Londra. Altro fine essenziale consisterà   nel   far   riconoscere   la   necessità   degli   spazi   vitali indispensabili ad un popolo di 45 milioni di abitanti sopra un area insufficiente a nutrirli.
Tale  politica  si  adopererà  inoltre  per  la  realizzazione  di  una comunità europea, con la federazione di tutte le Nazioni che accettino i seguenti principi fondamentali:
a) eliminazione dei secolari intrighi britannici dal nostro Continente;
b) abolizione del sistema capitalistico interno e lotta contro le plutocrazie mondiali;
c)  valorizzazione,  a  beneficio  dei  popoli  europei  e  di  quelli autoctoni, delle risorse naturali dell’Africa, nel rispetto, assoluto di quei popoli, in specie musulmani, che, come l’Egitto, sono già civilmente e nazionalmente organizzati.

In materia sociale:
9.- Base della Repubblica Sociale e suo oggetto passivo è il lavoro, manuale, tecnico, intellettuale, in ogni sua manifestazione.
10.-  La   proprietà  privata,  frutto  del  lavoro  e   del  risparmio individuale, integrazione della personalità umana, è garantita dallo
Stato. Essa non deve però diventare disintegratrice della personalità
fisica e morale degli altri uomini, attraverso lo sfruttamento del loro lavoro.
11- Nell’economia nazionale tutto ciò che per dimensioni o funzioni esce dall’interesse singolo per entrare nell’interesse collettivo, appartiene alla sfera di azione propria dello Stato.
I  pubblici servizi, e  di regola, le  fabbricazioni belliche  debbono venire gestititi dallo Stato a mezzo di Enti parastatali.
12 – In ogni azienda (industriale, privata, parastatale, statale)  le rappresentanze dei tecnici e degli operai coopereranno intimamente – attraverso una conoscenza diretta della gestione- all’equa ripartizione
degli utili tra il fondo di riserva, il frutto al capitale azionario e la
partecipazione agli utili stessi per parte dei lavoratori.
In alcune imprese ciò potrà avvenire con un’estensione delle prerogative delle attuali Commissioni di fabbrica. In altre, sostituendo i Consigli di amministrazione con Consigli di gestione composti da tecnici e da operai con un rappresentante dello Stato. In altre, ancora, in forma di cooperativa parasindacale.
13.- Nell’agricoltura, l’iniziativa privata del proprietario trova il suo limite là dove l’iniziativa stessa viene a mancare. L’esproprio delle terre incolte e delle aziende mal gestite può portare alla lottizzazione fra braccianti da trasformare in coltivatori diretti, o alla costituzione di aziende cooperative parasindacali, o parastatali, a seconda delle varie esigenze dell’economia agricola.
Ciò è del resto previsto dalle leggi vigenti, alla cui applicazione il Partito  e  le  organizzazioni sindacali  stanno  imprimendo l’impulso necessario.
14 .- E’ pienamente riconosciuto ai coltivatori diretti, agli artigiani, ai professionisti, agli artisti il diritto di esplicare le proprie attività produttive  individualmente  ,  per  famiglie  o  per  nuclei,  salvo  gli
obblighi di consegnare agli ammassi la quantità di prodotti stabiliti dalla legge o di sottoporre a controllo le tariffe delle prestazioni.
15. – Quello della casa non è soltanto un diritto di proprietà, è un diritto alla proprietà. Il Partito iscrive nel suo programma al creazione di un Ente nazionale per la casa del popolo, il quale, assorbendo l’Istituto esistente e  ampliandone al massimo l’azione, provvede a fornire in proprietà la categoria mediante diretta costruzione di nuove abitazioni  o  graduale  riscatto  delle  esistenti.  In  proposito  è  da affermare il principio generale che l’affitto – una volta  rimborsato il capitale e pagatone il giusto frutto – costituisce titolo di acquisto.
Come primo compito, l’Ente risolverà i problemi derivanti dalle distruzioni di guerra, con requisizione e distribuzione di locali inutilizzati e con costruzioni provvisorie.
16. – Il lavoratore è iscritto d’autorità nel sindacato di categoria, senza che ciò gli impedisce di trasferirsi in altro sindacato quando ne abbia i requisiti. I sindacati convengono in un'unica Confederazione che comprende tutti i lavoratori, i tecnici, i professionisti, con esclusione dei proprietari che non siano dirigenti o tecnici. Essa si denomina Confederazione generale del Lavoro, della Tecnica e delle Arti.
I  dipendenti  delle  imprese  industriali  dello  Stato  e  dei  servizi pubblici formano sindacati di categoria, come ogni altro lavoratore.
Tutte  le  imponenti  provvidenze  sociali  realizzate  dal  Regime Fascista in  un  ventennio restano integre. La  Carta  del  Lavoro ne costituisce nella sua lettera la consacrazione, così come costituisce nel suo spirito il punto di partenza per l’ulteriore cammino.
17. – In linea di attualità il Partito stima indilazionabile un adeguamento salariale per i lavoratori attraverso l’adozione di minimi nazionali e pronte revisioni locali, è più ancora per i piccoli e medi impiegati tanto statali che privati. Ma perché il provvedimento non riesca inefficace e alla fine dannoso per tutti occorre che con spacci cooperativi, spacci d’azienda, estensione dei compiti della “Provvida” requisizione dei negozi colpevoli di infrazioni e loro gestione parastatale o cooperativa, si ottenga il risultato di pagare in viveri ai prezzi ufficiali una  parte del  salario. Solo  così  si  contribuirà alla stabilità dei prezzi e della moneta e al risanamento del mercato.
Quanto al mercato nero, si chiede che gli speculatori – al pari dei traditori e dei disfattisti – rientrino nella competenza dei Tribunali straordinari e siano passibili di pena di morte.
18. – Con questo preambolo alla Costituzione il Partito dimostra non soltanto di andare verso il popolo, ma di stare col popolo.
Da parte sua, il popolo italiano deve rendersi conto che vi è per esso un solo modo di difendere le sue conquiste di ieri, oggi, domani; ributtare l’invasione schiavistica delle plutocrazie anglo-americane, la quale per  mille  precisi segni, vuole rendere ancora più  angusta e misera la vita degli italiani. V’è un solo modo di raggiungere tutte le mete sociali: combattere, lavorare, vincere. Il manifesto era preceduto dalla premessa:
“Il primo rapporto nazionale del partito fascista repubblicano leva il pensiero ai caduti del fascismo repubblicano, sui fronti di guerra, nelle foibe dell’Istria e della Dalmazia, che si aggiungono alle schiere dei martiri della rivoluzione, alle falangi di tutti i morti per l’Italia; addita nella continuazione delle Forze Armate destinate ad operare accanto ai valorosi soldati del Führer, le mete che sovrastano qualunque altra di importanza e urgenza; prende atto decreti istitutivi dei Tribunali straordinari nei quali gli uomini del partito porteranno intransigente volontà ed esemplare giustizia e ispirandosi alle fonti e alle realizzazioni               mussoliniane,   enuncia               le            seguenti              direttive programmatiche per l’azione del partito”.

Il Consiglio dei Ministri approva il decreto legge sulla “Socializzazione delle  Imprese” annunciato nella seduta del 13 gennaio.

I criteri su cui si fonda il provvedimento sono:
1)accompagnare l’azione delle armi con l’affermazione di un’idea politica.
2) rivendicare la concezione mussoliniana di una più alta giustizia sociale, di una più equa distribuzione della ricchezza, della partecipazione del lavoro alla vita dello Stato;
3)  normalizzare  la  situazione  interna  nei  rapporti  tra  capitale  e lavoro,  dando  ad  ogni  fattore  produttivi  i  diritti,  i  doveri  e  le responsabilità che ad essi incombono per la vita stessa dello Stato;
4) valorizzare in pieno la funzione sociale, la responsabilità e la figura del dirigente d’impresa nei confronti dell’attività produttiva, della sua organizzazione e dei rapporti sociali nella vita dell’impresa stessa, basando su concetti obiettivi la valutazione e i meriti di ciascuno;
5) aumentare, attraverso l’organizzazione della produzione e la normalizzazione  della  vita  dell’impresa, la  capacità  produttiva  dei singoli settori, creando uno strumento il più efficace possibile per la soluzione dei problemi bellici, nell’intento di contribuire con lo sforzo dell’economia italiana a quello continentale dell’Asse e del domani post - bellico;
6) contrapporre alla concezione comunista che si risolve in un capitalismo di Stato, nel quale i singoli fattori produttivi non hanno diritto di rappresentanza né di partecipazione alla vita dello Stato, il concetto fascista e nazional-socialista che vuol portare il capitale ed il lavoro a collaborare alla vita stessa dello Stato;
7)  salvaguardare e  potenziare l’attività  privata entro  l’orbita dei principi sanciti dalla Carta del Lavoro, antidoto al programma comunista, da una parte, e a quello plutocratico dall’altra;
8) creare il presupposto di un ordine nuovo che dia ai popoli la possibilità  di  conquistare  il  loro  posto  sul  piano  internazionale europeo, dopo la vittoria dell’Asse.

Il decreto legge si compone di 45 articoli: Art.1. –  Gestione dell’impresa
La gestione dell’impresa, sia questa di proprietà dello Stato, sia di proprietà privata, è socializzata. Ad essa prende parte diretta il lavoro. L’ordinamento delle imprese socializzate è disciplinato dal presente decreto, dallo statuto o regolamento di ciascuna impresa, dalle norme del Codice Civile e dalle leggi speciali, in quanto non contrastino col presente provvedimento.
Art.2 – Organi di gestione d’impresa
Gli organi di gestione dell’impresa sono:
a) per le imprese private che abbiano forma di società per azione o di  una società a  responsabilità limitata  con almeno un milione di capitale:         il              capo      dell’impresa,     l’assemblea,      il              consiglio              di amministrazione (di gestione) ed il collegio sindacale;
b) per le imprese private che abbiano altra forma di società: il capo dell’impresa ed il consiglio di gestione;
c)  per  le  imprese  private  individuali;  il  capo  dell’impresa,  il consiglio di amministrazione ed il collegio sindacale.
Art.3 – Organi di gestione delle società per azioni e delle società a responsabilità limitata.
Nelle società per azioni ed in quelle a responsabilità limitata con
almeno un milione di capitale, fanno parte degli organi collegiali di amministrazione, rappresentanti eletti dai lavoratori dell’impresa: operai, impiegati amministrativi, impiegati tecnici e dirigenti.
Art.4 – Assemblea, consiglio di gestione, collegio sindacale
All’assemblea, ferme restando le disposizioni degli articoli 2368 e seguenti  del  Codice  Civile  sulla  sua  regolare  costituzione nonché quelle  relative   ai   suoi  poteri,  partecipano  i   rappresentanti  dei lavoratori con un numero di voti pari a quelli del capitale intervenuto.
L’assemblea nomina un consiglio di amministrazione formato per metà dei rappresentanti dei soci e per metà dei rappresentanti dei lavoratori. L’assemblea nomina altresì un collegio sindacale che deve avere  tra  i  suoi  componenti  almeno  un  sindaco  effettivo  e  un supplente, proposti dai rappresentanti dei lavoratori, ferme restando le disposizioni del Codice Civile per i collegi sindacali.
Art.5 – Votazioni
Nelle votazioni tanto dell’assemblea quanto del consiglio di amministrazione, prevale in caso di parità di voti il voto del capo dell’impresa che di diritto presiede i predetti organi sociali.
Art.6 – Consiglio di gestione delle società che non sono per azioni
o a responsabilità limitata
Nelle società non contemplate nel precedente articolo 3) e che abbiano almeno un milione di capitale o impieghino almeno cento lavoratori, il consiglio di amministrazione è formato dai soci e da un egual numero di rappresentanti, eletti dai lavoratori dell’impresa.
Art.7 – Poteri del consiglio di gestione
Il  consiglio  di  amministrazione delle  imprese  private  a  capitale sociale, sulla base di un periodico e sistematico esame degli elementi tecnici, economici e finanziari della gestione:
a) delibera su tutte le questioni relative alla vita dell’impresa, all’indirizzo  ed  allo  svolgimento  della  produzione nel  quadro  del piano nazionale determinato dai competenti organi dello Stato;
b) esprime il proprio parere sulla stipulazione dei contratti di lavoro aziendale con        le            associazioni        sindacali                facenti  capo      alla Confederazione Unica del Lavoro, della Tecnica e delle Arti e su ogni altra questione inerente alla disciplina alla tutela del lavoro e dell’impresa;
c)  esercita  in  genere nell’impresa tutti  i  poteri attribuitigli  dallo statuto e quelli previsti dalle leggi vigenti per gli amministratori, ove non siano in contrasto con le disposizioni del presente provvedimento; d) redige il bilancio dell’impresa e propone la ripartizione degli utili ai sensi delle disposizioni del presente provvedimento e del Codice Civile.
Art.8 – Cauzione di membri del consiglio di gestione
I membri del consiglio di amministrazione eletti dai lavoratori sono dispensati dall’obbligo di prestare cauzione.
Art.9- Capo dell’impresa
Nelle società per azioni e in quelle a responsabilità limitata che abbiano  almeno  un  milione  di  capitale,  il  capo  dell’impresa  è nominato dall’assemblea. Nelle altre imprese a capitale sociale il capo dell’impresa è nominato tra i soci con le modalità previste dagli atti costitutivi, statuto e regolamento delle società stesse.
Art.10 – Poteri del capo d’impresa
Il capo dell’impresa convoca l’assemblea nelle imprese in cui esiste, e  la  presiede,  presiede  altresì  il  consiglio  di  amministrazione; rappresenta l’impresa nei rapporti con i terzi. Egli ha le responsabilità ed  i  doveri  di  cui  agli  articoli  21  e  seguenti  e  tutti  i  poteri riconosciutigli dallo Statuto, nonché quelli previsti dalle leggi vigenti ove non contrastino con le disposizioni del presente provvedimento. Art.11 – Consiglio di gestione
Nelle imprese individuali, purchè il capitale in esse investito sia di almeno un milione o il numero dei lavoratori in esse impiegato sia di almeno cento, viene costituito un consiglio di gestione, composto di almeno tre  membri eletti,  secondo il regolamento dell’impresa, da ognuna delle categorie di lavoratori: operai, impiegati amministrativi, impiegati tecnici e dirigenti.
Art.12 – Capo dell’impresa, poteri del consiglio di gestione
Nelle imprese individuali l’imprenditore, il quale assume la figura giuridica di capo dell’impresa con le responsabilità e i doveri di cui ai successivi  articoli  21  e  seguenti  ,  è  coadiuvato  nella  gestione dell’impresa stessa dal consiglio di gestione che dovrà uniformare la sua      attività  agli         indirizzi della      politica sociale  dello      Stato. L’imprenditore   capo   dell’impresa   deve   riunire   periodicamente, almeno una volta al  mese il consiglio per sottoporgli le questioni relative alla vita produttiva dell’impresa ed ogni anno, alla chiusura della gestione, per l’approvazione del bilancio ed il riparto degli utili. Art.13 – Capo dell’impresa
Il capo dell’impresa di proprietà dello Stato è nominato con decreto del Ministro per l’Economia Corporativa di concerto con il Ministro per le finanze, designazione dell’Istituto di gestione e finanziamento, tra i membri del consiglio di amministrazione dell’impresa e fra altri elementi dell’impresa stessa o di imprese del medesimo settore produttivo che diano speciali garanzie di comprovata capacità tecnica o amministrativa. Il capo dell’impresa ha la responsabilità e i doveri di cui agli articoli 21 e seguenti, ed i poteri saranno determinati dallo Statuto di ogni impresa.
Art.14 – Consiglio di gestione
Il consiglio di amministrazione è presieduto dal capo dell’impresa ed è composto di rappresentanti eletti dalle varie categorie dei lavoratori                dell’impresa:     operai   ,              impiegati             tecnici, impiegati amministrativi,   dirigenti,   nonché   di   almeno   un   rappresentante, proposto dall’Istituto di Gestione e  Finanziamento e  nominato dal Ministro per l’Economia Corporativa di concerto con il Ministro per le finanze.  Le  modalità  di  elezione  ed  il  numero  dei  membri  del consiglio saranno determinati dallo statuto dell’impresa. Nessun speciale compenso, salvo il rimborso delle spese, è dovuto ai membri del consiglio di amministrazione per tale loro attività.
Art.15 – Poteri del consiglio di gestione
Per i poteri del consiglio di amministrazione delle imprese di proprietà dello Stato valgono le norme contenute nel precedente articolo 7
Art.16 – Collegio sindacale
Il  collegio  sindacale  delle  imprese  di  proprietà  dello  Stato  è costituito con decreto del Ministro per l’Economia Corporativa di concerto con il Ministro per le Finanze, su proposta dell’Istituto di gestione e Finanziamento. Il compenso dei sindaci è determinato dall’Istituto di gestione e finanziamento.
Art.17   -   Approvazione  del   bilancio   e   riparto   degli   utili   - Deliberazioni eccedenti  l'ordinaria amministrazione
Il bilancio delle imprese di proprietà dello Stato e il progetto di riparto degli utili, gli aumenti e la riduzione di capitali, nonché le fusioni, le concentrazioni, lo scioglimento e la liquidazione di imprese di proprietà dello Stato, sono proposti dall’Istituto di Gestione e Finanziamento, sentito il consiglio di amministrazione delle imprese interessate, e approvati dal Ministro per l’Economia Corporativa, di concerto col Ministro per le Finanze e con gli altri Ministri interessati. Art.18 - Atti costitutivi e statutari delle imprese di proprietà dello Stato
Gli atti costitutivi e gli statuti delle imprese di proprietà dello Stato, come pure ogni loro modificazione, sono approvati con decreto del Ministri per l’Economia Corporativa, di concerto con il Ministro per le Finanze.
Art.19 – Statuti e regolamenti delle imprese di proprietà privata
Entro il 30 giugno 1944 tutte le imprese a capitale privato dovranno provvedere ad adeguare gli statuti alle norme contenute nel presente decreto. Le imprese individuali non regolate da statuto dovranno redigere il regolamento entro il termine suddetto Statuti e regolamenti saranno sottoposti nel termine di 30 giorni all’omologazione del tribunale competente per territorio che, riscontrate la regolarità e la rispondenza al presente decreto ed alle altre leggi vigenti in materia, ne ordinerà la trascrizione nel registro delle imprese.
Art.20 – Modalità di elezione dei rappresentanti dei lavoratori
I rappresentanti dei lavoratori chiamati a far parte degli organi delle imprese socializzate,siano esse di proprietà dello Stato o di proprietà privata, sono eletti con votazione segreta da tutti i lavoratori dell’impresa: operai, impiegati tecnici, impiegati amministrativi e dirigenti, su una lista formata dai sindacati comunali delle singole categorie. La lista comprenderà un numero di lavoratori multiplo di quello dei rappresentanti da eleggere e proporzionalmente alle singole categorie dei lavoratori della impresa.
Art.21 – Responsabilità del capo dell’impresa di proprietà dello Stato
Nell’impresa di proprietà dello Stato, la sostituzione del capo dell’impresa è disposta dal Ministro per l’economia Corporativa, di concerto  con  il  Ministro  delle  finanze,  di  ufficio  o  su  proposta
dell’Istituto        Gestione             e             Finanziamento o             del         consiglio              di amministrazione o dei sindaci, premessi gli opportuni accertamenti Art.22 – Sostituzione del capo dell’impresa di proprietà dello Stato
Nell’impresa  di  proprietà  dello  Stato,  la  sostituzione  del  capo dell’impresa è disposta dal Ministro per l’Economia Corporativa, di concerto  con  il  Ministro  delle  finanze,  di  ufficio  o  su  proposta dell’Istituto                Gestione             e                Finanziamenti   o             del         consiglio              di amministrazione o dei sindaci, premessi gli opportuni accertamenti. Art.23  -  Sostituzione  del  capo  dell’impresa  privata  a  capitale sociale
Nelle  società per  azioni, la  sostituzione del  capo dell’impresa è deliberata dall’assemblea. Nelle  altre  imprese a  capitale  sociale la sostituzione del capo d’impresa è regolata dagli atti costitutivi, statuti e   regolamenti,   oppure   può   essere   promossa   dal   consiglio   di amministrazione, con la stessa procedura prevista dagli articoli 24 e seguenti per le imprese private a capitale individuale. E’ facoltà del Ministro per l’Economia corporativa di provvedere alla sostituzione d’ufficio del capo dell’impresa quando egli dimostri di non possedere senso di responsabilità e manchi ai doveri indicati dall’articolo 21. Art.24 – Sostituzione del capo dell’impresa a capitale individuale
Nelle  imprese private a  capitale  individuale l’imprenditore, capo dell’impresa, può essere sostituito solo in seguito a sentenza della Magistratura del lavoro che ne dichiari la responsabilità. L’azione per la dichiarazione di responsabilità può essere provocata dal consiglio di gestione dell’impresa, dall’Istituto di  gestione e  di  Finanziamento, qualora interessato nell’impresa; o dal Ministro per l’Economia Corporativa, mediante istanza al Procuratore di Stato presso la corte di Appello competente per territorio.
Art.25 – Procedura dinanzi alla Magistratura del lavoro
La Magistratura del lavoro, sentito l’imprenditore, il Pubblico Ministero, il consiglio di gestione dell’impresa, o dell’Istituto di Gestione e finanziamento, se interessato, premessi gli opportuni accertamenti,            dichiara                con        sentenza                la            responsabilità dell’imprenditore.   Contro   la   sentenza   è   ammesso   ricorso   per Cassazione a norma dell’art. 425 Cod. Pr. Civ. Art.26 – Sanzioni contro il capo dell’impresa
A             seguito della      sentenza             che        dichiara                al            responsabilità dell’imprenditore, il Ministro per l’Economia Corporativa può sospendere  con  proprio  decreto,  l’imprenditore  capo  dell’impresa dalla  sua  attività  e  nominare  un  commissario  per  la  temporanea
amministrazione dell’Impresa medesima.
Art.27 – Misure cautelari
Pendente l’azione di  cui  agli  articoli  precedenti, il  Ministro per l’Economia Corporativa può sospendere con proprio decreto, l’imprenditore capo  dell’impresa  dalla  sua  attività  e  nominare  un commissario per la temporanea amministrazione dell’impresa.
Art.28 – Responsabilità del consiglio di gestione
Qualora il consiglio d’amministrazione dell’impresa, sia di proprietà dello Stato, sia di proprietà privata, dimostri di non possedere sufficiente senso di responsabilità nell’assolvimento dei compiti affidatigli per l’adeguamento dell’attività dell’impresa alle esigenze dei piani di produzione e della politica sociale della Repubblica, il Ministro per l’Economia Corporativa, di concerto con il Ministro delle Finanze può disporre premessi gli opportuni accertamenti, lo scioglimento del  consiglio e  la  nomina di  un  commissario per  la temporanea gestione dell’impresa. L’intervento del Ministro per l’Economia Corporativa può avvenire di ufficio o su istanza dell’Istituto di gestione e Finanziamento s e interessato, o del capo dell’impresa, o dell’assemblea, o dei sindaci.
Art.29 – Sanzioni penali
Al capo dell’impresa ed ai membri del consiglio d’amministrazione di  essa,  sia  di  proprietà privata, sono applicabili  tutte  le  sanzioni penali previste dalle leggi per gli imprenditori, soci e amministratori delle società commerciali.
Art.30 – Passaggio delle imprese in proprietà dello Stato
La           proprietà            di            imprese               che        impegnino          settori  base      per l’indipendenza politica ed economica del Paese, nonché di imprese fornitrici di materie prime, di energia e di servizi indispensabili al regolare svolgimento della vita sociale; può essere assunta dallo Stato secondo le norme del presente decreto. Quando l’impresa comprende aziende aventi attività produttiva diversa, lo Stato può assumere la proprietà di parte soltanto della impresa stessa. Lo Stato può inoltre partecipare alla formazione del capitale delle imprese private.
Art.31    Determinazione  dell’impresa  da  passare  in  proprietà dello Stato
Con decreto del Capo dello Stato, sentito il Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per l’Economia Corporativa, di concerto col Ministro per le Finanze, saranno di volta in volta determinate imprese di cui lo Stato intenda assumere la proprietà.
Art.32 – Sottoposizione a sindacato, nomina dei sindacatori e di commissari di Governo
Con lo stesso decreto di cui all’articolo precedente e con decreti successivi, le imprese per le quali sia stato deciso il passaggio in proprietà dello Stato, vengono sottoposte al sindacato con la procedura di  cui  alla  legge  17  luglio  1942  n.1100,  e  vengono  nominati  i sindacatori. Potrà anche essere affidata ad uno degli amministratori
dell’impresa la gestione straordinaria di questa in qualità di commissario del governo.
Art.33 – Nullità dei negozi che modificano il rapporto di proprietà del capitale
Saranno   considerati   nulli   in   negozi   tra   vivi   che   comunque modifichino il rapporto di proprietà nei riguardi dei titoli azionari rappresentanti il capitale delle imprese, per le quali viene deciso il passaggio in proprietà dello Stato, effettuati dal giorno dell’entrata in vigore del provvedimento che decide il passaggio di proprietà.
Art.34 – Amministrazione del capitale delle imprese di proprietà dello Stato
Il  Capitale   delle   imprese  assunte  in  proprietà  dello  Stato  è amministrato per mezzo di un Istituto di Gestione e Finanziamento, ente  pubblico  con  propria  personalità  giuridica.  La  costituzione dell’Istituto e l’approvazione del relativo statuto saranno disposte con separati provvedimenti.
Art.35 – Compito dell’Istituto di Gestione e Finanziamento
L’Istituto di Gestione e Finanziamento controlla l’attività delle imprese di cui all’art.30, secondo le direttive del Ministro per l’Economia  Corporativa  ed   amministra  altresì   le   partecipazioni assunte dallo Stato in imprese private.
Art.36 – Trasformazione delle quote di capitale
Le  quote  di  capitale  già  investito nelle  imprese  che  passano  in proprietà dello Stato vengono sostituite da quote di credito dei singoli portatori verso l’istituto di Gestione e Finanziamento, rappresentate da titoli emessi dall’Istituto medesimo ai sensi dei successivi articoli. Art.37 – Valore di trasferimento delle quote di capitale
La  sostituzione delle  quote  di  capitale  già  investito  in  ciascuna impresa che passa in proprietà dello Stato con i titoli dell’Istituto di Gestione e Finanziamento viene effettuata per un ammontare pari al valore reale di dette quote di capitale.
Art.38 – Determinazione del valore delle quote di capitale
Il valore reale delle quote di capitale delle imprese da trasferire in proprietà dello Stato sarà determinato con decreto del Ministro per l’Economia Corporativa, di concerto col Ministro delle Finanze, su proposta dell’Istituto di Gestione e Finanziamento, contraddittorio con gli amministratori dell’impresa. Contro il decreto del Ministro per l’Economia Corporativa è ammesso ricorso, entro 60 giorni dalla sua pubblicazione, al Consiglio di Stato in sede di giurisdizione da parte degli amministratori dell’impresa o di tanti soci che rappresentino almeno il decimo del capitale sociale.
Art.39 – Caratteristiche dei titoli dell’Istituto di Gestione e finanziamento
I titoli dell’Istituto di Gestione e Finanziamento sono nominativi, negoziabili e trasferibili e a reddito variabile. Essi vengono emessi in serie distinte corrispondenti a singoli settori di produzione. Per ciascuna serie il reddito sarà annualmente determinato dal Comitato dei Ministri per la Difesa del Risparmio e l’Esercizio del Credito, su proposta dell’Istituto di Gestione e Finanziamento, tenuto presente l’andamento dei relativi settori produttivi e quello generale della produzione.
Art.40 – Limitazioni alla negoziabilità dei titoli
E’ demandata al Comitato dei Ministri per la Difesa del Risparmio e l’Esercizio  del  Credito  la  limitazione  della  negoziabilità dei  titoli dell’Istituto di Gestione e Finanziamento, emessi in sostituzione di quote di capitale, ed anche l’iscrizione nei libri dell’Istituto di Credito dei titolari di tali quote, senza che venga effettuata la materiale consegna dei titoli.
Art.41 – Modalità del passaggio di proprietà allo Stato
Con decreto che dispone il trapasso dell’impresa allo Stato verranno stabilite le norme integrative e di esecuzione, le modalità e i termini del trapasso medesimo, nonché quelle altre norme, modalità e termini che  si  renderanno  necessari  ed  opportuni  per  il  trasferimento del capitale allo Stato e per l’assegnazione e distribuzione dei titoli dell’Istituto di Gestione e Finanziamento degli aventi diritto.
Art.42 – Determinazione degli utili
Gli utili netti, delle imprese risultano dai bilanci compilati secondo le norme del Codice Civile e sulla base di una contabilità aziendale che    potrà     successivamente            essere  unificata              con        opportuni provvedimenti di legge.
Art.43 – Remunerazione di capitale
Sugli utili netti,  dopo le assegnazioni di legge alla  riserva, e  la costituzione di eventuali riserve speciali, che saranno stabilite dagli statuti e regolamenti, è ammessa una remunerazione al capitale investito nell’impresa in  una  misura massima fissata per  i  singoli settori produttivi del Comitato ministeriale per la tutela del risparmio e l’esercizio del credito.
Art.44 – Assegnazione degli utili ai lavoratori
Gli utili che residueranno dalle assegnazioni di cui all’articolo precedente verranno ripartiti tra i lavoratori: operai, impiegati tecnici, amministrativi e dirigenti, in rapporto all’entità delle remunerazioni percepite nel corso dell’anno. Tale ripartizione non potrà comunque eccedere il 30% del complesso delle retribuzioni nette corrisposte ai lavoratoti nel corso dell’esercizio. Le eccedenze saranno destinate ad una Cassa di compensazione, amministrata dall’Istituto di Gestione e Finanziamento e destinata a scopi di natura sociale e produttiva. Con separato provvedimento del Ministro per l’Economia Corporativa, di concerto con il Ministro delle finanze, sarà approvato il regolamento di tale Cassa.
Art.45 – Le quote di utili
La quota di utile delle imprese a capitale individuale da volgere a favore del lavoratore dovrà essere commisurata ad una percentuale del reddito accertato ai fini dell’imposta di ricchezza mobile.
Nelle stessa seduta è approvato lo schema del decreto legislativo concernete l’istituzione di un “Istituto di Gestione e Finanziamento (I.G.E.FI).
Ha per scopi:
a)   amministrare il capitale delle imprese di proprietà dello Stato e controllare la loro attività;
b) partecipare per conto dello Stato alla formazione del capitale di imprese private;
c) curare lo smobilizzo di partecipazioni o di attività che lo Stato non abbia interesse a conservare;
d) provvedere al finanziamento di imprese siano esse di proprietà dello Stato o di proprietà privata
Il decreto legge specifica poi:
Art.3. – l’Istituto di Gestione e Finanziamento comprende due sezioni:
a) Sezione Gestione per gli scopi di cui alle lettere a), b), e c);
b) Sezione Finanziamento per gli scopi di cui alla lettera d) Ciascuna  sezione ha personalità giuridica con proprio bilancio e distinto patrimonio.
Art.4. – L’Istituto per la Ricostruzione Industriale (I.R.I) costituisce la “Sezione gestione” ed assume la denominazione di Istituto di Ricostruzione               Industriale          sezione                dell’Istituto        di            Gestione e Finanziamento. L’Istituto Mobiliare Italiano (I.M.I.) costituisce la “Sezione finanziamento” ed assume la denominazione di Istituto Mobiliare Italiano (I.M.I.), sezione dell’Istituto di Gestione e Finanziamento.
Art.5. – Alle Sezioni Gestione e Finanziamento dell’Istituto si intendono applicabili le norme di legge e di statuto in vigore rispettivamente per l’Istituto per la Ricostruzione Industriale (I.R.I.) e per l’Istituto Mobiliare Italiano (I.M.I.) salvo le disposizioni di cui ai seguenti articoli 7, 8 e 9. Con successivo provvedimento del Ministro per l’Economia Corporativa d’intesa col Ministro delle Finanze verranno apportate agli statuti dell’I.R.I. e dell’I.M.I. le altre modificazioni che si renderanno necessarie in dipendenza del presente provvedimento.
Art.6.    In  deroga  dell’articolo  16,  dello  Statuto  dell’I.R.I.  il consiglio di amministrazione della Sezione Gestione è composto:
a)            dal presidente dell’Istituto Gestione e Finanziamento;
b)           dal  vice  presidente  dell’Istituto  Gestione  e  Finanziamento designato a tale carica per la Sezione Gestione;
b)   da nove membri nominati, tre dal Ministero per l’Economia Corporativa, due dal Ministero per le Finanze, uno dal Ministero dei Lavori Pubblici, uno dal Ministero delle Comunicazioni e due dalla Confederazione Unica del Lavoro, della Tecnica e delle Arti.
Art.7.    In  deroga  dell’articolo  12  dello  Statuto  dell’I.M.I.,  il
consiglio              di   Amministrazione      della      Sezione               Finanziamento è composto:
a) dal presidente dell’Istituto di Gestione e Finanziamento;
b) dal vice presidente dell’Istituto Gestione e Finanziamento , designato a tale carica per la Sezione Finanziamento;
c) da 9 membri designati: due dal Ministero per le Finanze, tre dagli enti partecipanti, due dal Ministero per l’Economia Corporativa, uno dal Ministero delle comunicazioni, Direzione della Marina Mercantile, uno dalla Confederazione Unica del Lavoro, della Tecnica e delle Arti.
Art.8. – In deroga all’articolo 18 dello statuto dell’I.R.I. ed all’articolo 27 dello statuto dell’I.M.I. la giunta esecutiva dell’Istituto Ricostruzione Industriale (I.R.I.) ed il comitato esecutivo dell’Istituto Mobiliare   Italiano   (I.M.I.)   sono   composti   rispettivamente        dal presidente dell’Istituto, dal vice presidente di ciascuna delle Sezioni e dai tre membri designati dai rispettivi consigli di amministrazione.
Art.9. – Il Ministro per l’Economia corporativa, con suo decreto, di concerto con il Ministro per le Finanze nomina il Presidente e i due vice-presidenti a quale Sezione debba intendersi preposto.




























Nessun commento:

Posta un commento