A Castelvecchio si
riunisce la prima
Assemblea Nazionale del P.F.R. Dopo la lettura di un messaggio
del Duce e la relazione del segretario Pavolini, è approvato un “Manifesto
programmatico” che consta di 18 punti relativi alla politica interna, estera e
sociale:
In materia costituzionale interna:
1.– Sia convocata la Costituente, potere sovrano di origine
popolare, che dichiari la decadenza dell’ultima
Monarchia, condanni solennemente
l’ultimo Re traditore
e fuggiasco, proclami
la Repubblica Sociale e ne nomini il Capo.
2.- La Costituente sia composta dai rappresentanti delle
province invase attraverso delegazioni degli sfollati e dei rifugiati sul suolo
libero.
Comprende altresì le rappresentanze dei combattenti; quelle
dei prigionieri di guerra, attraverso i rimpatriati per minorazione; quelle
degli italiani all’estero; quelle della Magistratura, delle Università e di
ogni altro Corpo o Istituto la cui partecipazione contribuisca a fare della
Costituente la sintesi di tutti i valori della Nazione.
3.- La Costituente
repubblicana dovrà assicurare
al cittadino – soldato lavoratore e contribuente – il
diritto di controllo e di responsabile critica sugli atti della pubblica
amministrazione.
Ogni cinque anni il
cittadino sarà chiamato a
pronunziarsi sulla nomina del Capo della repubblica.
Nessun cittadino arrestato in flagrante, o fermato per
misure preventive, potrà essere trattenuto oltre sette giorni senza un ordine
dell’autorità giudiziaria. Tranne il caso di flagranza, anche per perquisizioni
domiciliari occorrerà un ordine dell’autorità giudiziaria
A Castelvecchio si
riunisce la prima
Assemblea Nazionale del P.F.R. Dopo la lettura di un messaggio
del Duce e la relazione del segretario Pavolini, è approvato un “Manifesto
programmatico” che consta di 18 punti relativi alla politica interna, estera e
sociale:
Nell’esercizio delle sue funzioni la Magistratura agirà con
piena indipendenza.
4. – La negativa esperienza elettorale già fatta dall’Italia
e l’esperienza parzialmente negativa di un metodo di nomina troppo rigidamente
gerarchico contribuiscono entrambe ad una soluzione che concilii le opposte
esigenze. Un sistema misto (ad esempio elezione popolare dei rappresentanti
alla Camera e nomina dei Ministri per parte del Capo della Repubblica e del
Governo, e nel Partito, elezione di Fascio salvo ratifica e nomina del
Direttore nazionale per parte del
Duce) sembra il più consigliabile.
5. – L’organizzazione a cui compete l’educazione del popolo
ai problemi politici è unica.
Nel Partito, ordine di combattenti e di credenti, deve
realizzarsi un organismo di assoluta purezza politica, degno di essere il custode dell’idea rivoluzionaria.
La sua tessera non è richiesta per alcun impiego o incarico.
6 – La religione della Repubblica è la cattolica apostolica
romana. Ogni altro culto che non contrasti alle leggi è rispettato.
7 – Gli appartenenti alla razza ebraica sono stranieri.
Durante questa guerra appartengono a nazionalità nemica.
In politica estera:
8. – Fine essenziale della politica estera della Repubblica dovrà essere l’unità,
l’indipendenza, l’integrità territoriale della Patria nei
termini
marittimi ed alpini
segnati dalla natura,
dal sacrificio di sangue e dalla storia, termini minacciati
dal nemico con l’invasione e con le promesse ai Governi rifugiati a Londra.
Altro fine essenziale consisterà
nel far riconoscere
la necessità degli
spazi vitali indispensabili ad
un popolo di 45 milioni di abitanti sopra un area insufficiente a nutrirli.
Tale politica si
adopererà inoltre per
la realizzazione di una
comunità europea, con la federazione di tutte le Nazioni che accettino i
seguenti principi fondamentali:
a) eliminazione dei secolari intrighi britannici dal nostro
Continente;
b) abolizione del sistema capitalistico interno e lotta
contro le plutocrazie mondiali;
c)
valorizzazione, a beneficio
dei popoli europei
e di quelli autoctoni, delle risorse naturali
dell’Africa, nel rispetto, assoluto di quei popoli, in specie musulmani, che,
come l’Egitto, sono già civilmente e nazionalmente organizzati.
In materia sociale:
9.- Base della Repubblica Sociale e suo oggetto passivo è il
lavoro, manuale, tecnico, intellettuale, in ogni sua manifestazione.
10.- La proprietà
privata, frutto del
lavoro e del
risparmio individuale, integrazione della personalità umana, è garantita
dallo
Stato. Essa non deve però diventare disintegratrice della
personalità
fisica e morale degli altri uomini, attraverso lo
sfruttamento del loro lavoro.
11- Nell’economia nazionale tutto ciò che per dimensioni o
funzioni esce dall’interesse singolo per entrare nell’interesse collettivo,
appartiene alla sfera di azione propria dello Stato.
I pubblici servizi,
e di regola, le fabbricazioni belliche debbono venire gestititi dallo Stato a mezzo
di Enti parastatali.
12 – In ogni azienda (industriale, privata, parastatale,
statale) le rappresentanze dei tecnici e
degli operai coopereranno intimamente – attraverso una conoscenza diretta della
gestione- all’equa ripartizione
degli utili tra il fondo di riserva, il frutto al capitale
azionario e la
partecipazione agli utili stessi per parte dei lavoratori.
In alcune imprese ciò potrà avvenire con un’estensione delle
prerogative delle attuali Commissioni di fabbrica. In altre, sostituendo i
Consigli di amministrazione con Consigli di gestione composti da tecnici e da
operai con un rappresentante dello Stato. In altre, ancora, in forma di
cooperativa parasindacale.
13.- Nell’agricoltura, l’iniziativa privata del proprietario
trova il suo limite là dove l’iniziativa stessa viene a mancare. L’esproprio
delle terre incolte e delle aziende mal gestite può portare alla lottizzazione
fra braccianti da trasformare in coltivatori diretti, o alla costituzione di aziende
cooperative parasindacali, o parastatali, a seconda delle varie esigenze
dell’economia agricola.
Ciò è del resto previsto dalle leggi vigenti, alla cui
applicazione il Partito e le
organizzazioni sindacali
stanno imprimendo l’impulso
necessario.
14 .- E’ pienamente riconosciuto ai coltivatori diretti,
agli artigiani, ai professionisti, agli artisti il diritto di esplicare le
proprie attività produttive
individualmente , per
famiglie o per
nuclei, salvo gli
obblighi di consegnare agli ammassi la quantità di prodotti
stabiliti dalla legge o di sottoporre a controllo le tariffe delle prestazioni.
15. – Quello della casa non è soltanto un diritto di
proprietà, è un diritto alla proprietà. Il Partito iscrive nel suo programma al
creazione di un Ente nazionale per la casa del popolo, il quale, assorbendo
l’Istituto esistente e ampliandone al
massimo l’azione, provvede a fornire in proprietà la categoria mediante diretta
costruzione di nuove abitazioni o graduale
riscatto delle esistenti.
In proposito è da
affermare il principio generale che l’affitto – una volta rimborsato il capitale e pagatone il giusto
frutto – costituisce titolo di acquisto.
Come primo compito, l’Ente risolverà i problemi derivanti
dalle distruzioni di guerra, con requisizione e distribuzione di locali
inutilizzati e con costruzioni provvisorie.
16. – Il lavoratore è iscritto d’autorità nel sindacato di
categoria, senza che ciò gli impedisce di trasferirsi in altro sindacato quando
ne abbia i requisiti. I sindacati convengono in un'unica Confederazione che
comprende tutti i lavoratori, i tecnici, i professionisti, con esclusione dei
proprietari che non siano dirigenti o tecnici. Essa si denomina Confederazione
generale del Lavoro, della Tecnica e delle Arti.
I dipendenti delle
imprese industriali dello
Stato e dei
servizi pubblici formano sindacati di categoria, come ogni altro
lavoratore.
Tutte le imponenti
provvidenze sociali realizzate
dal Regime Fascista in un
ventennio restano integre. La Carta del
Lavoro ne costituisce nella sua lettera la consacrazione, così come
costituisce nel suo spirito il punto di partenza per l’ulteriore cammino.
17. – In linea di attualità il Partito stima indilazionabile
un adeguamento salariale per i lavoratori attraverso l’adozione di minimi
nazionali e pronte revisioni locali, è più ancora per i piccoli e medi
impiegati tanto statali che privati. Ma perché il provvedimento non riesca
inefficace e alla fine dannoso per tutti occorre che con spacci cooperativi,
spacci d’azienda, estensione dei compiti della “Provvida” requisizione dei
negozi colpevoli di infrazioni e loro gestione parastatale o cooperativa, si
ottenga il risultato di pagare in viveri ai prezzi ufficiali una parte del
salario. Solo così si
contribuirà alla stabilità dei prezzi e della moneta e al risanamento
del mercato.
Quanto al mercato nero, si chiede che gli speculatori – al
pari dei traditori e dei disfattisti – rientrino nella competenza dei Tribunali
straordinari e siano passibili di pena di morte.
18. – Con questo preambolo alla Costituzione il Partito
dimostra non soltanto di andare verso il popolo, ma di stare col popolo.
Da parte sua, il popolo italiano deve rendersi conto che vi
è per esso un solo modo di difendere le sue conquiste di ieri, oggi, domani;
ributtare l’invasione schiavistica delle plutocrazie anglo-americane, la quale
per mille precisi segni, vuole rendere ancora più angusta e misera la vita degli italiani. V’è
un solo modo di raggiungere tutte le mete sociali: combattere, lavorare,
vincere. Il manifesto era preceduto dalla premessa:
“Il primo rapporto nazionale del partito fascista
repubblicano leva il pensiero ai caduti del fascismo repubblicano, sui fronti
di guerra, nelle foibe dell’Istria e della Dalmazia, che si aggiungono alle
schiere dei martiri della rivoluzione, alle falangi di tutti i morti per
l’Italia; addita nella continuazione delle Forze Armate destinate ad operare
accanto ai valorosi soldati del Führer, le mete che sovrastano qualunque altra
di importanza e urgenza; prende atto decreti istitutivi dei Tribunali
straordinari nei quali gli uomini del partito porteranno intransigente volontà
ed esemplare giustizia e ispirandosi alle fonti e alle realizzazioni mussoliniane, enuncia le seguenti direttive programmatiche per l’azione del partito”.
Il Consiglio dei Ministri approva il decreto legge sulla
“Socializzazione delle Imprese”
annunciato nella seduta del 13 gennaio.
I criteri su cui si fonda il provvedimento sono:
1)accompagnare l’azione delle armi con l’affermazione di
un’idea politica.
2) rivendicare la concezione mussoliniana di una più alta
giustizia sociale, di una più equa distribuzione della ricchezza, della
partecipazione del lavoro alla vita dello Stato;
3) normalizzare la
situazione interna nei
rapporti tra capitale
e lavoro, dando ad
ogni fattore produttivi
i diritti, i
doveri e le responsabilità che ad essi incombono per
la vita stessa dello Stato;
4) valorizzare in pieno la funzione sociale, la
responsabilità e la figura del dirigente d’impresa nei confronti dell’attività
produttiva, della sua organizzazione e dei rapporti sociali nella vita
dell’impresa stessa, basando su concetti obiettivi la valutazione e i meriti di
ciascuno;
5) aumentare, attraverso l’organizzazione della produzione e
la normalizzazione della vita
dell’impresa, la capacità produttiva
dei singoli settori, creando uno strumento il più efficace possibile per
la soluzione dei problemi bellici, nell’intento di contribuire con lo sforzo
dell’economia italiana a quello continentale dell’Asse e del domani post -
bellico;
6) contrapporre alla concezione comunista che si risolve in
un capitalismo di Stato, nel quale i singoli fattori produttivi non hanno
diritto di rappresentanza né di partecipazione alla vita dello Stato, il
concetto fascista e nazional-socialista che vuol portare il capitale ed il
lavoro a collaborare alla vita stessa dello Stato;
7) salvaguardare
e potenziare l’attività privata entro
l’orbita dei principi sanciti dalla Carta del Lavoro, antidoto al
programma comunista, da una parte, e a quello plutocratico dall’altra;
8) creare il presupposto di un ordine nuovo che dia ai popoli
la possibilità di conquistare
il loro posto
sul piano internazionale europeo, dopo la vittoria
dell’Asse.
Il decreto legge si compone di 45 articoli: Art.1. – Gestione dell’impresa
La gestione dell’impresa, sia questa di proprietà dello Stato,
sia di proprietà privata, è socializzata. Ad essa prende parte diretta il
lavoro. L’ordinamento delle imprese socializzate è disciplinato dal presente
decreto, dallo statuto o regolamento di ciascuna impresa, dalle norme del
Codice Civile e dalle leggi speciali, in quanto non contrastino col presente
provvedimento.
Art.2 – Organi di gestione d’impresa
Gli organi di gestione dell’impresa sono:
a) per le imprese private che abbiano forma di società per
azione o di una società a responsabilità limitata con almeno un milione di capitale: il capo dell’impresa, l’assemblea, il consiglio di amministrazione (di gestione) ed il collegio
sindacale;
b) per le imprese private che abbiano altra forma di
società: il capo dell’impresa ed il consiglio di gestione;
c) per le
imprese private individuali;
il capo dell’impresa,
il consiglio di amministrazione ed il collegio sindacale.
Art.3 – Organi di gestione delle società per azioni e delle
società a responsabilità limitata.
Nelle società per azioni ed in quelle a responsabilità
limitata con
almeno un milione di capitale, fanno parte degli organi
collegiali di amministrazione, rappresentanti eletti dai lavoratori
dell’impresa: operai, impiegati amministrativi, impiegati tecnici e dirigenti.
Art.4 – Assemblea, consiglio di gestione, collegio sindacale
All’assemblea, ferme restando le disposizioni degli articoli
2368 e seguenti del Codice
Civile sulla sua
regolare costituzione nonché
quelle relative ai
suoi poteri, partecipano
i rappresentanti dei lavoratori con un numero di voti pari a
quelli del capitale intervenuto.
L’assemblea nomina un consiglio di amministrazione formato
per metà dei rappresentanti dei soci e per metà dei rappresentanti dei
lavoratori. L’assemblea nomina altresì un collegio sindacale che deve
avere tra i
suoi componenti almeno
un sindaco effettivo
e un supplente, proposti dai
rappresentanti dei lavoratori, ferme restando le disposizioni del Codice Civile
per i collegi sindacali.
Art.5 – Votazioni
Nelle votazioni tanto dell’assemblea quanto del consiglio di
amministrazione, prevale in caso di parità di voti il voto del capo
dell’impresa che di diritto presiede i predetti organi sociali.
Art.6 – Consiglio di gestione delle società che non sono per
azioni
o a responsabilità limitata
Nelle società non contemplate nel precedente articolo 3) e
che abbiano almeno un milione di capitale o impieghino almeno cento lavoratori,
il consiglio di amministrazione è formato dai soci e da un egual numero di
rappresentanti, eletti dai lavoratori dell’impresa.
Art.7 – Poteri del consiglio di gestione
Il consiglio di
amministrazione delle
imprese private a
capitale sociale, sulla base di un periodico e sistematico esame degli
elementi tecnici, economici e finanziari della gestione:
a) delibera su tutte le questioni relative alla vita
dell’impresa, all’indirizzo ed allo
svolgimento della produzione nel quadro
del piano nazionale determinato dai competenti organi dello Stato;
b) esprime il proprio parere sulla stipulazione dei
contratti di lavoro aziendale con le associazioni sindacali facenti capo alla Confederazione Unica del Lavoro,
della Tecnica e delle Arti e su ogni altra questione inerente alla disciplina
alla tutela del lavoro e dell’impresa;
c) esercita in
genere nell’impresa tutti i poteri attribuitigli dallo statuto e quelli previsti dalle leggi
vigenti per gli amministratori, ove non siano in contrasto con le disposizioni
del presente provvedimento; d) redige il bilancio dell’impresa e propone la
ripartizione degli utili ai sensi delle disposizioni del presente provvedimento
e del Codice Civile.
Art.8 – Cauzione di membri del consiglio di gestione
I membri del consiglio di amministrazione eletti dai
lavoratori sono dispensati dall’obbligo di prestare cauzione.
Art.9- Capo dell’impresa
Nelle società per azioni e in quelle a responsabilità
limitata che abbiano almeno un
milione di capitale,
il capo dell’impresa
è nominato dall’assemblea. Nelle altre imprese a capitale sociale il
capo dell’impresa è nominato tra i soci con le modalità previste dagli atti
costitutivi, statuto e regolamento delle società stesse.
Art.10 – Poteri del capo d’impresa
Il capo dell’impresa convoca l’assemblea nelle imprese in
cui esiste, e la presiede,
presiede altresì il
consiglio di amministrazione; rappresenta l’impresa nei
rapporti con i terzi. Egli ha le responsabilità ed i
doveri di cui
agli articoli 21
e seguenti e
tutti i poteri riconosciutigli dallo Statuto, nonché
quelli previsti dalle leggi vigenti ove non contrastino con le disposizioni del
presente provvedimento. Art.11 – Consiglio di gestione
Nelle imprese individuali, purchè il capitale in esse
investito sia di almeno un milione o il numero dei lavoratori in esse impiegato
sia di almeno cento, viene costituito un consiglio di gestione, composto di
almeno tre membri eletti, secondo il regolamento dell’impresa, da
ognuna delle categorie di lavoratori: operai, impiegati amministrativi,
impiegati tecnici e dirigenti.
Art.12 – Capo dell’impresa, poteri del consiglio di gestione
Nelle imprese individuali l’imprenditore, il quale assume la
figura giuridica di capo dell’impresa con le responsabilità e i doveri di cui
ai successivi articoli 21
e seguenti ,
è coadiuvato nella
gestione dell’impresa stessa dal consiglio di gestione che dovrà
uniformare la sua attività agli indirizzi della politica sociale dello Stato. L’imprenditore capo
dell’impresa deve riunire
periodicamente, almeno una volta al
mese il consiglio per sottoporgli le questioni relative alla vita
produttiva dell’impresa ed ogni anno, alla chiusura della gestione, per
l’approvazione del bilancio ed il riparto degli utili. Art.13 – Capo
dell’impresa
Il capo dell’impresa di proprietà dello Stato è nominato con
decreto del Ministro per l’Economia Corporativa di concerto con il Ministro per
le finanze, designazione dell’Istituto di gestione e finanziamento, tra i
membri del consiglio di amministrazione dell’impresa e fra altri elementi
dell’impresa stessa o di imprese del medesimo settore produttivo che diano
speciali garanzie di comprovata capacità tecnica o amministrativa. Il capo
dell’impresa ha la responsabilità e i doveri di cui agli articoli 21 e
seguenti, ed i poteri saranno determinati dallo Statuto di ogni impresa.
Art.14 – Consiglio di gestione
Il consiglio di amministrazione è presieduto dal capo
dell’impresa ed è composto di rappresentanti eletti dalle varie categorie dei
lavoratori dell’impresa: operai , impiegati tecnici, impiegati
amministrativi, dirigenti, nonché
di almeno un
rappresentante, proposto dall’Istituto di Gestione e Finanziamento e nominato dal Ministro per l’Economia
Corporativa di concerto con il Ministro per le finanze. Le
modalità di elezione
ed il numero
dei membri del consiglio saranno determinati dallo
statuto dell’impresa. Nessun speciale compenso, salvo il rimborso delle spese,
è dovuto ai membri del consiglio di amministrazione per tale loro attività.
Art.15 – Poteri del consiglio di gestione
Per i poteri del consiglio di amministrazione delle imprese
di proprietà dello Stato valgono le norme contenute nel precedente articolo 7
Art.16 – Collegio sindacale
Il collegio sindacale
delle imprese di
proprietà dello Stato
è costituito con decreto del Ministro per l’Economia Corporativa di
concerto con il Ministro per le Finanze, su proposta dell’Istituto di gestione
e Finanziamento. Il compenso dei sindaci è determinato dall’Istituto di
gestione e finanziamento.
Art.17 - Approvazione
del bilancio e
riparto degli utili
- Deliberazioni eccedenti
l'ordinaria amministrazione
Il bilancio delle imprese di proprietà dello Stato e il
progetto di riparto degli utili, gli aumenti e la riduzione di capitali, nonché
le fusioni, le concentrazioni, lo scioglimento e la liquidazione di imprese di
proprietà dello Stato, sono proposti dall’Istituto di Gestione e Finanziamento,
sentito il consiglio di amministrazione delle imprese interessate, e approvati
dal Ministro per l’Economia Corporativa, di concerto col Ministro per le
Finanze e con gli altri Ministri interessati. Art.18 - Atti costitutivi e
statutari delle imprese di proprietà dello Stato
Gli atti costitutivi e gli statuti delle imprese di
proprietà dello Stato, come pure ogni loro modificazione, sono approvati con
decreto del Ministri per l’Economia Corporativa, di concerto con il Ministro
per le Finanze.
Art.19 – Statuti e regolamenti delle imprese di proprietà
privata
Entro il 30 giugno 1944 tutte le imprese a capitale privato
dovranno provvedere ad adeguare gli statuti alle norme contenute nel presente
decreto. Le imprese individuali non regolate da statuto dovranno redigere il
regolamento entro il termine suddetto Statuti e regolamenti saranno sottoposti
nel termine di 30 giorni all’omologazione del tribunale competente per
territorio che, riscontrate la regolarità e la rispondenza al presente decreto
ed alle altre leggi vigenti in materia, ne ordinerà la trascrizione nel
registro delle imprese.
Art.20 – Modalità di elezione dei rappresentanti dei
lavoratori
I rappresentanti dei lavoratori chiamati a far parte degli
organi delle imprese socializzate,siano esse di proprietà dello Stato o di
proprietà privata, sono eletti con votazione segreta da tutti i lavoratori
dell’impresa: operai, impiegati tecnici, impiegati amministrativi e dirigenti,
su una lista formata dai sindacati comunali delle singole categorie. La lista
comprenderà un numero di lavoratori multiplo di quello dei rappresentanti da
eleggere e proporzionalmente alle singole categorie dei lavoratori della
impresa.
Art.21 – Responsabilità del capo dell’impresa di proprietà
dello Stato
Nell’impresa di proprietà dello Stato, la sostituzione del
capo dell’impresa è disposta dal Ministro per l’economia Corporativa, di
concerto con il
Ministro delle finanze,
di ufficio o
su proposta
dell’Istituto Gestione e Finanziamento o del consiglio di amministrazione o dei sindaci, premessi gli
opportuni accertamenti Art.22 – Sostituzione del capo dell’impresa di proprietà
dello Stato
Nell’impresa di proprietà
dello Stato, la
sostituzione del capo dell’impresa è disposta dal Ministro per
l’Economia Corporativa, di concerto
con il Ministro
delle finanze, di
ufficio o su
proposta dell’Istituto Gestione e Finanziamenti o del consiglio di amministrazione o dei sindaci, premessi gli
opportuni accertamenti. Art.23 - Sostituzione
del capo dell’impresa
privata a capitale sociale
Nelle società
per azioni, la sostituzione del capo dell’impresa è deliberata
dall’assemblea. Nelle altre imprese a
capitale sociale la sostituzione
del capo d’impresa è regolata dagli atti costitutivi, statuti e regolamenti, oppure
può essere promossa
dal consiglio di amministrazione, con la stessa procedura
prevista dagli articoli 24 e seguenti per le imprese private a capitale
individuale. E’ facoltà del Ministro per l’Economia corporativa di provvedere
alla sostituzione d’ufficio del capo dell’impresa quando egli dimostri di non
possedere senso di responsabilità e manchi ai doveri indicati dall’articolo 21.
Art.24 – Sostituzione del capo dell’impresa a capitale individuale
Nelle imprese private
a capitale individuale l’imprenditore, capo
dell’impresa, può essere sostituito solo in seguito a sentenza della
Magistratura del lavoro che ne dichiari la responsabilità. L’azione per la
dichiarazione di responsabilità può essere provocata dal consiglio di gestione
dell’impresa, dall’Istituto di gestione
e di
Finanziamento, qualora interessato nell’impresa; o dal Ministro per
l’Economia Corporativa, mediante istanza al Procuratore di Stato presso la
corte di Appello competente per territorio.
Art.25 – Procedura dinanzi alla Magistratura del lavoro
La Magistratura del lavoro, sentito l’imprenditore, il
Pubblico Ministero, il consiglio di gestione dell’impresa, o dell’Istituto di
Gestione e finanziamento, se interessato, premessi gli opportuni accertamenti, dichiara con sentenza la responsabilità dell’imprenditore. Contro
la sentenza è
ammesso ricorso per Cassazione a norma dell’art. 425 Cod.
Pr. Civ. Art.26 – Sanzioni contro il capo dell’impresa
A seguito della sentenza che dichiara al responsabilità dell’imprenditore, il Ministro per
l’Economia Corporativa può sospendere
con proprio decreto,
l’imprenditore capo dell’impresa dalla sua
attività e nominare
un commissario per
la temporanea
amministrazione dell’Impresa medesima.
Art.27 – Misure cautelari
Pendente l’azione di
cui agli articoli
precedenti, il Ministro per l’Economia
Corporativa può sospendere con proprio decreto, l’imprenditore capo dell’impresa
dalla sua attività
e nominare un commissario per la temporanea
amministrazione dell’impresa.
Art.28 – Responsabilità del consiglio di gestione
Qualora il consiglio d’amministrazione dell’impresa, sia di
proprietà dello Stato, sia di proprietà privata, dimostri di non possedere
sufficiente senso di responsabilità nell’assolvimento dei compiti affidatigli
per l’adeguamento dell’attività dell’impresa alle esigenze dei piani di
produzione e della politica sociale della Repubblica, il Ministro per
l’Economia Corporativa, di concerto con il Ministro delle Finanze può disporre
premessi gli opportuni accertamenti, lo scioglimento del consiglio e
la nomina di un
commissario per la temporanea
gestione dell’impresa. L’intervento del Ministro per l’Economia Corporativa può
avvenire di ufficio o su istanza dell’Istituto di gestione e Finanziamento s e
interessato, o del capo dell’impresa, o dell’assemblea, o dei sindaci.
Art.29 – Sanzioni penali
Al capo dell’impresa ed ai membri del consiglio
d’amministrazione di essa, sia
di proprietà privata, sono
applicabili tutte le
sanzioni penali previste dalle leggi per gli imprenditori, soci e
amministratori delle società commerciali.
Art.30 – Passaggio delle imprese in proprietà dello Stato
La proprietà di imprese che impegnino settori base per
l’indipendenza politica ed economica del Paese, nonché di imprese fornitrici di
materie prime, di energia e di servizi indispensabili al regolare svolgimento
della vita sociale; può essere assunta dallo Stato secondo le norme del
presente decreto. Quando l’impresa comprende aziende aventi attività produttiva
diversa, lo Stato può assumere la proprietà di parte soltanto della impresa stessa.
Lo Stato può inoltre partecipare alla formazione del capitale delle imprese
private.
Art.31 – Determinazione dell’impresa
da passare in
proprietà dello Stato
Con decreto del Capo dello Stato, sentito il Consiglio dei
Ministri, su proposta del Ministro per l’Economia Corporativa, di concerto col
Ministro per le Finanze, saranno di volta in volta determinate imprese di cui
lo Stato intenda assumere la proprietà.
Art.32 – Sottoposizione a sindacato, nomina dei sindacatori
e di commissari di Governo
Con lo stesso decreto di cui all’articolo precedente e con
decreti successivi, le imprese per le quali sia stato deciso il passaggio in
proprietà dello Stato, vengono sottoposte al sindacato con la procedura di cui
alla legge 17
luglio 1942 n.1100,
e vengono nominati
i sindacatori. Potrà anche essere affidata ad uno degli amministratori
dell’impresa la gestione straordinaria di questa in qualità
di commissario del governo.
Art.33 – Nullità dei negozi che modificano il rapporto di
proprietà del capitale
Saranno
considerati nulli in
negozi tra vivi
che comunque modifichino il
rapporto di proprietà nei riguardi dei titoli azionari rappresentanti il
capitale delle imprese, per le quali viene deciso il passaggio in proprietà
dello Stato, effettuati dal giorno dell’entrata in vigore del provvedimento che
decide il passaggio di proprietà.
Art.34 – Amministrazione del capitale delle imprese di
proprietà dello Stato
Il Capitale delle
imprese assunte in
proprietà dello Stato
è amministrato per mezzo di un Istituto di Gestione e Finanziamento,
ente pubblico con
propria personalità giuridica.
La costituzione dell’Istituto e
l’approvazione del relativo statuto saranno disposte con separati
provvedimenti.
Art.35 – Compito dell’Istituto di Gestione e Finanziamento
L’Istituto di Gestione e Finanziamento controlla l’attività
delle imprese di cui all’art.30, secondo le direttive del Ministro per
l’Economia Corporativa ed
amministra altresì le
partecipazioni assunte dallo Stato in imprese private.
Art.36 – Trasformazione delle quote di capitale
Le quote di
capitale già investito nelle imprese
che passano in proprietà dello Stato vengono sostituite
da quote di credito dei singoli portatori verso l’istituto di Gestione e
Finanziamento, rappresentate da titoli emessi dall’Istituto medesimo ai sensi
dei successivi articoli. Art.37 – Valore di trasferimento delle quote di
capitale
La sostituzione
delle quote di
capitale già investito
in ciascuna impresa che passa in
proprietà dello Stato con i titoli dell’Istituto di Gestione e Finanziamento
viene effettuata per un ammontare pari al valore reale di dette quote di
capitale.
Art.38 – Determinazione del valore delle quote di capitale
Il valore reale delle quote di capitale delle imprese da
trasferire in proprietà dello Stato sarà determinato con decreto del Ministro
per l’Economia Corporativa, di concerto col Ministro delle Finanze, su proposta
dell’Istituto di Gestione e Finanziamento, contraddittorio con gli amministratori
dell’impresa. Contro il decreto del Ministro per l’Economia Corporativa è
ammesso ricorso, entro 60 giorni dalla sua pubblicazione, al Consiglio di Stato
in sede di giurisdizione da parte degli amministratori dell’impresa o di tanti
soci che rappresentino almeno il decimo del capitale sociale.
Art.39 – Caratteristiche dei titoli dell’Istituto di
Gestione e finanziamento
I titoli dell’Istituto di Gestione e Finanziamento sono
nominativi, negoziabili e trasferibili e a reddito variabile. Essi vengono emessi
in serie distinte corrispondenti a singoli settori di produzione. Per ciascuna
serie il reddito sarà annualmente determinato dal Comitato dei Ministri per la
Difesa del Risparmio e l’Esercizio del Credito, su proposta dell’Istituto di
Gestione e Finanziamento, tenuto presente l’andamento dei relativi settori
produttivi e quello generale della produzione.
Art.40 – Limitazioni alla negoziabilità dei titoli
E’ demandata al Comitato dei Ministri per la Difesa del
Risparmio e l’Esercizio del Credito
la limitazione della
negoziabilità dei titoli
dell’Istituto di Gestione e Finanziamento, emessi in sostituzione di quote di
capitale, ed anche l’iscrizione nei libri dell’Istituto di Credito dei titolari
di tali quote, senza che venga effettuata la materiale consegna dei titoli.
Art.41 – Modalità del passaggio di proprietà allo Stato
Con decreto che dispone il trapasso dell’impresa allo Stato
verranno stabilite le norme integrative e di esecuzione, le modalità e i
termini del trapasso medesimo, nonché quelle altre norme, modalità e termini
che si
renderanno necessari ed
opportuni per il
trasferimento del capitale allo Stato e per l’assegnazione e distribuzione
dei titoli dell’Istituto di Gestione e Finanziamento degli aventi diritto.
Art.42 – Determinazione degli utili
Gli utili netti, delle imprese risultano dai bilanci
compilati secondo le norme del Codice Civile e sulla base di una contabilità
aziendale che potrà successivamente essere unificata con opportuni provvedimenti di legge.
Art.43 – Remunerazione di capitale
Sugli utili netti,
dopo le assegnazioni di legge alla
riserva, e la costituzione di
eventuali riserve speciali, che saranno stabilite dagli statuti e regolamenti,
è ammessa una remunerazione al capitale investito nell’impresa in una
misura massima fissata per i singoli settori produttivi del Comitato
ministeriale per la tutela del risparmio e l’esercizio del credito.
Art.44 – Assegnazione degli utili ai lavoratori
Gli utili che residueranno dalle assegnazioni di cui
all’articolo precedente verranno ripartiti tra i lavoratori: operai, impiegati
tecnici, amministrativi e dirigenti, in rapporto all’entità delle remunerazioni
percepite nel corso dell’anno. Tale ripartizione non potrà comunque eccedere il
30% del complesso delle retribuzioni nette corrisposte ai lavoratoti nel corso
dell’esercizio. Le eccedenze saranno destinate ad una Cassa di compensazione,
amministrata dall’Istituto di Gestione e Finanziamento e destinata a scopi di
natura sociale e produttiva. Con separato provvedimento del Ministro per
l’Economia Corporativa, di concerto con il Ministro delle finanze, sarà
approvato il regolamento di tale Cassa.
Art.45 – Le quote di utili
La quota di utile delle imprese a capitale individuale da
volgere a favore del lavoratore dovrà essere commisurata ad una percentuale del
reddito accertato ai fini dell’imposta di ricchezza mobile.
Nelle stessa seduta è approvato lo schema del decreto legislativo
concernete l’istituzione di un “Istituto di Gestione e Finanziamento
(I.G.E.FI).
Ha per scopi:
a) amministrare il
capitale delle imprese di proprietà dello Stato e controllare la loro attività;
b) partecipare per conto dello Stato alla formazione del
capitale di imprese private;
c) curare lo smobilizzo di partecipazioni o di attività che
lo Stato non abbia interesse a conservare;
d) provvedere al finanziamento di imprese siano esse di
proprietà dello Stato o di proprietà privata
Il decreto legge specifica poi:
Art.3. – l’Istituto di Gestione e Finanziamento comprende
due sezioni:
a) Sezione Gestione per gli scopi di cui alle lettere a),
b), e c);
b) Sezione Finanziamento per gli scopi di cui alla lettera
d) Ciascuna sezione ha personalità giuridica
con proprio bilancio e distinto patrimonio.
Art.4. – L’Istituto per la Ricostruzione Industriale (I.R.I)
costituisce la “Sezione gestione” ed assume la denominazione di Istituto di
Ricostruzione Industriale sezione dell’Istituto di Gestione e Finanziamento. L’Istituto
Mobiliare Italiano (I.M.I.) costituisce la “Sezione finanziamento” ed assume la
denominazione di Istituto Mobiliare Italiano (I.M.I.), sezione dell’Istituto di
Gestione e Finanziamento.
Art.5. – Alle Sezioni Gestione e Finanziamento dell’Istituto
si intendono applicabili le norme di legge e di statuto in vigore
rispettivamente per l’Istituto per la Ricostruzione Industriale (I.R.I.) e per
l’Istituto Mobiliare Italiano (I.M.I.) salvo le disposizioni di cui ai seguenti
articoli 7, 8 e 9. Con successivo provvedimento del Ministro per l’Economia
Corporativa d’intesa col Ministro delle Finanze verranno apportate agli statuti
dell’I.R.I. e dell’I.M.I. le altre modificazioni che si renderanno necessarie
in dipendenza del presente provvedimento.
Art.6. – In
deroga dell’articolo 16,
dello Statuto dell’I.R.I.
il consiglio di amministrazione della Sezione Gestione è composto:
a) dal
presidente dell’Istituto Gestione e Finanziamento;
b) dal vice
presidente dell’Istituto Gestione
e Finanziamento designato a tale
carica per la Sezione Gestione;
b) da nove membri
nominati, tre dal Ministero per l’Economia Corporativa, due dal Ministero per
le Finanze, uno dal Ministero dei Lavori Pubblici, uno dal Ministero delle
Comunicazioni e due dalla Confederazione Unica del Lavoro, della Tecnica e
delle Arti.
Art.7. – In
deroga dell’articolo 12
dello Statuto dell’I.M.I.,
il
consiglio di Amministrazione della Sezione Finanziamento è composto:
a) dal presidente dell’Istituto di Gestione e Finanziamento;
b) dal vice presidente dell’Istituto Gestione e
Finanziamento , designato a tale carica per la Sezione Finanziamento;
c) da 9 membri designati: due dal Ministero per le Finanze,
tre dagli enti partecipanti, due dal Ministero per l’Economia Corporativa, uno
dal Ministero delle comunicazioni, Direzione della Marina Mercantile, uno dalla
Confederazione Unica del Lavoro, della Tecnica e delle Arti.
Art.8. – In deroga all’articolo 18 dello statuto dell’I.R.I.
ed all’articolo 27 dello statuto dell’I.M.I. la giunta esecutiva dell’Istituto
Ricostruzione Industriale (I.R.I.) ed il comitato esecutivo dell’Istituto
Mobiliare Italiano (I.M.I.)
sono composti rispettivamente dal presidente dell’Istituto, dal vice presidente di ciascuna
delle Sezioni e dai tre membri designati dai rispettivi consigli di
amministrazione.
Art.9. – Il Ministro per l’Economia corporativa, con suo
decreto, di concerto con il Ministro per le Finanze nomina il Presidente e i
due vice-presidenti a quale Sezione debba intendersi preposto.
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