Stranamente, la socializzazione delle imprese, che gli antifascisti hanno di volta in volta considerata un trucco del regime per ingannare i lavoratori, un assurdo economico e giuridico, una irrealizzabile utopia, venne fatta oggetto dell'attenzione del governo del CLNAI fin dalla mattina del 25 aprile, subito dopo la proclamazione dell'insurrezione. E così venne emanata immediatamente, fra i primi provvedimenti urgenti, la disposizione che la aboliva. Strano, se era solo un inganno propagandistico o un'utopia, che vi fosse tanta fretta di abolirla, strano che i partiti della sinistra non avessero considerato l'ipotesi di usarla almeno come mezzo di scambio con il padronato.Perché, come abbiamo visto, gli industriali ed i finanzieri italiani avevano fatto di tutto per impedire l'emanazione di quella legge e delle relative norme di applicazione. Soprattutto si erano rivolti al “tedesco invasore” premendo sui responsabili del complesso militare – industriale tedesco che, dopo l'8 settembre '43, utilizzava le loro industrie, i loro tecnici ed i loro operai per il proprio sforzo bellico. Eppure... eppure non tutto di quelle idee perì con il crollo del fascismo. E, stranamente, alcune di quelle idee sul lavoro, il capitale e i loro rapporti, sul significato spirituale del lavoro come anche del possesso di capitali o di proprietà in genere, se la loro gestione viene vissuta come un dovere verso la comunità e nel rispetto degli interessi generali, le ritroviamo proprio nel testo del documento fondamentale della Repubblica Italiana, nella Costituzione del 1948 che porta in calce le firme del Presidente della Repubblica Enrico De Nicola, del Presidente dell'Assemblea Costituente Umberto Terracini, del Presidente del Consiglio dei ministri Alcide De Gasperi e del Guardasigilli Grassi.
E persino il concetto di una sede in cui le categorie del lavoro e della produzione potessero confrontarsi tra loro e con le forze politiche, alla luce del sole e non cogli inciuci sotto banco, era predisposta dall'articolo 99.
E per chi non ricordasse quei dettati costituzionali che quasi mai hanno trovato attuazione nelle leggi, ve li riproponiamo.
Articolo 1 L'Italia è una Repubblica democratica fondata sul lavoro. La sovranità appartiene al popolo, che la esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione.
...omissis...
Articolo 4 La Repubblica riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro e promuove le condizioni che rendano effettivo questo diritto.Ogni cittadino ha il dovere di svolgere, secondo le proprie possibilità e la propria scelta, un'attività o una funzione che concorra al progresso materiale o spirituale della società.
Articolo 35 La Repubblica tutela il lavoro in tutte le sue forme ed applicazioni. Cura la formazione e l'elevazione professionale dei lavoratori. Promuove e favorisce gli accordi e le organizzazioni internazionali intesi ad affermare i diritti del lavoro. Riconosce la libertà di emigrazione, salvo gli obblighi stabiliti dalla legge nell'interesse generale, e tutela il lavoro italiano all'estero.
Articolo 41 L'iniziativa economica privata è libera. Non può svolgersi in contrasto con l'utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana. La legge determina i programmi e i controlli opportuni perché l'attività economica pubblica e privata possa essere indirizzata e coordinata a fini sociali.
Articolo 42 La proprietà è pubblica o privata. I beni economici appartengono allo Stato, ad enti, a privati. La proprietà privata è riconosciuta e garantita dalla legge, che ne determina i modi di acquisto, di godimento e i limiti allo scopo di assicurare la funzione sociale e di renderla accessibile a lutti. La proprietà privata può essere, nei casi previsti dalla legge, e salvo indennizzo, espropriata per motivi d'interesse generale.La legge stabilisce le norme e i limiti della successione legittima e testamentaria e i diritti dello Stato sulle eredità.
Articolo 43 A fini di utilità generale la legge può riservare originariamente o trasferire, mediante espropriazione e salvo indennizzo, allo Stato, ad enti pubblici o a comunità di lavoratori o di utenti determinate imprese o categorie di imprese, che si riferiscano a servizi pubblici essenziali o a fonti di energia o a situazioni di monopolio ed abbiano carattere di preminente interesse generale.
Articolo 44 Al fine di conseguire il razionale sfruttamento del suolo e di stabilire equi rapporti sociali, la legge impone obblighi e vincoli alla proprietà terriera privata, fissa limiti alla sua estensione
secondo le regioni e le zone agrarie, promuove ed impone la bonifica delle terre, la trasformazione del latifondo e la ricostituzione delle unità produttive; aiuta la piccola e la media proprietà. La legge dispone provvedimenti a favore delle zone montane.
Articolo 45 La Repubblica riconosce la funzione sociale della cooperazione a carattere di mutualità e senza fini dì speculazione privala. La legge ne promuove e favorisce l'incremento con i mezzi più idonei e ne assicura, con gli opportuni controlli, il carattere e le finalità. La legge provvede alla tutela e allo sviluppo dell'artigianato.
Articolo 46 Ai fini della elevazione economica e sociale del lavoro e in armonia con le esigenze della produzione, la Repubblica riconosce il diritto dei lavoratori a collaborare, nei modi e nei limiti stabiliti dalle leggi, alla gestione delle aziende.
Articolo 99 Il Consiglio Nazionale dell'economia e del lavoro è composto, nei modi stabiliti dalla legge, di esperti e di rappresentanti delle categorie produttive, in misura che tenga conto della loro importanza numerica e qualitativa. E' organo di consulenza delle Camere e del Governo per le materie i secondo le funzioni che gli sono attribuite dalla legge.Ha iniziativa legislativa e può contribuire alla elaborazione della legislazione economica e sociale secondo i principi ed entro i limiti stabiliti dalla legge.
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LA COSTITUZIONE ITALIANA NON E’ ANTIFASCISTA
Non è affatto vero, come spesso si sente affermare dai vari media, che l'attuale Costituzione italiana sia caratterizzata dall'antifascismo come scopo o valore.
Nei 139 articoli che formano il dettato costituzionale non ce n'è uno, infatti, che tratti di fascismo e/o antifascismo.
Per rintracciare il vocabolo "fascista" all'interno della Costituzione occorre andare alla XII° norma transitoria o finale che, nell'animo dei costituenti proprio in quanto non-articolo costituzionale - bensì norma transitoria - avrebbe dovuto esaurirsi in non più di un quinquennio. Sempre i c.d. "padri costituenti" ebbero l'accortezza di numerare diversamente le norme con numeri romani, rispetto ai veri e propri articoli che furono distinti con numeri arabi, giusto perché non si venissero a creare equivoci o mescolanze fra le norme transitorie e gli articoli costituzionali propriamente detti.
Certo, la XII° norma stabiliva transitoriamente e in parziale ( e non costante) deroga all'art. 48 della Costituzione, il divieto di ricostituzione del passato Pnf, legando specificatamente ciò alla limitazione, per non oltre un quinquennio, del diritto di voto attivo e passivo nei confronti degli esponenti dell'ex regime fascista. Fra l'altro, mentre i "padri costituenti" trattavano ancora di questa materia, nasceva ufficialmente, e quindi legalmente, il Msi che nel 1948 partecipò regolarmente alle elezioni politiche ottenendo fra l'altro diversi parlamentari e tutto questo senza particolari obiezioni giuridico-legali da parte delle allora vigenti autorità costituite.
Se all'epoca ci fosse stata veramente la volontà di dare una qualsivoglia valenza antifascista alla nascente Costituzione, i soliti "padri costituenti" avrebbero certamente provveduto con un apposito articolo e non certo tramite una norma transitoria; norma transitoria che non avrebbe comunque potuto confliggere eternamente ( e nemmeno per vari decenni) con il già richiamato art. 48 dedicato ai diritti politici di tutti gli italiani, nessuno escluso. Se questo ancora non bastasse, vi è poi un altro aspetto costituzionale che dimostra a priori l'infondatezza del presunto assioma di un antifascismo sancito in eterno dalla nostra Costituzione.
Essendo prevista la revisione di quasi tutti gli articoli costituzionali, sia tramite referendum promosso da 500 mila elettori oppure con voto di maggioranza assoluta da parte delle Camere ( 50% + 1 dei parlamentari eletti) si potrebbe in ogni momento, e solo manovrando i predetti strumenti costituzionali, ricreare tale e quale storicamente è stata a suo tempo perfino la RSI.
Fra l'altro, proprio nella nostra Costituzione vi sono alcuni articoli, in particolare il 3° comma dell'art. 38 (personalità giuridica del sindacato) e l'art. 46 (diritto dei lavoratori a collaborare nella gestione delle aziende in cui essi operano) che, per quanto sviliti e finora del tutto disattesi, richiamano pienamente la legislazione sociale che fu appunto della RSI.
Quanto sopra esposto deriva evidentemente dal fatto che la nostra attuale Costituzione è una Costituzione Repubblicana e non già antifascista.
Infatti, l'unico limite imposto alla revisione costituzionale è solo ed unicamente la forma repubblicana (art. 139) e questa forma istituzionale è l'unico aspetto che non può essere messo in discussione da alcuno indipendentemente dal fatto che qualcuno possa rappresentare finanche la più totalizzante volontà popolare o politica.
Sarebbe quindi ben più corretto affermare che la nostra Costituzione è fermamente antimonarchica e tuttavia, ciò nonostante, sono stati liberamente autorizzati a costituirsi nell'Italia di questa Costituzione così fermamente repubblicana, vari gruppi, partiti politici e associazioni apertamente e dichiaratamente monarchici (PNM; PMP, UMI ecc.) e questi ovviamente tendevano, al contrario di quelli più o meno fascisteggianti, ad attentare di fatto alla Costituzione Repubblicana col solo riproporre, neppure troppo velatamente, la restaurazione dell'istituto monarchico.
Franco Morini
http://www.italiasociale.org/lettere/lettere300908-1.html
ISTANZA DI MESSA IN STATO D'ACCUSA(Art.90, comma I°, ipotesi 2^, comma 2° Costituz.)
SALVATORE MACCA CONTRO PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA, ON. GIORGIO NAPOLITANO
... "per chiedere l'abrogazione della XII disposiz. transitoria della Costituzione, là dove la stessa, al comma 1, letteralmente dispone che "E' vietata la riorganizzazione, sotto qualsiasi forma, del disciolto partito fascita." La collocazione del divieto da parte del legislatore del tempo, dimostra, né poteva essere diversamente, se non altro perché l'Italia era, ed è, definita, nell'art.1, comma I°, della Costituzione, "una repubblica democratica", e perché, all'art.49, sin da allora, disponeva che "tutti i cittadini ( tutti, e dunque anche quelli di fede fascista!) hanno diritto di associarsi liberamente in partiti per concorrere con metodo democratico a determinare la politica nazionale", dimostra, si diceva, che il divieto era, e doveva essere, temporaneo."
http://www.corrierecaraibi.com/FIRME_FGiannini_080915_Impeachment.htm
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I partigiani venduti come i garibaldini
http://pocobello.blogspot.it/2012/11/clnai-e-alleati-un-contratto-mercenario.html
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Per chi è interessato a conoscere la socializzazione del lavoro e dell'economia, nemica del capitale speculativo, cioè i capitalisti di oggi, può apprenderla aprendo i seguenti link:
Simbiosi fra Capitalismo e Lavoro
Nella Repubblica Sociale Italianahttp://www.corrierecaraibi.com/FIRME_FGiannini_080301_Simbiosi.htm
Ripeto: Lavoratore, sei stato truffato ! QUESTO ARTICOLO E' DEDICATO A QUEI LAVORATORI CHE PERDERANNO IL LAVORO
http://www.corrierecaraibi.com/FIRME_FGiannini_100417_Ripeto-Lavoratore-sei-stato-truffato.htmLa socializzazione spiegata praticamente:socializzazione - Renzaglia un'impresa per tutti.
http://pocobello.blogspot.com/2009/07/unimpresa-per-tutti-socializzazione.html
Quello che tutti i partiti di destra e di sinistra servi del "banchieri" non ti hanno mai fatto conoscere.
FASCISMO E ANTIFASCISMO PER UNA NUOVA COSTITUZIONE
http://pocobello.blogspot.it/2010/01/fascismo-e-antifascismo-per-una-nuova.html
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