domenica 7 gennaio 2018

Demani ed usi civici nel Regno delle Due Sicilie

di Ubaldo Sterlicchio
Demani ed usi civici nel Regno delle Due Sicilie 
 
Nel Regno borbonico, le terre pubbliche venivano concesse in uso a chi le lavorava, per il sostentamento della propria famiglia, dietro pagamento al fisco della cosiddetta decima sul raccolto. Esercitando i cosiddetti usi civici e beneficiando dell’istituto dell’enfiteusi, i contadini erano detentori ed usufruttuari dei terreni demaniali, che restavano però sempre di proprietà dello Stato. Ferdinando IV di Borbone, con la Prammatica XXIV De administratione Universitatum del 23 febbraio 1792, nell’intento di farne dei piccoli coltivatori diretti, aveva disposto l’assegnazione ai contadini di appezzamenti di terra nella misura in cui essi potevano coltivarli con la propria opera.
La riforma previde la distribuzione della proprietà fondiaria in favore di un nuovo ceto di piccoli e medi agricoltori e di un ceto di borghesi terrieri, nella prospettiva di favorire lo sviluppo dell’economia dello Stato napoletano. Già in precedenza, da più parti, era stata sollecitata la concessione in enfiteusi delle terre universali o feudali incolte o mal coltivate, sicché con la Prammatica del 1792, Ferdinando IV permise la censuazione di questi terreni e la loro assegnazione in enfiteusi ai contadini. Il re Ferdinando obbligò inoltre i baroni a giustificare il titolo dei loro diritti feudali, creando la Suprema Giunta di Corrispondenza, affinché decidesse al riguardo. Queste disposizioni, tuttavia, non solo scontentarono la nobiltà, che si vide privata di gran parte dei demani, ma delusero anche la borghesia terriera che, nella concessione in enfiteusi, fu posta dietro ai contadini poveri e si vide privata di terre salde per il pascolo del loro bestiame e per il mantenimento degli usi civici.
Dopo la parentesi napoleonica, il 12 dicembre 1816 fu emanata la sopra menzionata Legge sull’Amministrazione Civile, con la quale si ribadì la natura demaniale delle terre civiche, confermando le loro caratteristiche di inalienabilità, inusucapibilità, indisponibilità e l’imprescrittibilità dei diritti delle popolazioni. Si introdusse il principio della obbligatorietà della reintegra amministrativa delle terre usurpate, per cui ogni occupazione abusiva e ogni alienazione illegittima, a qualunque epoca esse risalissero, sarebbero state dichiarate come «improduttive di diritti e di effetti». Agli Intendenti (corrispondenti agli odierni Prefetti italiani) fu attribuito il potere di decidere sulle controversie che sarebbero potute sorgere in merito.
Al riguardo di tale materia, il professor Lorenzo Ratto, nella sua opera Le leggi sugli usi e demani civici,(1) ci ricorda che, mentre il diritto romano aveva confuso sotto il comune appellativo di publica civitatum tanto i beni che il municipio possedeva come privato (e del cui frutto si valeva per perseguire i suoi fini di comune interesse), quanto quelli che possedeva come persona pubblica (destinati all’uso immediato dei suoi componenti), il diritto napoletano operò sapientemente una distinzione, chiamando patrimonium (parola tratta dal diritto privato) la prima categoria di beni e demanium (parola tratta dal diritto medioevale) la seconda. Quest’ultima stava a definire i beni posseduti dal principe ad tuendum dignitatis suae splendorem [allo scopo di garantire il prestigio del suo rango, n.d.r.], per cui, nel linguaggio dei giuristi napoletani, «demaniale» significava terra libera, non infeudata e che il principe poteva ancora infeudare. Alle città baronali, quindi, si contrapponevano quelle demaniali o libere, perché appartenenti direttamente al principe. Infatti, le Prammatiche parlavano di demani nostri, in contrapposizione ai demani baronum. In virtù di tale distinzione, furono detti demani universali quelli la cui proprietà apparteneva al populus ed il cui uso spettava individualmente ad ogni cittadino, tanto da derivarne il principio secondo cui ciascuno «sibi quoque jure privatim locis publicis uti potest»(2) [ognuno, anche per sé a suo diritto, può usare privatamente i luoghi pubblici, n.d.r.]. La locuzione «usi civici» stava pertanto a significare il «poter usare la terra del demanio per poter piantare semenze e coltivarla, per farne pubblico pascolo di greggi, o per far legna nei boschi di proprietà dello Stato».(3) I demani feudali, invece, erano quelli rientranti nella potestà dei baroni, sebbene anche in questi gli abitanti esercitassero usi estesissimi: il feudatario aveva solo i poteri pubblici e il godimento del bene, ma non il dominio, che veniva conservato dal Re. Il signore aveva il potere di concedere alle popolazioni l’uso dei fondi per la sola coltivazione e per i normali bisogni della vita, dietro corrispettivo di una quota dei prodotti (di norma la decima), ma non di imporre oneri reali per i quali occorreva l’autorizzazione del Sovrano. Tuttavia, in tale rapporto di utilità e oneri, spesso il signore commetteva dei soprusi in danno della popolazione, la quale si appellava al Re. Quello degli usi civici era, al contempo, un diritto originario dei cittadini e un diritto della comunità di abitanti, di trarre dal territorio stanziale i prodotti necessari alla sopravvivenza della comunità stessa. I beni venivano utilizzati direttamente in natura e il diritto veniva esercitato in modo promiscuo dall’intera popolazione: il civis agiva per sé e per il gruppo, uti singulus et uti civis. Ciò stava a significare che ogni membro valido della comunità coltivava e raccoglieva i prodotti della terra, in tutte le sue forme, sia per sé, che per i bisogni della collettività e per il sostentamento dei più deboli, in modo solidale. L’accesso a tali prodotti non poteva essere legittimamente negato dal feudatario, perché occorrenti ai bisogni della vita e le Prammatiche erano lo strumento con cui il Monarca tutelava l’integrità del demanio e ne impediva la vendita da parte dei baroni, i quali pretendevano invece di affermarne la natura patrimoniale.
Come si vede, nelle province napoletane e siciliane la proprietà collettiva ricevette un trattamento giuridico preciso e non controverso: la normativa che trattò il sistema feudale riconobbe, come nessun’altra, gli usi civici e i demani comunali – scaturenti per diritto o, comunque, per fatto – come assoluti, inviolabili e imprescrittibili.(4) Il sistema feudale napoletano è ritenuto una gloria storica del diritto italiano, per il suo carattere liberale che lo differenziava di gran lunga da quelli esistenti in altri Paesi. In nessun altro Stato d’Europa vi fu mai un sistema feudale in cui, come nel Napoletano, i diritti dei cittadini fossero, per diritto vigente, ma talora anche in fatto, così assoluti, inviolabili ed imprescrittibili, e dove il giure civile dominasse, con l’aiuto dei più eminenti dottori e giureconsulti, il giure del feudo. La teoria degli usi civici e dei demani comunali sorse nel diritto napoletano al lume dell’equità civile: nel Regno di Napoli, la feudalità, anche nel periodo dei suoi maggiori eccessi, rimase ben lontana dal raggiungere l’esempio dei signorotti francesi e tedeschi. A tale riguardo, non si può prescindere dal ricordare la Prammatica del 20 settembre 1836 di Ferdinando II, dal cui testo emerge chiaramente la caratteristica peculiare del diritto napoletano: la difesa dei più deboli dalle prepotenze e dai soprusi dei più forti.(5) Il re Borbone, nel riconfermare le leggi sul demanio e sugli usi civici, estranee al Piemonte e ad altri Stati dell’epoca, sancì di «doversi presumere usurpato in danno del demanio comunale tutto quel territorio che non si trovasse compreso nel titolo d’infeudazione; di doversi considerare come libera ogni terra posseduta dai privati o dai Comuni, finché non si fosse dal feudatario giustificata una servitù costituita con pubblici istrumenti; di doversi consolidare la proprietà dell’erbe e quella della semina, compensando l’ex feudatario mediante un canone redimibile ove apparisse aver egli riserbato il pascolo in suo favore; di doversi considerare come inamovibili quei coloni che per un decennio avessero coltivare le terre feudali, ecclesiastiche o comunali, e come assoluti proprietari delle terre coloniche sulle quali è loro accordata la pienezza del dominio e della proprietà, senza poter essere mai tenuti a una doppia prestazione».
Lo Stato borbonico, nella gestione del demanio, presentava delle notevoli connotazioni di carattere sociale e, tanto per esemplificare, ricordiamo che ciascun paese aveva delle selve demaniali sulle quali la cittadinanza poteva esercitare i summenzionati usi civici, vale a dire che, nei boschi del demanio, i cittadini potevano esercitare il diritto di pascolo e di legnatico. Poiché si trattava sovente di boschi di querce, il primo diritto stava a significare che i contadini e gli allevatori di animali potevano utilizzare gratuitamente soprattutto le ghiande, frutti questi molto utili per l’allevamento dei maiali, i quali costituivano la fonte quasi esclusiva delle proteine alimentari per le classi meno abbienti; il secondo diritto consentiva di far legna con la quale riscaldarsi e cuocere i cibi. A quest’ultimo riguardo, fatte le debite proporzioni, sarebbe come se oggi lo Stato fornisse gratuitamente le fonti di energia a gran parte della popolazione, tanto che potremmo paragonare tali selve agli odierni pozzi di petrolio.
Amministrare con giustizia ed equità, tutelare i più deboli, governare con grande responsabilità, efficienza e competenza, furono le prerogative essenziali di tutti i re Borbone, che applicarono puntualmente le norme vigenti nel Regno, con onore e dignità, mirando sempre al conseguimento dell’autentico benessere dei popoli delle Due Sicilie.
Purtroppo, tutto finì nel 1860, allorquando calarono i piemontesi, i quali di «demani» e di «usi civici» non sapevano un bel niente, e, mentre il Governo borbonico non si era mai permesso di alienare i beni demaniali, quello sabaudo lo fece sistematicamente per riscuotere liquidità. Dopo l’unificazione, queste selve vennero in massima parte sdemanializzate e vendute all’asta, per essere acquistate dai soliti loschi speculatori.

I baroni prendono possesso delle terre.
All’indomani della conquista del Regno delle Due Sicilie, il Governo di Torino requisì i terreni utilizzati quali «usi civici» dai pastori e dai contadini meridionali e li mise all’asta. Ne approfittarono i baroni, antichi feudatari a suo tempo spossessati dai Borbone, che in breve si appropriarono di immensi territori.
Nella foto, un signorotto liberale, sotto la protezione dei militari piemontesi,
prende possesso della terra strappata ai contadini.

Il Governo italiano lasciò terre e boschi, pascoli e frutteti nelle mani di chi voleva prenderseli, in primis i borghesi liberali, i quali usurparono i demani e spossessarono i contadini, privandoli del diritto di godere quel patrimonio pubblico, un tempo inalienabile. Le terre demaniali usurpate e/od acquistate a prezzi irrisori, da quel momento in poi, andarono ad accrescere i latifondi degli ex feudatari, i quali ne divennero a pieno titolo proprietari. La medesima sorte toccò anche ai beni della cosiddetta «manomorta ecclesiastica», che furono confiscati dallo Stato e venduti all’asta. Infatti, sull’esempio francese (in chiave apertamente anticlericale) e per tentare di arginare la grave crisi finanziaria causata soprattutto dalle spese sostenute per la terza guerra d’indipendenza, anche nell’ex Regno delle Due Sicilie, il regime sabaudo soppresse monasteri e conventi.
Con le leggi eversive dell’Asse ecclesiastico (in specie il regio decreto n. 3036 del 7 luglio 1866, in esecuzione della legge n. 2987 del 28 giugno 1866, e la legge n. 3848 del 15 agosto 1867), lo Stato unitario soppresse tutti gli Ordini e le Corporazioni religiose della Chiesa, liquidandone i relativi patrimoni. pure in questo caso non furono i contadini (i quali non si trovavano nelle condizioni finanziarie per poter accedere alle vendite e che, anzi, ne furono esclusi poiché era previsto che «i beni nazionali» fossero venduti «esclusivamente»
ai creditori dello Stato, in cambio della restituzione dei titoli del «debito pubblico») ad acquistare le terre espropriate, bensì sempre la locale borghesia liberale; infatti, questa costituì, in ciascun paese, una sorta di «comitato d’affari», i cui membri, previo accordo fra loro, si resero aggiudicatari dei beni appartenuti alla Chiesa.
L’incameramento dei beni operato nel 1866/1867 non fu tuttavia isolato: lo Stato aveva già cominciato ad incidere sull’assetto della proprietà, nel 1861, con la cosiddetta quotizzazione dei demani comunali e, nel 1862, con una legge di alienazione del demanio dello Stato, culminando nel 1866 e 1867 con le leggi eversive innanzi menzionate. Complessivamente, nel Regno d’Italia, furono immessi sul mercato e ceduti a prezzi stracciati alla grande borghesia terriera oltre 3 milioni di ettari (2,5 soltanto nel Sud), con modalità che sono state criticate dagli storici e dai giuristi: si ottenne, in tal modo, l’effetto di far concentrare le nuove proprietà nelle mani di pochi privilegiati: i vecchi nobili, gli appartenenti alla borghesia degli affari e gli alti funzionari dello Stato. In particolare, nelle zone rurali il processo di eversione dalla feudalità stava lentamente sostituendo al vecchio feudatario il proprietario unico, mentre contadini più fortunati, un tempo conduttori dei terreni da loro stessi coltivati, divennero braccianti. Pochi privilegiati, dunque, riuscirono ad accaparrarsi le terre demaniali ed i possedimenti ecclesiastici, aggravando in maniera rilevante le condizioni delle plebi contadine (costituenti il 90% della popolazione meridionale), «che videro recintate le nuove proprietà e soppressi gli usi civici, vale a dire tutti i secolari diritti d’uso (c.d. immemoriale), quali far pascolare le pecore, il raccogliere legna o erba (diritti di pascolo, legnatico, erbatico)», come ebbe a puntualizzare A. Desideri. Erano le premesse per la formazione di una grande e nuova manomorta: il neonato Regno d’Italia si era subito preoccupato (anche per far fronte ad esigenze di bilancio) di liquidare le terre espropriate alla Chiesa (il cosiddetto Asse ecclesiastico), ma non riuscì a ridistribuire ai contadini meridionali una qualche proprietà fondiaria, che al contrario continuò ad accumularsi nelle mani della solita borghesia agraria, la quale, assunto il completo controllo delle amministrazioni locali, provvide ad accaparrarsi anche ciò che restava del demanio e delle terre comunali. La feudalità era stata soppressa, ma solo sulla carta: la struttura sociale era ancora largamente e profondamente feudale, persistendo sotto forma di latifondo (manomorta).
Questo nuovo assetto sociale creò una situazione difficile, che impose ben presto un deciso potenziamento del controllo poliziesco nei confronti della massa di ex contadini che si aggirava per le campagne. Nel 1878, dopo appena un decennio dall’attuazione delle leggi di eversione, Pasquale Villari scriveva nelle sue Lettere meridionali che era necessario «sollevare le classi inferiori, che in alcune province d’Italia stanno in una condizione vergognosa per un popolo civile», sottolineando come questo fosse ormai «divenuto un dovere supremo nell’interesse dei ricchi e dei poveri», per evitare di «veder sorgere pericoli a cui nessuno pensa… Dobbiamo pensarci noi prima che ci pensino le moltitudini».(6)
6 Cfr.
Fu, questo, uno dei più potenti inneschi, che al Sud fecero deflagrare le violente insorgenze anti-piemontesi, definite dai conquistatori, in maniera riduttiva e fuorviante, come «fenomeno di brigantaggio», mentre si trattò di una vasta rivolta di natura politico-sociale, che interessò l’intero territorio dell’ex Regno delle Due Sicilie e vide quali protagonisti soprattutto i contadini. Nacque così la cosiddetta Questione Meridionale, tuttora irrisolta, della quale, prima dell’unità d’Italia, non v’era traccia alcuna.

Telese Terme, aprile 2017.(7)

Ubaldo Sterlicchio

TRATTO DA:
http://www.altaterradilavoro.com/demani-ed-usi-civici-nel-regno-delle-due-sicilie/

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