giovedì 11 settembre 2014

Il Consiglio dei Ministri della RSI approva il decreto legge sulla “Socializzazione delle Imprese” annunciato nella seduta del 13 gennaio 1944.


I criteri su cui si fonda il provvedimento sono:
1)accompagnare l’azione delle armi con l’affermazione di un’idea politica.
2) rivendicare la concezione mussoliniana di una più alta giustizia sociale, di una più equa distribuzione della ricchezza, della partecipazione del lavoro alla vita dello Stato;
3) normalizzare la situazione interna nei rapporti tra capitale e lavoro, dando ad ogni fattore produttivi i diritti, i doveri e le responsabilità che ad essi incombono per la vita stessa dello Stato;
4) valorizzare in pieno la funzione sociale, la responsabilità e la figura del dirigente d’impresa nei confronti dell’attività produttiva, della sua organizzazione e dei rapporti sociali nella vita dell’impresa stessa, basando su concetti obiettivi la valutazione e i meriti di ciascuno;
5) aumentare, attraverso l’organizzazione della produzione e la normalizzazione della vita dell’impresa, la capacità produttiva dei singoli settori, creando uno strumento il più efficace possibile per la soluzione dei problemi bellici, nell’intento di contribuire con lo sforzo dell’economia italiana a quello continentale dell’Asse e del domani post - bellico;
6) contrapporre alla concezione comunista che si risolve in un capitalismo di Stato, nel quale i singoli fattori produttivi non hanno diritto di rappresentanza né di partecipazione alla vita dello Stato, il concetto fascista e nazional-socialista che vuol portare il capitale ed il lavoro a collaborare alla vita stessa dello Stato;
7) salvaguardare e potenziare l’attività privata entro l’orbita dei principi sanciti dalla Carta del Lavoro, antidoto al programma comunista, da una parte, e a quello plutocratico dall’altra;
8) creare il presupposto di un ordine nuovo che dia ai popoli la possibilità di conquistare il loro posto sul piano internazionale europeo, dopo la vittoria dell’Asse.


Il decreto legge si compone di 45 articoli:

Art.1. – Gestione dell’impresa
La gestione dell’impresa, sia questa di proprietà dello Stato, sia di proprietà privata, è socializzata. Ad essa prende parte diretta il lavoro.
L’ordinamento delle imprese socializzate è disciplinato dal presente decreto, dallo statuto o regolamento di ciascuna impresa, dalle norme del Codice Civile e dalle leggi speciali, in quanto non contrastino col presente provvedimento.

Art.2 – Organi di gestione d’impresa
Gli organi di gestione dell’impresa sono:
a) per le imprese private che abbiano forma di società per azione o di una società a responsabilità limitata con almeno un milione di capitale: il capo dell’impresa, l’assemblea, il consiglio di amministrazione (di gestione) ed il collegio sindacale;
b) per le imprese private che abbiano altra forma di società: il capo dell’impresa ed il consiglio di gestione;
c) per le imprese private individuali; il capo dell’impresa, il consiglio di amministrazione ed il collegio sindacale.

Art.3 – Organi di gestione delle società per azioni e delle società a responsabilità limitata.
Nelle società per azioni ed in quelle a responsabilità limitata con almeno un milione di capitale, fanno parte degli organi collegiali di amministrazione, rappresentanti eletti dai lavoratori dell’impresa: operai, impiegati amministrativi, impiegati tecnici e dirigenti.

Art.4 – Assemblea, consiglio di gestione, collegio sindacale
All’assemblea, ferme restando le disposizioni degli articoli 2368 e seguenti del Codice Civile sulla sua regolare costituzione nonché quelle relative ai suoi poteri, partecipano i rappresentanti dei lavoratori con un numero di voti pari a quelli del capitale intervenuto.
L’assemblea nomina un consiglio di amministrazione formato per metà dei rappresentanti dei soci e per metà dei rappresentanti deilavoratori. L’assemblea nomina altresì un collegio sindacale che deve avere tra i suoi componenti almeno un sindaco effettivo e un supplente, proposti dai rappresentanti dei lavoratori, ferme restando le disposizioni del Codice Civile per i collegi sindacali.

Art.5 – Votazioni
Nelle votazioni tanto dell’assemblea quanto del consiglio di amministrazione, prevale in caso di parità di voti il voto del capo dell’impresa che di diritto presiede i predetti organi sociali.

Art.6 – Consiglio di gestione delle società che non sono per azioni o a responsabilità limitata
Nelle società non contemplate nel precedente articolo 3) e che abbiano almeno un milione di capitale o impieghino almeno cento lavoratori, il consiglio di amministrazione è formato dai soci e da un
egual numero di rappresentanti, eletti dai lavoratori dell’impresa.

Art.7 – Poteri del consiglio di gestione
Il consiglio di amministrazione delle imprese private a capitale sociale, sulla base di un periodico e sistematico esame degli elementi tecnici, economici e finanziari della gestione:
a) delibera su tutte le questioni relative alla vita dell’impresa, all’indirizzo ed allo svolgimento della produzione nel quadro del piano nazionale determinato dai competenti organi dello Stato;
b) esprime il proprio parere sulla stipulazione dei contratti di lavoro aziendale con le associazioni sindacali facenti capo alla Confederazione Unica del Lavoro, della Tecnica e delle Arti e su ogni altra questione inerente alla disciplina alla tutela del lavoro e
dell’impresa;
c) esercita in genere nell’impresa tutti i poteri attribuitigli dallo statuto e quelli previsti dalle leggi vigenti per gli amministratori, ove non siano in contrasto con le disposizioni del presente provvedimento;
d) redige il bilancio dell’impresa e propone la ripartizione degli utili ai sensi delle disposizioni del presente provvedimento e del Codice Civile.

Art.8 – Cauzione di membri del consiglio di gestione
I membri del consiglio di amministrazione eletti dai lavoratori sono
dispensati dall’obbligo di prestare cauzione.

Art.9- Capo dell’impresa
Nelle società per azioni e in quelle a responsabilità limitata che abbiano almeno un milione di capitale, il capo dell’impresa è nominato dall’assemblea. Nelle altre imprese a capitale sociale il capo dell’impresa è nominato tra i soci con le modalità previste dagli atti costitutivi, statuto e regolamento delle società stesse.

Art.10 – Poteri del capo d’impresa
Il capo dell’impresa convoca l’assemblea nelle imprese in cui esiste, e la presiede, presiede altresì il consiglio di amministrazione; rappresenta l’impresa nei rapporti con i terzi. Egli ha le responsabilità
ed i doveri di cui agli articoli 21 e seguenti e tutti i poteri riconosciutigli dallo Statuto, nonché quelli previsti dalle leggi vigenti ove non contrastino con le disposizioni del presente provvedimento.

Art.11 – Consiglio di gestione
Nelle imprese individuali, purchè il capitale in esse investito sia di almeno un milione o il numero dei lavoratori in esse impiegato sia di almeno cento, viene costituito un consiglio di gestione, composto di
almeno tre membri eletti, secondo il regolamento dell’impresa, da ognuna delle categorie di lavoratori: operai, impiegati amministrativi, impiegati tecnici e dirigenti.

Art.12 – Capo dell’impresa, poteri del consiglio di gestione
Nelle imprese individuali l’imprenditore, il quale assume la figura giuridica di capo dell’impresa con le responsabilità e i doveri di cui ai successivi articoli 21 e seguenti , è coadiuvato nella gestione dell’impresa stessa dal consiglio di gestione che dovrà uniformare la  sua attività agli indirizzi della politica sociale dello Stato.
L’imprenditore capo dell’impresa deve riunire periodicamente, almeno una volta al mese il consiglio per sottoporgli le questioni relative alla vita produttiva dell’impresa ed ogni anno, alla chiusura
della gestione, per l’approvazione del bilancio ed il riparto degli utili.

Art.13 – Capo dell’impresa
Il capo dell’impresa di proprietà dello Stato è nominato con decreto del Ministro per l’Economia Corporativa di concerto con il Ministro per le finanze, designazione dell’Istituto di gestione e finanziamento, tra i membri del consiglio di amministrazione dell’impresa e fra altri elementi dell’impresa stessa o di imprese del medesimo settore produttivo che diano speciali garanzie di comprovata capacità tecnica o amministrativa. Il capo dell’impresa ha la responsabilità e i doveri di
 cui agli articoli 21 e seguenti, ed i poteri saranno determinati dallo Statuto di ogni impresa.

Art.14 – Consiglio di gestione
Il consiglio di amministrazione è presieduto dal capo dell’impresa ed è composto di rappresentanti eletti dalle varie categorie dei lavoratori dell’impresa: operai , impiegati tecnici, impiegati amministrativi, dirigenti, nonché di almeno un rappresentante, proposto dall’Istituto di Gestione e Finanziamento e nominato dal Ministro per l’Economia Corporativa di concerto con il Ministro per le finanze. Le modalità di elezione ed il numero dei membri del consiglio saranno determinati dallo statuto dell’impresa. Nessun speciale compenso, salvo il rimborso delle spese, è dovuto ai membri del consiglio di amministrazione per tale loro attività.

Art.15 – Poteri del consiglio di gestione
Per i poteri del consiglio di amministrazione delle imprese di proprietà dello Stato valgono le norme contenute nel precedente articolo 7

Art.16 – Collegio sindacale
Il collegio sindacale delle imprese di proprietà dello Stato è costituito con decreto del Ministro per l’Economia Corporativa di concerto con il Ministro per le Finanze, su proposta dell’Istituto di
gestione e Finanziamento. Il compenso dei sindaci è determinato dall’Istituto di gestione e finanziamento.

Art.17 - Approvazione del bilancio e riparto degli utili -
Deliberazioni eccedenti l'ordinaria amministrazione
Il bilancio delle imprese di proprietà dello Stato e il progetto di riparto degli utili, gli aumenti e la riduzione di capitali, nonché le fusioni, le concentrazioni, lo scioglimento e la liquidazione di imprese di proprietà dello Stato, sono proposti dall’Istituto di Gestione e Finanziamento, sentito il consiglio di amministrazione delle imprese interessate, e approvati dal Ministro per l’Economia Corporativa, di concerto col Ministro per le Finanze e con gli altri Ministri interessati.

Art.18 - Atti costitutivi e statutari delle imprese di proprietà dello Stato
Gli atti costitutivi e gli statuti delle imprese di proprietà dello Stato, come pure ogni loro modificazione, sono approvati con decreto del Ministri per l’Economia Corporativa, di concerto con il Ministro per le Finanze.

Art.19 – Statuti e regolamenti delle imprese di proprietà privata
Entro il 30 giugno 1944 tutte le imprese a capitale privato dovranno provvedere ad adeguare gli statuti alle norme contenute nel presente decreto. Le imprese individuali non regolate da statuto dovranno redigere il regolamento entro il termine suddetto Statuti e regolamenti saranno sottoposti nel termine di 30 giorni all’omologazione del tribunale competente per territorio che, riscontrate la regolarità e la rispondenza al presente decreto ed alle altre leggi vigenti in materia, ne ordinerà la trascrizione nel registro delle imprese.

Art.20 – Modalità di elezione dei rappresentanti dei lavoratori
I rappresentanti dei lavoratori chiamati a far parte degli organi delle imprese socializzate,siano esse di proprietà dello Stato o di proprietà privata, sono eletti con votazione segreta da tutti i lavoratori dell’impresa: operai, impiegati tecnici, impiegati amministrativi e dirigenti, su una lista formata dai sindacati comunali delle singole categorie. La lista comprenderà un numero di lavoratori multiplo di quello dei rappresentanti da eleggere e proporzionalmente alle singole categorie dei lavoratori della impresa.

Art.21 – Responsabilità del capo dell’impresa di proprietà dello Stato
Nell’impresa di proprietà dello Stato, la sostituzione del capo dell’impresa è disposta dal Ministro per l’economia Corporativa, di concerto con il Ministro delle finanze, di ufficio o su proposta dell’Istituto Gestione e Finanziamento o del consiglio di amministrazione o dei sindaci, premessi gli opportuni accertamenti

Art.22 – Sostituzione del capo dell’impresa di proprietà dello Stato
Nell’impresa di proprietà dello Stato, la sostituzione del capo dell’impresa è disposta dal Ministro per l’Economia Corporativa, di concerto con il Ministro delle finanze, di ufficio o su proposta
dell’Istituto Gestione e Finanziamenti o del consiglio di amministrazione o dei sindaci, premessi gli opportuni accertamenti.

Art.23 - Sostituzione del capo dell’impresa privata a capitale sociale
Nelle società per azioni, la sostituzione del capo dell’impresa è deliberata dall’assemblea. Nelle altre imprese a capitale sociale la sostituzione del capo d’impresa è regolata dagli atti costitutivi, statuti
e regolamenti, oppure può essere promossa dal consiglio di amministrazione, con la stessa procedura prevista dagli articoli 24 e seguenti per le imprese private a capitale individuale. E’ facoltà del Ministro per l’Economia corporativa di provvedere alla sostituzione d’ufficio del capo dell’impresa quando egli dimostri di non possedere senso di responsabilità e manchi ai doveri indicati dall’articolo 21.

Art.24 – Sostituzione del capo dell’impresa a capitale individuale
Nelle imprese private a capitale individuale l’imprenditore, capo dell’impresa, può essere sostituito solo in seguito a sentenza della Magistratura del lavoro che ne dichiari la responsabilità. L’azione per la dichiarazione di responsabilità può essere provocata dal consiglio di gestione dell’impresa, dall’Istituto di gestione e di Finanziamento, qualora interessato nell’impresa; o dal Ministro per l’Economia Corporativa, mediante istanza al Procuratore di Stato presso la corte di Appello competente per territorio.

Art.25 – Procedura dinanzi alla Magistratura del lavoro
La Magistratura del lavoro, sentito l’imprenditore, il Pubblico Ministero, il consiglio di gestione dell’impresa, o dell’Istituto di Gestione e finanziamento, se interessato, premessi gli opportuni
accertamenti, dichiara con sentenza la responsabilità dell’imprenditore. Contro la sentenza è ammesso ricorso per Cassazione a norma dell’art. 425 Cod. Pr. Civ.

Art.26 – Sanzioni contro il capo dell’impresa
A seguito della sentenza che dichiara al responsabilità dell’imprenditore, il Ministro per l’Economia Corporativa può sospendere con proprio decreto, l’imprenditore capo dell’impresa dalla sua attività e nominare un commissario per la temporanea amministrazione dell’Impresa medesima.

Art.27 – Misure cautelari
Pendente l’azione di cui agli articoli precedenti, il Ministro per l’Economia Corporativa può sospendere con proprio decreto, l’imprenditore capo dell’impresa dalla sua attività e nominare un commissario per la temporanea amministrazione dell’impresa.

Art.28 – Responsabilità del consiglio di gestione
Qualora il consiglio d’amministrazione dell’impresa, sia di proprietà dello Stato, sia di proprietà privata, dimostri di non possedere sufficiente senso di responsabilità nell’assolvimento dei compiti affidatigli per l’adeguamento dell’attività dell’impresa alle esigenze dei piani di produzione e della politica sociale della Repubblica, il Ministro per l’Economia Corporativa, di concerto con il Ministro delle Finanze può disporre premessi gli opportuni accertamenti, lo scioglimento del consiglio e la nomina di un commissario per la
temporanea gestione dell’impresa. L’intervento del Ministro per l’Economia Corporativa può avvenire di ufficio o su istanza dell’Istituto di gestione e Finanziamento s e interessato, o del capo dell’impresa, o dell’assemblea, o dei sindaci.

Art.29 – Sanzioni penali
Al capo dell’impresa ed ai membri del consiglio d’amministrazione di essa, sia di proprietà privata, sono applicabili tutte le sanzioni penali previste dalle leggi per gli imprenditori, soci e amministratori
delle società commerciali.

Art.30 – Passaggio delle imprese in proprietà dello Stato
La proprietà di imprese che impegnino settori base per l’indipendenza politica ed economica del Paese, nonché di imprese fornitrici di materie prime, di energia e di servizi indispensabili al regolare svolgimento della vita sociale; può essere assunta dallo Stato secondo le norme del presente decreto. Quando l’impresa comprende aziende aventi attività produttiva diversa, lo Stato può assumere la proprietà di parte soltanto della impresa stessa. Lo Stato può inoltre partecipare alla formazione del capitale delle imprese private.

Art.31 – Determinazione dell’impresa da passare in proprietà dello Stato
Con decreto del Capo dello Stato, sentito il Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per l’Economia Corporativa, di concerto col Ministro per le Finanze, saranno di volta in volta determinate imprese di cui lo Stato intenda assumere la proprietà.

Art.32 – Sottoposizione a sindacato, nomina dei sindacatori e di
commissari di Governo
Con lo stesso decreto di cui all’articolo precedente e con decreti successivi, le imprese per le quali sia stato deciso il passaggio in proprietà dello Stato, vengono sottoposte al sindacato con la procedura di cui alla legge 17 luglio 1942 n.1100, e vengono nominati i sindacatori. Potrà anche essere affidata ad uno degli amministratori dell’impresa la gestione straordinaria di questa in qualità di commissario del governo.

Art.33 – Nullità dei negozi che modificano il rapporto di proprietà del capitale
Saranno considerati nulli in negozi tra vivi che comunque modifichino il rapporto di proprietà nei riguardi dei titoli azionari rappresentanti il capitale delle imprese, per le quali viene deciso il passaggio in proprietà dello Stato, effettuati dal giorno dell’entrata in vigore del provvedimento che decide il passaggio di proprietà.

Art.34 – Amministrazione del capitale delle imprese di proprietà dello Stato
Il Capitale delle imprese assunte in proprietà dello Stato è amministrato per mezzo di un Istituto di Gestione e Finanziamento,ente pubblico con propria personalità giuridica. La costituzione dell’Istituto e l’approvazione del relativo statuto saranno disposte con separati provvedimenti.

Art.35 – Compito dell’Istituto di Gestione e Finanziamento
L’Istituto di Gestione e Finanziamento controlla l’attività delle imprese di cui all’art.30, secondo le direttive del Ministro per l’Economia Corporativa ed amministra altresì le partecipazioni assunte dallo Stato in imprese private.

Art.36 – Trasformazione delle quote di capitale
Le quote di capitale già investito nelle imprese che passano in proprietà dello Stato vengono sostituite da quote di credito dei singoli portatori verso l’istituto di Gestione e Finanziamento, rappresentate da titoli emessi dall’Istituto medesimo ai sensi dei successivi articoli.

Art.37 – Valore di trasferimento delle quote di capitale
La sostituzione delle quote di capitale già investito in ciascuna impresa che passa in proprietà dello Stato con i titoli dell’Istituto di Gestione e Finanziamento viene effettuata per un ammontare pari al valore reale di dette quote di capitale.

Art.38 – Determinazione del valore delle quote di capitale
Il valore reale delle quote di capitale delle imprese da trasferire in proprietà dello Stato sarà determinato con decreto del Ministro per l’Economia Corporativa, di concerto col Ministro delle Finanze, su proposta dell’Istituto di Gestione e Finanziamento, contraddittorio con gli amministratori dell’impresa. Contro il decreto del Ministro per l’Economia Corporativa è ammesso ricorso, entro 60 giorni dalla sua pubblicazione, al Consiglio di Stato in sede di giurisdizione da parte degli amministratori dell’impresa o di tanti soci che rappresentino almeno il decimo del capitale sociale.

Art.39 – Caratteristiche dei titoli dell’Istituto di Gestione e finanziamento
I titoli dell’Istituto di Gestione e Finanziamento sono nominativi, negoziabili e trasferibili e a reddito variabile. Essi vengono emessi in serie distinte corrispondenti a singoli settori di produzione. Per ciascuna serie il reddito sarà annualmente determinato dal Comitato dei Ministri per la Difesa del Risparmio e l’Esercizio del Credito, su proposta dell’Istituto di Gestione e Finanziamento, tenuto presente l’andamento dei relativi settori produttivi e quello generale della produzione.

Art.40 – Limitazioni alla negoziabilità dei titoli
E’ demandata al Comitato dei Ministri per la Difesa del Risparmio e l’Esercizio del Credito la limitazione della negoziabilità dei titoli dell’Istituto di Gestione e Finanziamento, emessi in sostituzione di quote di capitale, ed anche l’iscrizione nei libri dell’Istituto di Credito dei titolari di tali quote, senza che venga effettuata la materiale consegna dei titoli.

Art.41 – Modalità del passaggio di proprietà allo Stato
Con decreto che dispone il trapasso dell’impresa allo Stato verranno stabilite le norme integrative e di esecuzione, le modalità e i termini del trapasso medesimo, nonché quelle altre norme, modalità e termini
che si renderanno necessari ed opportuni per il trasferimento del capitale allo Stato e per l’assegnazione e distribuzione dei titoli dell’Istituto di Gestione e Finanziamento degli aventi diritto.

Art.42 – Determinazione degli utili
Gli utili netti, delle imprese risultano dai bilanci compilati secondo le norme del Codice Civile e sulla base di una contabilità aziendale che potrà successivamente essere unificata con opportuni provvedimenti di legge.

Art.43 – Remunerazione di capitale
Sugli utili netti, dopo le assegnazioni di legge alla riserva, e la costituzione di eventuali riserve speciali, che saranno stabilite dagli statuti e regolamenti, è ammessa una remunerazione al capitale investito nell’impresa in una misura massima fissata per i singoli settori produttivi del Comitato ministeriale per la tutela del risparmio e l’esercizio del credito.

Art.44 – Assegnazione degli utili ai lavoratori
Gli utili che residueranno dalle assegnazioni di cui all’articolo precedente verranno ripartiti tra i lavoratori: operai, impiegati tecnici, amministrativi e dirigenti, in rapporto all’entità delle remunerazioni percepite nel corso dell’anno. Tale ripartizione non potrà comunque eccedere il 30% del complesso delle retribuzioni nette corrisposte ai lavoratoti nel corso dell’esercizio. Le eccedenze saranno destinate ad una Cassa di compensazione, amministrata dall’Istituto di Gestione e Finanziamento e destinata a scopi di natura sociale e produttiva. Con separato provvedimento del Ministro per l’Economia Corporativa, di concerto con il Ministro delle finanze, sarà approvato il regolamento di tale Cassa.

Art.45 – Le quote di utili
La quota di utile delle imprese a capitale individuale da volgere a favore del lavoratore dovrà essere commisurata ad una percentuale del reddito accertato ai fini dell’imposta di ricchezza mobile.
Nelle stessa seduta è approvato lo schema del decreto legislativo concernete l’istituzione di un “Istituto di Gestione e Finanziamento (I.G.E.FI).
Ha per scopi:
a) amministrare il capitale delle imprese di proprietà dello Stato e controllare la loro attività;
b) partecipare per conto dello Stato alla formazione del capitale di imprese private;
c) curare lo smobilizzo di partecipazioni o di attività che lo Stato non abbia interesse a conservare;
d) provvedere al finanziamento di imprese siano esse di proprietà dello Stato o di proprietà privata.

Il decreto legge specifica poi:
Art.3. – l’Istituto di Gestione e Finanziamento comprende due sezioni:
a) Sezione Gestione per gli scopi di cui alle lettere a), b), e c);
b) Sezione Finanziamento per gli scopi di cui alla lettera d)
Ciascuna sezione ha personalità giuridica con proprio bilancio e distinto patrimonio.
Art.4. – L’Istituto per la Ricostruzione Industriale (I.R.I) costituisce la “Sezione gestione” ed assume la denominazione di Istituto di Ricostruzione Industriale sezione dell’Istituto di Gestione e Finanziamento. L’Istituto Mobiliare Italiano (I.M.I.) costituisce la “Sezione finanziamento” ed assume la denominazione di Istituto Mobiliare Italiano (I.M.I.), sezione dell’Istituto di Gestione e Finanziamento.
Art.5. – Alle Sezioni Gestione e Finanziamento dell’Istituto si intendono applicabili le norme di legge e di statuto in vigore rispettivamente per l’Istituto per la Ricostruzione Industriale (I.R.I.) e per l’Istituto Mobiliare Italiano (I.M.I.) salvo le disposizioni di cui ai seguenti articoli 7, 8 e 9. Con successivo provvedimento del Ministro per l’Economia Corporativa d’intesa col Ministro delle Finanze
verranno apportate agli statuti dell’I.R.I. e dell’I.M.I. le altre modificazioni che si renderanno necessarie in dipendenza del presente provvedimento.
Art.6. – In deroga dell’articolo 16, dello Statuto dell’I.R.I. il consiglio di amministrazione della Sezione Gestione è composto:
a) dal presidente dell’Istituto Gestione e Finanziamento;
b) dal vice presidente dell’Istituto Gestione e Finanziamento designato a tale carica per la Sezione Gestione;
b) da nove membri nominati, tre dal Ministero per l’Economia Corporativa, due dal Ministero per le Finanze, uno dal Ministero dei Lavori Pubblici, uno dal Ministero delle Comunicazioni e due dalla Confederazione Unica del Lavoro, della Tecnica e delle Arti.
Art.7. – In deroga dell’articolo 12 dello Statuto dell’I.M.I., il consiglio di Amministrazione della Sezione Finanziamento è composto:
a) dal presidente dell’Istituto di Gestione e Finanziamento;
b) dal vice presidente dell’Istituto Gestione e Finanziamento , designato a tale carica per la Sezione Finanziamento;
c) da 9 membri designati: due dal Ministero per le Finanze, tre dagli enti partecipanti, due dal Ministero per l’Economia Corporativa, uno dal Ministero delle comunicazioni, Direzione della Marina Mercantile,
uno dalla Confederazione Unica del Lavoro, della Tecnica e delle Arti.
Art.8. – In deroga all’articolo 18 dello statuto dell’I.R.I. ed all’articolo 27 dello statuto dell’I.M.I. la giunta esecutiva dell’Istituto Ricostruzione Industriale (I.R.I.) ed il comitato esecutivo dell’Istituto Mobiliare Italiano (I.M.I.) sono composti rispettivamente dal presidente dell’Istituto, dal vice presidente di ciascuna delle Sezioni e dai tre membri designati dai rispettivi consigli di amministrazione.



Art.9. – Il Ministro per l’Economia corporativa, con suo decreto, di concerto con il Ministro per le Finanze nomina il Presidente e i due vice-presidenti a quale Sezione debba intendersi preposto.





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