di L. Presotto
Il Diritto Internazionale e molti sistemi giuridici vietano
l’anatocismo e, in materia di negozio giuridico (fase precedente alla
sottoscrizione di un contratto o un trattato) la messa in esecuzione di artifici, raggiri ed omissioni di
informazioni, arrivando a stabilirne la nullità e l’inefficacia retro attiva,
ovvero sin dalla sua nascita.
Cos’è l’anatocismo?
Con il termine anatocismo (dal greco anà - di nuovo, e tokòs - interesse) si intende la CAPITALIZZAZIONE
DEGLI INTERESSI SU UN CAPITALE, affinché essi siano a loro volta PRODUTTIVI DI
ALTRI INTERESSI.
Un esempio di
anatocismo é quello di capitalizzare, ossia sommare al capitale residuo, gli
interessi ad ogni scadenza di pagamenti, anche se sono regolarmente pagati.
L’anatocismo,
salvo alcuni casi in deroga, non é previsto dal nostro ordinamento, così come
ha affermato numerose volte la Corte di Cassazione Civile [si riporta sentenza
20.02.2003 della Cassazione Civile sez. III n. 2593] : “ NON E’ POSSIBILE
CUMULARE GLI INTERESSI DI MORA – ovvero per ritardato pagamento – con gli
interessi delle somme concesse in mutuo (prestito). Sebbene tali comportamenti
siano spesso previsti dai contratto, La natura IMPERATIVA DELLA NORMATIVA
NAZIONALE NON CONSENTE COMPORTAMENTI CONTRA LEGEM e quindi la formazione di nuovi usi in deroga
alla disposizione legislativa. L’anatocismo é ammesso solo nei limiti indicati
dall’art. 1283 c.c. e perciò gli interessi possono produrre interessi SOLTANTO
DALLA DOMANDA GIUDIZIALE o in base a convenzione stipulata tra cliente e banca A
POSTERIORI ALLA LORO SCADENZA.
Quindi
l’anatocismo é consentito dal nostro ordinamento solo in due casi:
1. Quando viene attivata una richiesta di
giudizio per un credito non corrisposto, innanzi al Giudice;
2. In base a convenzione, nuova
trattativa/contratto, stipulato tra creditore e debitore e COMUNQUE ALMENO DOPO
SEI MESI DALL’AVVENUTA SCADENZA DEL TERMINE DI PAGAMENTO.
come recita in
effetti l’art. 1283 del codice civile.
Dunque il
nostro ordinamento vieta l’applicazione dell’anatocismo e rimanda la
decisione ad almeno sei mesi dopo la loro scadenza di pagamento, se non
corrisposti, e con ricorso alle vie
giudiziali, ovvero al giudice adito, il quale è unico soggetto che può
stabilire se l’anatocismo è applicabile o meno. (!!)
Saggi di interesse.
La normativa per la determinazione degli interessi legali, é stabilita
dall’art. 1284 del codice civile e dalle pubblicazioni in Gazzetta Ufficiale.
Codice civile - Gazzetta Ufficiale 4
aprile 1942, n. 79
Codice Civile [approvato con R.D. 16.03.1942, n. 262]
LIBRO QUARTO. Delle obbligazioni - TITOLO PRIMO. Delle obbligazioni in genere - CAPO SETTIMO. Di alcune specie di obbligazioni - SEZIONE PRIMA. Delle obbligazioni pecuniarie
LIBRO QUARTO. Delle obbligazioni - TITOLO PRIMO. Delle obbligazioni in genere - CAPO SETTIMO. Di alcune specie di obbligazioni - SEZIONE PRIMA. Delle obbligazioni pecuniarie
Il saggio degli interessi legali è determinato in misura pari al
5 per cento in ragione d'anno. Il Ministro del tesoro, con proprio decreto
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana non oltre il 15
dicembre dell'anno precedente a quello cui il saggio si riferisce, può
modificarne annualmente la misura, sulla base del rendimento medio annuo lordo
dei titoli di Stato di durata non superiore a dodici mesi e tenuto conto del
tasso di inflazione registrato nell'anno. Qualora entro il 15 dicembre non sia
fissata una nuova misura del saggio, questo rimane invariato per l'anno
successivo. (1)
Allo stesso saggio si computano gli interessi convenzionali, se
le parti non ne hanno determinato la misura.
GLI INTERESSI SUPERIORI ALLA MISURA LEGALE DEVONO ESSERE DETERMINATI PER
ISCRITTO, ALTRIMENTI SONO DOVUTI NELLA MISURA LEGALE .
IL
TASSO DI INTERESSE NON E’ QUINDI FISSO, MA DI ANNO IN ANNO, VIENE STABILITO DA
LEGGE DELLO STATO.
IL
TASSO DI INTERESSE DIVERSO, SE NON VIENE
INDICATO PER ISCRITTO NON E’ VALIDO, E
IL DEBITORE E’ TENUTO A CORRISPONDERE IL
TASSO STABILITO DALLA LEGGE E PUBBLICATO IN GAZZETTA UFFICIALE.
Di seguito le determinazioni dei tassi di interesse con relative
pubblicazioni in Gazzetta Ufficiale dal 1990 al 2012.
(1) Il presente comma è stato così sostituito prima dall'art. 1
L. 26.11.1990, n. 353 e poi dall'art. 2 c. 185 L. 23.12.1996 n. 662, con
decorrenza dal 01.01.1997. Si riporta di seguito il testo previgente:
"Il saggio degli interessi legali è del dieci per cento in
ragione di anno".
(2) La misura del saggio degli interessi legali
di cui al presente articolo è stata fissata:
- al 2,5 per cento in ragione d'anno a decorrere dal
01.01.1999, in virtù di quanto disposto dall'art. 1 DM 10.12.1998;
- al 3,5 per cento in ragione d'anno a decorrere dal 01.01.2001, in
virtù di quanto disposto dall'art. 1 DM 11.12.2000;
- al 3,0 per cento in ragione d'anno a decorrere
dal 01.01.2002, in virtù di quanto disposto dall'art. 1 DM 11.12.2001
(G.U. 14.12.2001, n. 290);
- al 2.5 per cento in ragione d'anno a decorrere dal
01.01.2004, in virtù di quanto disposto dall'art. unico DM 01.12.2003 (G.U.
10.12.2003, n. 286);
- al 3 per cento in ragione d'anno a decorrere dal
01.01.2008, in virtù di quanto disposto dall'art. unico
DM 12.12.2007 (G.U. 15.12.2007, n. 291);
- all'1% in ragione d'anno con decorrenza dal 1° gennaio
2010, in virtù di quanto disposto dall'art. 1 D.M. 04.12.2009 (G.U. 15.12.2009,
n. 291);
- all'1,5% in ragione d'anno con decorrenza dal 1° gennaio
2011, in virtù di quanto disposto dall'art. 1 D.M. 07.12.2010 (G.U. 15.12.2010,
n. 292).
-
all'2,5% in ragione d'anno con decorrenza dal 1° gennaio 2012, in virtù di
quanto disposto dall'art. 1 D.M. 12.12.2011 (G.U. 15.12.2011, n. 291).
Da questa ricerca quindi emerge che oltre al divieto di
anatocismo, nel nostro ordinamento il tasso legale degli interessi nel periodo
tra il 1990 e il 2012 (anno corrente) non é mai stato stabilito dalla Legge con
percentuale superiore al 4%.
In diritto internazionale non esiste una tabella scritta che
indichi la percentuale da applicarsi.
Come ho in introduzione menzionato é vietato l’anatocismo
(ovvero il calcolo dell’interesse sull’interesse, detto anche capitalizzazione
dell’interesse).
Lo scambio di beni e servizi viene regolamentato da contratti
(Trattati, Convenzioni, ecc.) basate su regole di correttezza, trasparenza,
diligenza, senza atti contrari a norme
imperative di legge e senza la messa in esecuzione di artifici e raggiri.
Anche nel diritto internazionale vige la regola della trasparenza del negozio giuridico,
nella fase immediatamente precedente alla sottoscrizione.
La stipula del contratto
deve avvenire in buona fede , con diligenza, con trasparenza , senza
artifici , raggiri, e omissioni.
Cosa significa? Significa che la legge STABILISCE INDEROGABILMENTE
che tutte le informazioni sui reciproci diritti, e sui reciproci obblighi del
rapporto contrattuale, debbono essere enunciate per iscritto, prima della
sottoscrizione del contratto di entrambe le parti.
Tenere nascosta un’informazione prima della firma del contratto
ed enunciarla in seguito alla stipula, costituisce mancata buona fede,
omissione, artificio, raggiro, truffa.
TUTTE CAUSE DI NULLITA’ DEL CONTRATTO.
Rebus sic stantibus
lo Stato italiano, il popolo italiano, FIRMANO DELLE CAMBIALI IN BIANCO. Corrispondono una
prestazione (il pagamento di interessi) a fronte di UN CONTRATTO NULLO PRIVO DI QUALSIASI EFFICACIA .
UN ISTITUTO INESISTENTE NEL DIRITTO NAZIONALE E INTERNAZIONALE!
Perché?
LA BCE FINANZIA L’ACQUISTO DI TITOLI DI STATO STABILENDO DI VOLTA IN
VOLTA IL SAGGIO DI INTERESSE CHE SI
FONDA, NON SU REGOLA GIURIDICA, COME
DOVREBBE ESSERE, E NEMMENO SU CONTRATTO SCRITTO MA SULL’ANDAMENTO DEL MERCATO
FINANZIARIO CHE NON E’ UN ORGANISMO DI
DIRITTO PUBBLICO CON POTERE DI STABILIRE LEGGI, MA UN SEMPLICE ORGANISMO DI
DIRITTO PRIVATO CUI E’ CONCESSO SOLO DI FARE NEGOZI GIURIDICI !!!!!!!!
Cosa significa?
Un contratto per essere efficace e valido, oltre a non essere viziato,
, deve essere sottoscritto con la volontà risultante delle parti, e non può
essere imposto da una parte sull’altra con la forza, o peggio con l’omissione
di informazioni.
IL CONTRATTO PRIVO DEGLI ELEMENTI ESSENZIALI (buona fede,
correttezza, diligenza, volontà delle parti) e CONTRARIO A NORME IMPERATIVE DI LEGGE messo in atto con
l’aggravante del raggiro (omissione) E’ NULLO E PRIVO DI EFFICACIA.
Cosa significa nullo e privo di efficacia?
Che non esistono parti contraenti, che non si é formata una
volontà comune nel negozio giuridico e che pertanto quel contratto non E’ MAI
ESISTITO e quindi NON PRODUCE EFFETTI,
NON ESISTONO CREDITORE E DEBITORE, NON ESISTONO PRESTAZIONI , NON ESISTE
MANCATO ADEMPIMENTO.
Qualora poi la BCE potesse in qualche modo dimostrare che la
volontà nella formazione del contratto e la sua sottoscrizione sono avvenute
con volontà delle parti e con i requisiti stabiliti dalla legge in materia di
contratto, ESISTE UNA CAUSA DI ANNULLABILITA’
Cos’è l’annullabilità?
E’ una sopravvenuta causa, un fatto che pesa sul contratto e che
non consente più ad una delle parti di proseguire nella conduzione del
contratto. Un sopravvenuto stato di necessità, o un evento non controllabile,
inevitabile e non dovuto a negligenza.
E’ il caso dei paesi del sud Europa attaccati da speculazioni
imprevedibili ed inevitabili.
Anche in questo caso il diritto offre possibilità di salvezza
nella ANNULLABILITA’ DEL CONTRATTO PER SOPRAVVENUTA CAUSA.
Quando la prestazione di pagamento diviene impossibile da parte del debitore, per
cause che non siano a lui riconducibili,
( ad un suo comportamento errato) , ma tale sopravvenuta causa é riconducibile
ad una situazione contingente, impossibile
da prevedere, impossibile da evitare, nonostante l’uso della diligenza, e la
prestazione diventa IMPOSSIBILE o ECCESSIVAMENTE ONEROSA, il contratto può
essere ANNULLABILE E QUINDI TERMINARE DI AVERE EFFICACIA, OVVERO VENGONO
ANNULLATI OBBLIGHI E DOVERI DERIVANTI DALLA SUA SOTTOSCRIZIONE.
Nella realtà Italiana: NONOSTANTE LE MASSICCE CURE DI AUSTERITA’ (quindi diligenza) , lo Stato Italiano NON HA
POTUTO EVITARE L’ATTACCO SPECULATIVO DEI MERCATI (quindi sopravvenuta causa);
HA DOVUTO RICORRERE A NUOVI PRESTITI,
CARICANDOSI NON SOLO DI INTERESSI SUL CAPITALE, MA ANCHE DI INTERESSI
SUI PRECEDENTI INTERESSI (ANATOCISMO), INGIGANTENDO SEMPRE PIU’ IL PROPRIO
DEBITO, AL PUNTO CHE ESSO E’ ORMAI DIVENUTO UNA PRESTAZIONE IMPOSSIBILE, SENZA
LIMITI, SENZA TERMINI.
UNA PRESTAZIONE ECCESSIVAMENTE ONEROSA CHE NON E’ PIU’ IN GRADO
DI SOSTENERE.
CAUSE
QUESTE APPENA DESCRITTE, DI
ANNULLABILITA’ DEL CONTRATTO E QUINDI DEL DEBITO.
A tutte queste gravi violazioni del codice civile nazionale e
delle norme internazionali, in materia di contratto e rapporti commerciali, si
aggiungono, come in introduzione spiegato,
l’applicazione DI TASSI DI INTERESSE USURAI e DI TASSI DI INTERESSE COMPOSTI
(anatocismo) che IL NOSTRO SISTEMA GIURIDICO RIFIUTA.
La Corte di Cassazione
italiana nel novembre del 2005 ha dichiarato
ILLEGITTIMO L’ANATOCISMO OBBLIGANDO ALLA RESTITUZIONE DA PARTE DELLE
BANCHE DI 30 MILIARDI DI EURO.
PER QUESTO IL DEBITO PUBBLICO, così come gestito, dal Fondo Monetario Internazionale, dal Fondo Monetario Europeo e dalla Banca Centrale Europea, RAPPRESENTA LA TRUFFA MONDIALE IN ASSOLUTO PIU’ GRANDE DELLA STORIA.
Un chiaro esempio lo fornisce uno studio e relativa pubblicazione reperibile in rete, relativo al periodo 1978-1979 (solo due anni). Con la variazione degli interessi applicati, senza alcuna regola, l’interesse da erogarsi annualmente passa nel breve periodo, dalla somma complessiva di 30.000 Lire, alla somma complessiva di 180.000 Lire, in pratica nel secondo anno la somma di interessi che viene restituita é moltiplicata sei volte il suo valore iniziale.
Ovvero: 1978 - debito in $.1.000 - debito in Lire 600.000 – tasso di interesse 5% -interesse annuale Lire 30.000 1979 - debito in $.1.000 – debito in Lire 600.000 – tasso di interesse 30% - interesse annuale Lire 180.000
cambio applicato 1Uds/600 Lire
E’ ovvio quindi che, con l’ applicazione di tassi di interessi al di fuori di una stabilita regola e con l’applicazione dell’anatocismo nessuno Stato debitore sarà mai in grado di ripagare il proprio debito, e continuerà ad indebitarsi all’infinito.
In conclusione, da questo approfondimento , risulta che:
-
oltre
a gravi violazioni del codice civile in materia di tassi di anatocismo, tassi
di interesse e contratti,
-
i
soggetti erogatori di prestiti e i loro complici, Unione Europea e Classi
dirigenziali degli Stati aderenti all’Unione, hanno perpetrato e continuano, reati di natura penale (truffa, raggiri,
omissioni) e con l’applicazione di interessi usurai (anch’esso reato penale), hanno
e continuano, a violare il Trattato
della Dichiarazione dei diritti dell’uomo recepito non solo dalle costituzioni
degli stati aderenti, e quindi anche la carta italiana, ma anche dal trattato
dell’unione.
l’unione europea e le classi dirigenti
degli stati aderenti si sono quind macchiati di un grande crimine: la riduzione
in schiavitu’ di milioni di esseri umani.per cancellare questa schiavitu basterebbe l’applicazione dei principi generali del diritto, così come sono riconosciuti dall’articolo 38 della Corte Internazionale di Giustizia dell’Aia per stabilire che molti debiti sono viziati da nullità.
proprio su queste basi argentina , colombia e islanda hanno cancellato i propri debiti. su queste stesse basi , per annulare il debito, sembra si stia orientando l’irlanda e su queste stesse basi la grecia potrebbe uscire dall’euro ed annullare i propri.
da quanto si parla di probabile uscita della grecia dall’euro e di incapacita’ della stessa di onorare il debito ?
la bce e il fondo monetario europeo sanno benissimo di non aver elementi concreti giuridici per pretendere la restituzione con interessi delle somme.
hanno il terrore che la consapevolezza della mancanza di fondamento del debito si estenda a tutti i popoli europei.
sarebbe il default della banca centrale europea e del fondo monetario europeo e non degli stati dell’euro zona, come invece vogliono farci credere.
Lorella Presotto, 31 luglio 2012
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