mercoledì 15 novembre 2017
I REGI LAGNI : RIMPARATE DAI BORBONE COME SI AMMINISTRA IL TERRITORIO CON ATTENZIONE E AMORE PER LA NAZIONE!
di Rosalba Valente
I Regi lagni costituiscono la rete idrografica di canali per irreggimentare le acque , prevenire le inondazioni e tenere a disposizione le acque in caso di siccità . Si trovano nel territorio a nord di Napoli.
I canali, i lagni ( nome antico con cui si identificava il corso d’acqua che attraversava il Nolano si impaludava nella piana campana) sono detti Regi perché la loro storia è legata all’amministrazione borbonica. I Re Borbone, infatti, ampliarono, completarono e perfezionarono l'assetto della rete abbozzata nel '600.
Attentissime e particolareggiate erano le prescrizioni per mantenere le acque pulite e salubri no ché le modalità di controllo dei loro alvei per evitare inondazioni, come si evince dalla legge del 1833 che riporto più sotto.
L'efficienza di questa opera ingegneristica, all’avanguardia per l’epoca, è un esempio di tecnologia orografica ammirevole e i nostri antenati non conobbero le frane che vediamo oggi.
Il canale principale attraversa la pianura campana da est a ovest, dall’area nolana fino al litorale domizio, attraversando il territorio di comuni popolosi come Nola, Marigliano, Acerra, Caivano, Marcianise, Casal di Principe, Villa Literno, Castel Volturno: una fascia a cavallo tra le province di Napoli e Caserta, per un tragitto lungo 55 chilometri, a cui vanno aggiunti 210 chilometri di canali secondari, che confluiscono “a spina di pesce” nell’asta principale.
Nati come opera di contenimento delle acque, gli alvei borbonici si sono trasformati, dal novecento in poi, in una appendice scarichi fognari .
Più di un milione e mezzo di residenti, infatti, sono compresi nei comuni del bacino idrografico, con insediamenti industriali, pratiche agricole intensive e una presenza diffusa di aziende zootecniche.
Oggi, all’interno di questo territorio, che comprende settantatre comuni delle province di Napoli e Caserta, sono stati censiti migliaia di siti contaminati o potenzialmente contaminati, oppure luoghi di abbandono incontrollato di rifiuti.
Da Angela Vece :
I Borbone fecero i Regi Lagni per scongiurare alluvioni. Chi sono i responsabili che l'hanno trasformati in discarica ?
Un’opera di alta ingegneria geologica, ancora utile oggi se non fosse che è diventata, con la gestione moderna, che certamente borbonica non è, una discarica a cielo aperto da maltrattare con versamenti illegali.
E ORA LE LEGGI BORBONICHE SU COME VA AMMINISTRATO E RISPETTATO IL TERRITORIO PER IL BENE COMUNE
Regolamento per la polizia de Regi Lagni di Terra di Lavoro approvato nel Contiglio ordinario di Stato de 16 giugno 1833.
Ari. 1. La pescagione ne' regi Lagni non potrà essere esercitata che da colui, che ne prende l'affitto dalla Direzione generale, o dalle persone di sua dipendenza , e co' modi e norme che verranno determinate ne' contratti di locazione, dirette principalmente alla conservazione dell'opera di bonificazione. In conseguenza rimane ad ogni altro proibita la pescagione suddetta con qualsivoglia mezzo , e l'affittatore avrà la facoltà d' impedirla co'suoi agenti riconosciuti dalla Direzione generale.
Art. "2. E proibito di passare e traversare i Lagni medesimi a piedi o a cavallo , o pure con carrozze , carrette , carri, ed ogni altro genere di vetture , o animali , ovvero con bestiame di ogni sorta , piccola o grande che sia.
Art. 3. È proibito di far abbeverare ne'canali de' regi Lagni il bestiame di qualunque specie.
Art- 1. E proibito di far pascolare sugli argini de' regi Lagni qualunque specie di bestiame grande o piccolo. È eccettuato da questo divieto il bestiame pecorino , che si appartiene a colui che prende in fìtto dalla Direzione il dritto del pascolo sugli argini suddetti , secondo le norme e condizioni che verranno stabilite ne' contralti di locazione , che ne farà la Direzione medesima.
Art. 5. È proibito di macerare in qualsivoglia sito dei regi Lagni canape, lino, o altro vegetabile che richiegga questa specie di preparazione.
Art. 6- Tutti i proprietari delle macerazioni solite , o gore, dette fusari, anticamente stabilite in confine de' regi Lagni , e che attualmente ne sono in possesso , e parimente i proprietari di quelle che scaricano ne' canali stessi le loro acque di macerazione , non potranno eseguire ne'tempi propri la macerazione delle canape e de' lini senza l' annuale permissione in iscritto della Direzione generale de' ponti e strade. I tempi propri delle macerazioni sono dal 1° luglio al 31 agosto di ciascuni anno, salvo al Direttor generale, per causa straordinaria, o di stagione ritardata , e sopra dimanda dell'interessato , di accordare , come finora ha praticato, una proroga di macerazione oltre il 31 agosto , senza però che possa estendersi al di là del di 15 settembre.
Art. 7. Affinche quelli degli anzidetti fusari, a' quali la Direzione generale avrà accordata la licenza di macerazioni, siano provveduti di acque, e possano incominciare le macerazioni per lo designato giorno 1° luglio, la Direzione generale permetterà , che sin dal 20 giugno vengano stabilite le corrispondenti solite parate ne' Regi Lagni.
Art. 8- Le parate non potranno essere costruite che di soli tavoloni senza pietre , zolle , fascine , o altro diverso materiale ; né potranno essero elevate all' altezza maggiore di palmi quattro e mezzo sul fondo del lagno, secondo che risulta dal corrispondente regolatore di fabbrica. Dove la larghezza del lagno è maggiore di palmi ventiquattro, ne' laterali della parata si alzeranno i tavoloni per altri palmi due , oltre i quattro e mezzo , lasciando un risciacuatojo , o sia spiga nel mezzo della parata medesima della larghezza di soli palmi ventiquattro..
Art. 9. Per quei fusari i cui regolatori di fabbrica sono stati ribassati di livello, uniformemente al ribassamento eseguito nel fondo del lagno, sarà permesso di stabilire le parate di tavoloni col di loro ciglio superiore allo stesso antico livello che avevano prima del ribassamelo , e ciò a tutto l' anno 1835.
Per le macerazioni dall'anno 1836 in poi il ciglio superiore delle parate dovrà avere sulla platea del regolatore ribassato la stessa elevazione di palmi quattro o mezzo che prima aveva sull' antico livello di detta platea.
Ari. 10. In ogni fusaio alla bocca d' introito , per la quale vi si introducono le acque dei lagni, ed alla bocca d' esito , per la quale le acque di macerazione o sono restituite a' canali dei lagni , o pure passano ad un fusaro inferiore , debb' esservi una cateratta in fabbrica regolarmente costrutta a luce rettangolare, della larghezza non maggiore di palmi quattro e mezzo con soglia e stipiti di pietra forte , nei quali siano intagliate le scanalature per farvi scendere un portellone di legname, che perfettamente la chiuda.
Art. 11. Per quei fusari pe'quali le acque debbono passare dal lagno maestro al lagnuolo , e da questo nella bocca d'introito , esiste una tromba in fabbrica a traverso dell'argine, che frammezza i due canali. Una tale opera debb' essere mantenuta in perfetto stato dal proprietario del fusaro contiguo cui riguarda, e debb' essere egualmente munita di portellone tra stipiti e soglia di pietra forte, che dovrà solo aprirsi ne' tempi di macerazione , e rimaner chiusa per tutto il rimanente dell' anno , affinché non vi sia comunicazione di acqua tra i due canali.
Art. 12. La soglia della cateratta di esito debb' essere situata ad un livello per un palmo superiore al fondo naturale del fusaro, quando è in istato di nettezza , acciò non possano essere trasportati ne' lagni i depositi delle macerazioni.
Art. 13. Stabilite le solite parate in ciascun fusaro, che ne abbia avuta la permissione , si far volgere in esso le acque , e dopo riempiuto se ne chiuderà la bocca d'introito col portellone , il cui orlo superiore dovrà essere di once tre sottoposto al ciglio superiore della parata. Le acque fluenti del lagno , superando il ciglio della parata , e quello del portellone della cateratta d'introito , proporzionalmente cadranno tanto nella parte inferiore del lagno , quanto nel canale d' introito del fusaro , per la così detta rinfrescalura.
Art. 14. Poiché le acque de' Regi Lagni sono variabili in ogni anno, sarà fissato anno per anno in ogni portellone d'introito la larghezza della sezione viva dell'acqua occorrente per la rinfrescatura, sulla considerazione che tutte le acque de' lagni, vengano divise tra tutti i fusari in parti proporzionali.
A tale oggetto il Direttore generale disporrà che un Ingegnere della Direzione generale non più tardi del 26 giugno esegua sopra luogo la fissazione della larghezza dell'anzidetta sezione viva di ogni cateratta, e ne faccia rapporto immediatamente alla Direzione generale.
I reclami che i diversi proprietari dei fusari potessero produrre avverso una tale ripartizione di acque saranno presentati non più tardi del 1° luglio , e rimane nella facoltà del Direttor generale , ove lo creda, di disporre una revisione inappellabilmente.
Per evitare che i proprielari de' fusari possano nella minima parte alterare queste luci di derivazione , saranno le medesime racchiuse in piccole casette di fabbrica , le cui chiavi saranno depositate nella Direzione generale.
Art. 15. Dopo spirato il termine del di 31 agosto, o quello della proroga , per quattro giorni continui si faranno prima uscire da' fusari le acque di macerazione, e quindi si faranno passare per essi le acque chiare ad oggetto di lavare le vasche. E terminati i quattro giorni dovranno i proprietari o gli affittatori de' fusari togliere le parate , e nettare il fondo del Lagno da ogni ingomberamento che per effetto delle parate medesime vi sarà stato prodotto.
Laddove ciò venisse trascurato , oltre la multa di cui si parlerà nell'art. 28 , la Direzione generale farà togliere le parate e sgombrare il fusaro dall' appaltatore de' lavori di spurgo de' Regi Lagni a' prezzi del relativo appalto, aumentati del decimo a riguardo della stagione e della prontezza. E la somma risultante dalla misura che ne farà l'Ingegnere, sarà addebitata al proprietario o affittatore negligente , e riscossa per mezzo di lista di carico , come ogni altro cespite della Direzione generale Art. 10.
Per facilitare lo spurgo sarà permesso di praticare ad un lato della soglia nella sua grossezza un canaletto largo un palmo , ed un palmo profondo , che , dopo messo a secco e nettato il fusaro , dovrà essere diligentemente ed esattamente chiuso con fabbrica.
Art. 17. Lo spurgo o nettamento del fusaro potrà essere eseguito da settembre a tutto il mese di marzo.
Art. 18. Ne' primi quindici giorni di aprile la Direzione generale dovrà disporre una verificazione generale di tutti i fusari, e per quelli che non si troveranno perfettamente in regola, tanto per il loro nettamento , quanto per tutte le altre condizioni richieste dal presente regolamento , sarà proibita la successiva macerazione (Con Real Rescritto del 2 marzo 1836 fu prescritto che non trovandosi li fusari nettali , e posti in regola da' proprietarii vi si dovrà provvedere dalla Direzione generale de'Ponti, e Strade a di loro danno col metodo d' urgenza, senza bisogno di citazioni, ed avvisi).
Art. 19. Sarà obbligo de' proprietari e degli affìttatori de' fusari animati dalle acque vive che corrono pe' Regi Lagni , di tenerli per lo intero loro perimetro perfettamente arginati a cominciar dal punto ove l'acqua de' lagni si deriva per introdurla nel fusaro, e terminando al punto in cui si restituisce l'acqua nei lagni dopo servita alle macerazioni. Una tale arginatura debb' essere atta ad impedire ogni traboccamento , sbandimento , o dispersione di acque.
Art. 20. Oltre alle parate permesse coll’Art.. 7° non potranno costruirsene altre in qualunque tempo e per qualsivoglia oggetlo.
Art 21. E vietato egualmente di stabilire passaggi a traverso dei Regi Lagni, o di mettere in quei canali qualunque ostacolo che arresti , ritardi , diverga , o pregiudichi comunque il corso delle acque , e gli scoli ai quali sono esse destinale ; di danneggiare in qualsivoglia modo gli argini , e gli alberi che ivi sono piantati ; in fine di fare qualunque novazione sulle ripe ed argini de' lagni suddetti diretta a deviare le acque nei fondi adiacenti per qualsivoglia uso.
Art. 22. Non potendosi presumere che altri all' infuori de' proprietari de'fondi siti sulle due sponde dei lagni, o i loro conduttori, abbiano interesse di stabilire passaggi a traverso dei Regi Lagni ; cosi laddove la suddetta contravvenzione si verifichi , i proprietari o conduttori suddetti soggiaceranno solidariamente all'ammenda , ed alla spesa necessaria per la distruzione del passaggio medesimo, secondo che in appresso sarà indicato.
Qualora poi si verificassero novazioni sulle ripe ed argini de' Regi Lagni, dirette a deviare le acque ne' fondi adiacenti per qualsivoglia uso, in questo caso all' ammenda , ed alla rifazione del danno soggiacerà il solo proprietario o conduttore del fondo posto sulla ripa , o dal lato dell'argine dove si è verificata la novazione , giacché essi solamente poteano avere interesse a si fatta operazione.
In ambedue i casi preveduti in questo articolo resterà salvo ai proprietari suindicati di agire contro gli esecutori della operazione vietata , per rivalersi del danno sofferto.
Art. 23. I possessori de' fondi confinanti cogli argini , e coi canali dei Regi Lagni secondo gli antichi bandi e regolamenti non potranno seminare , e piantare alberi , o coltivare in qualunque modo a minore distanza di palmi dodici dal piede esteriore degli argini medesimi , o del ciglio della ripa qualora non vi sia argine.
Se mai si trovassero ancora alberi piantati tra i limiti sopra indicati, i proprietari dovranno tagliarli tra sei mesi dalla pubblicazione del presente regolamento , ed in modo che niun danno ne risulti ai Regi Lagni.
Elasso tal termine, gli alberi suddetti si considereranno come abbandonati da' proprietari e resteranno a beneficio della Tesoreria generale , e la Direzione generale li farà tagliare a particolare sua cura.
Art 21. Sono conservati in vigore gli antichi stabilimenti, coi quali era imposto l' obbligo ai possessori di quei fondi che hanno fossi di scolo influenti ne’ Regi Lagni di costruire i corrispondenti ponticelli in fabbrica sopra ciascuno de' suddetti fossi per dare il passaggio a piedi ed a cavallo a' custodi dell' opera.
Art. 23. Le contravvenzioni all'art. 1° relative alla pescagione saranno punite coll’'ammenda di carlini dieci, e del doppio in caso di recidiva, colla detenzione da uno a tre giorni , e colla perdita degli ordegni , salvo la pena maggiore in caso di parate giusta il seguente art. 28.
Art. 26. La multa medesima sarà inflitta a coloro che traverseranno i Regi Lagni a piedi o a cavallo, o pure con vetture di qualunque specie.
Art. 27. Per i bestiami che in contravvenzione dell'ari. 2" traverseranno i Regi Lagni, e pascoleranno sugli argini , ovvero siano abbeverati ne' canal, sarà applicata la multa solidalmente a danno dei proprietari , custodi e conduttori ,
di carlini sei per ogni bufalo;
di carlini tre per ogni bue, cavallo , asino, porco , o capra;
di carlino uno pur ogni pecora.
Tali multe saran doppie in caso di recidiva.
Art. 28. Le contravvenzioni agli articoli 6 a 16 , 19 , 20 , 21 e 23 saranno punite colla stessa pena della detenzione da uno a tre giorni , e colla multa non maggiore di ducati cento , né minore di ducati cinquanta , oltre il rifacimento de' danni ed interessi verso il lisco , salvo i dritti dei terzi.
Art. 29. I sindaci giudicheranno le contravvenzioni sopra enunciate le quali importino detenzione ed una multa non maggiore di ducati sei.
Per le altre importanti e multe maggiori e detenzione, ne giudicheranno i Consigli d' Intendenza.
Le forme, esclusa la redazione de'verbali che verrà appresso stabilita, saranno quelle prescritte dalla legge de' 25 marzo 1817.
Art. 30. I guardalati ed i loro soprastanti , non che qualunque altro agente della Direzione generale de' ponti e strade incaricato della custodia e mantenimento de' Regi Lagni , invigileranno sulle contravvenzioni al presente regolamento.
Art. 31. I processi verbali , che saran distesi dagli agenti suddetti, conterranno il giorno in cui la contravvenzione si sarà verificala. Il nome, il cognome , il domicilio ed il grado del compilatore. Il luogo della contravvenzione. I nomi, cognomi, domicili e le qualità de'contravventori, quando queste circostanze saranno conosciute da' compilatori.
Gli strumenti adoperati , o pure l'indicazione che il tempo o gli strumenti non possono in quell'atto definirsi con precisione, tutte lo circostanze che saranno allora scoverte per far conoscere il reato secondo le differenti sue specie. Le pruove e gli indizi che esistono contro i colpevoli. La data della chiusura del processo verbale. Il tutto secondo il modello in istampa alligato al presente regolamento (I).
Ari. 32. Gli agenti suindicati per l'osservanza del presente regolamento avranno tulle le facoltà concesse a' guardiani comunali coll' articolo 288 della legge del 12 dicembre 1816.
Ari. 33. I verbali anzidetti saranno presentati all'Eletto incaricato della polizia del più vicino comune non più tardi del terzo giorno dopo la conoscenza della contravvenzione che n' è l'oggetto , e ne sarà confermata la verità con giuramento. I1 Eletto noterà sul verbale la data della presentazione, e la conferma giurata.
Nel caso che i compilatori de' processi verbali non sappiano, scrivere , nello stesso termine faranno a voce il loro rapporto giurato a l’Eletto , il quale redigerà il verbale della contravvenzione nella cancelleria comunale con tutte le indicazioni prescritte nell'art. 33 e vi apporrà la sua firma.
Art. 34. In ambedue i casi previsti nell' articolo precedente , l' Eletto dovrà rilasciar copia del verbale all' agente della Direzione generale , dal quale ne sarà rimesso un esemplare alla Direzione , pe' canali regolari.
Art. 35. I verbali degli agenti suddetti faranno piena fede in giustizia , fino alla iscrizione falso.
Art. 36. I verbali ricevuti secondo l' art. 33 saranno rimessi tra ventiquattro ore dall' Eletto al sindaco, il quale, secondo le diverse competenze procederà con le norme indicate nell' art. 29.
In ogni caso il sindaco potrà far rilasciare gli animali e gli oggetti sequestrati ai contravventori che li reclamassero, offrendo sufficiente ed idonea cauzione.
Art. 37. Qualora la contravvenzione riguardasse stabilimento di parato senza permissione , passaggi a traverso de' canali , ed altri ostacoli di cui a parola nell'art. 21 , che ritardassero , deviassero o arrestassero il corso delle acque de' lagni; rottura o altri simili lumi negli argini e nelle ripe, in tal caso gli agenti della Direzione generale con l'assistenza del sindaco ..o di uno degli ufficiali della polizia rurale e municipale del più vicino comune , faran subito rimettere le cose al pristino stato. Di ciò egli ne formeranno un separato processo verbale , che sarà anche firmato dal suddetto uffiziale di polizia che vi avrà assistito, e che conterrà pure la indicazione della spesa erogata per la riduzione dell' innovato.
Un esemplare di tale verbale sarà rimesso alla autorità enunciata nell' art. 33 , ed un altro alla Direzione generale, onde potersi disporre il carico della spesa contro chi di dritto , colle solite liste alla Tesoreria generale.
Art. 38. Allorché ne' fondi privali aderenti a' Regi Lagni si formassero opere e costruzioni di qualunque natura , o si raccogliessero materiali che fossero indizio di attentati che si volessero prossimamente commettere su' lagni medesimi, gli agenti menzionati nell'articolo 30 sotto la loro più stretta responsabilità ne faranno rapporto alla Direzione generale tra le 24 ore , e raddoppieranno la vigilanza sopra luogo.
Essi dovranno ancora a seconda de'casi richiedere alle autorità competenti mano forte per impedire ogni attentato. Potranno del pari, tutte le volte che sorprenderanno i contravventori nell'esercizio di qualsivoglia operazione vietata, imporre loro la cessazione, adoperando all' uopo anche altra forza pubblica che richiederanno.
Art. 39. Tanto ne' casi in cui si sopprimano opere già eseguite in contravvenzione , quanto in quelli ne' quali si facciano sospendere quelle che si sorprendono in atto di essere consumate, i materiali, strumenti, e qualunque oggetto all' uopo adoperalo saranno confiscati, e descritti ne' verbali, e rimarranno a disposizione dell' autorità competente.
Art. 40. Tutte le volte che i soprastanti de' Regi Lagni o gli altri custodi addetti a questi corsi di acqua , trascureranno di adempire senza alcun ritardo a quanto vien loro prescritto col presente regolamento, sia per oscitanza allo adempimento de' propri doveri , sia per colpevole intelligenza coi contravventori , saranno puniti colla sospensione o destituzione del loro impiego ; salvo le ulteriori misure di rigore , applicabili a seconda de' casi
Art. 41. Delle somme delle multe sarà fatto versamento nella real Tesoreria generale. Della metà di esse disporrà il Ministro delle Finanze in favore degli impiegati ed agenti della Direzione generale dei ponti e strade , fra' quali verranno considerati i capienti alle seguenti proporzioni:
Per un terzo dell' intera somma di multa sino alla somma di ducati sei.
Per un quatto da ducati sei ed un grano sino alla somma di ducati cinquanta.
Per un sesto da ducati cinquanta ed un grano in sopra.
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tratto da (pp.545-550)
TRATTO DA:
https://www.facebook.com/notes/rosalba-valente/i-regi-lagni-rimparate-dai-borbone-come-si-amministra-il-territorio-con-attenzio/10150394065609078/
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