martedì 8 novembre 2011

QUERELA/DENUNCIA CONTRO signoraggisti



ORAZIO FERGNANI

VIA DI BACCANELLO, 16 00060 FORMELLO – ROMA

MOBILE 392 654 68 68 – 06 90 89 004

E-MAILS : oraziofergnani@tiscalinet.it

ROMA, 06/03/2011

Al Comando stazione dei Carabinieri

SEDE

Alla Procura Della Repubblica Competente

E, p.c. Ad Altri

QUERELA/DENUNCIA CONTRO :

1) Tutti i governatori e dirigenti della Banca Centrale Europea a partire dall’anno;

2) Tutti i governatori e dirigenti della Banca d’Italia a partire dall’anno 1992;

3) Tutti gli appartenenti ai consigli d’amministrazione delle banche commerciali private operanti sul

4) territorio italiano a partire dall’anno 1992;

5) Tutti i titolari e dirigenti del ministero dell’ Economia a partire dall’anno 1992;

6) Tutti i titolari e dirigenti del ministero delle Finanze a partire dall’anno 1992;

7) Tutti i titolari e dirigenti del ministero del Tesoro a partire dall’anno 1992;

8) Tutti i titolari e dirigenti del ministero del Bilancio a partire dall’anno 1992;

9) Tutti i ragionieri generali dello Stato a partire dall’anno 1992;

10) Tutti i consiglieri e i direttori generali della Corte dei Conti a partire dall’anno 1992;

11) Tutti i dirigenti, amministratori e funzionari della Equitalia S.p.A.;

12) Tutti i dirigenti, amministratori e funzionari delle agenzie di recupero crediti qui non citate;

13) ed eventuali altri, secondo il ruolo ed il grado di responsabilità risultante dalle indagini.

Per le ipotesi dei reati p. e p. dagli articoli:

1) Concorso formale in reato continuato (art.81 c.p.);

2) Pene per coloro che concorrono nel reato (art.110 c.p.);

3) Circostanze aggravanti (art.112 c.p.);

4) Infedeltà in affari di Stato (art.264 c.p.);

5) Devastazione, saccheggio e strage (art.285 c.p.);

6) Peculato (art.314 c.p.);

7) Malversazione a danno dello Stato (art.316 bis);

8) Corruzione per un atto contrario ai doveri d’ufficio (art.319 c.p.);

9) Corruzione di persona incaricata di pubblico servizio (art.320 c.p.);

10) Abuso d’uffico (art.323 c.p.);

11) Omissione di atti d’ufficio (art.328 c.p.);

12) Usurpazione di funzioni pubbliche (art. 347 c.p.);

13) Inadempimento di contratto di pubbliche forniture (art.355 c.p.);

14) Frode nelle pubbliche forniture (art.356 c.p.);

15) Associazione a delinquere (art.416 bis);

16) Devastazione e saccheggio )art.419 c.p.);

17) Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato previo concerto, di monete

falsificate (art.453 c.p.);

18) Alterazione di monete (art.454 c.p.);

19) Spendita ed introduzione nello Stato senza concerto, di monete falsificate (art.455 c.p.);

20) Circostanze aggravanti (art.456 c.p.);

21) Parificazione delle carte di pubblico credito delle monete (art.458 c.p.);

22) Falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici (art.476 c.p.);

23) Falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in certificati (art.477 c.p.);

24) Falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici (art.479 c.p.);

25) Falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in certificati (art.480 c.p.);

26) Falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici (art.481 c.p.);

27) Falsità materiale commessa dal privato (art.482 c.p.);

28) Falsità ideologica commessa dal privato in atti pubblici (art.483 c.p.);

29) Falsità in registri e notificazioni (art.484 c.p.);

30) Uso di atto falso (art.489 c.p.);

31) Documenti equiparati agli atti pubblici agli effetti della pena (art.491 c.p.);

32) Documenti informatici (art.491 bis c.p.);

33) Falsità commesse da pubblici impiegati incaricati di un pubblico servizio (art. 493 c.p.);

34) Distruzione di materie prime o di prodotti agricoli o industriali ovvero di mezzi di produzione

(art.499 c.p.);

35) Rialzo e ribasso fraudolento di prezzi sul pubblico mercato o nelle borse di commercio

(art.501 c.p.);

36) Manovre speculative su merci (art.501 bis c.p.);

37) Turbata libertà dell’industria o del commercio (art.513 c.p.);

38) Frode nell’esercizio del commercio (art.515 c.p.);

39) Vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art.517 c.p.);

40) Istigazione o aiuto al suicidio (art.580 c.p.);

41) Riduzione in schiavitù (art.600 c.p.);

42) Furto (art.624 c.p.);

43) Rapina (art.628 c.p.);

44) Estorsione (art.629 c.p.);

45) Turbativa violenta del possesso di cose immobili (art.634 c.p.);

46) Truffa (art.640 c.p.);

47) Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art.640 bis c.p.);

48) Frode informatica (art.640 ter c.p.);

49) Circonvenzione di persone incapaci (art.643 c.p.);

50) Usura (art.644 c.p.);

51) Appropriazione indebita (art.646 c.p.);

52) Impiego di denaro di provenienza illecita (art.648 ter c.p.);

53) Abuso della credulità popolare (art.661 c.p.);

54) Ed eventuali altre fattispecie di reato che venissero rilevate nel corso delle indagini.-

LUOGO DI COMMISSIONE : Tutto territorio nazionale


TEMPO DI COMMISSIONE : Reati in corso di esecuzione;

Arresto obbligatorio in flagranza

1. Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria procedono all'arresto di chiunque colto in flagranza di un delitto non colposo, consumato o tentato, per il quale la legge stabilisce la pena dell'ergastolo o della reclusione non inferiore nel minimo a cinque anni e nel massimo a venti anni.

2. Anche fuori dei casi previsti dal comma 1, gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria procedono all'arresto di chiunque è colto in flagranza di uno dei seguenti delitti non colposi, consumati o tentati:

a) delitti contro la personalità dello Stato previsti nel titolo I del libro II del codice penale per i quali è stabilita la pena della reclusione non inferiore nel minimo a cinque anni o nel massimo a dieci anni;

b) delitto di devastazione e saccheggio previsto dall'articolo 419 del codice penale;

d) delitto di riduzione in schiavitù previsto dall'articolo 600 del codice penale;

e) delitto di furto, quando ricorre la circostanza aggravante prevista dall'articolo 4 della legge 8 agosto 1977 n. 533 o taluna delle circostanze aggravanti previste dall'articolo 625 comma 1 numeri 1, 2 prima ipotesi e 4 seconda ipotesi del codice penale (1);

f) delitto di rapina previsto dall'articolo 628 del codice penale e di estorsione previsto dall'articolo 629 del codice penale;

i) delitti commessi per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine costituzionale per i quali la legge stabilisce la pena della reclusione non inferiore nel minimo a cinque anni o nel massimo a dieci anni;

l) delitti di promozione, costituzione, direzione e organizzazione delle associazioni segrete previste dall'articolo 1 della legge 25 gennaio 1982 n. 17, delle associazioni di carattere militare previste dall'articolo 1 della legge 17 aprile 1956 n. 561, delle associazioni, dei movimenti o dei gruppi previsti dagli articoli 1 e 2 della legge 20 giugno 1952 n. 645, delle organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi di cui all'articolo 3, comma 3, della legge 13 ottobre 1975, n. 654 (3);

l-bis) delitti di partecipazione, promozione, direzione e organizzazione della associazione di tipo mafioso prevista dall'articolo 416 bis del codice penale (4);

m) delitti di promozione, direzione, costituzione e organizzazione della associazione per delinquere prevista dall'articolo 416 commi 1 e 3 del codice penale, se l'associazione è diretta alla commissione di più delitti fra quelli previsti dal comma 1 o dalle lettere a), b), c), d), f), g), i) del presente comma.


Persone offese: la Repubblica italiana, tutti i Cittadini italiani, tutti i Contribuenti italiani

Questo è il terzo ed ultimo capitolo da me esaminato in relazione alla mega truffa assoluta ed inarrivabile messa in atto dal mondo bancario ed affini a danno dello Stato e dei cittadini.

La Bestia….(il male allo stato assoluto)…….ovvero…..

Il Signoraggio Secondario

Per dimostrare la pacchiana e palese malafede delle banche commerciali utilizzerò il grande lavoro di Francesco Fata

La Riserva frazionaria

PRIMA LA DEFINIZIONE ERA QUESTA:

La riserva frazionaria è la percentuale dei depositi bancari che per legge la banca è tenuta a detenere sotto forma di contanti o di attività facilmente liquidabili.

Tale riserva è l'insieme delle poste contabili che, in percentuale rispetto ai depositi, un istituto di credito non può erogare.

In Europa non è prevista riserva frazionaria per:


* depositi con durata prestabilita superiore a due anni;
* depositi rimborsabili con preavviso superiore a due anni;
* pronti contro termine;
* titoli di debito emessi con durata prestabilita superiore a due anni.

È invece al 2% per ogni altra passività compresa nell'aggregato soggetto a riserva come stabilito dall'articolo 4 del regolamento 1745/2003 della BCE. Quindi la banca deve possedere una contropartita

in contante di ogni passività, per un valore che oggi è compreso tra 0 e 2 (punti percentuali). Il regolamento di Basilea 1, stabilito nel 1988 presso la Bank of International Settlements (BIS), portò la riserva frazionaria al 2%.


La riserva frazionaria è un moltiplicatore che consente l'espansione del credito. In un sistema a riserva frazionaria diversa dal 100% la banca può accreditare del denaro in quantità superiori ai depositi che ha.
Se la riserva è pari al 2% ciò significa che la banca per 100 euro depositati, dovrà tenerne 2 e potrà prestare gli altri 98. A seguire di 98 depositati dovra' tenerne 1,96 e potrà prestare gli altri 96,04 e così a seguire con il sistema della riserva frazionaria si genera una massa monetaria "virtuale" di circa 50 volte il capitale iniziale.
Questa ricchezza generata con il sistema della riserva frazionaria prende il nome di "signoraggio secondario".

Download regolamento 1745/2003 della BCE

In realtà la situazione è questa!


Ultimamente ho dedicato tempo e studio a cercare di capire come operano le banche relativamente alla raccolta di denaro e ai prestiti che erogano. Qual è, cioè, la relazione esistente tra questi due fatti finanziari. Ma soprattutto, cosa prestano le banche, denaro che hanno o denaro che non hanno?

La risposta sembra ovvia a chi tenta di opporsi al signoraggio delle banche private.

Le banche prestano indubbiamente denaro che non hanno.

A molti questa affermazione sembrerà un’eresia. Ma è anche un’affermazione che sia i banchieri, sia gli economisti accademici e i giornalisti economici si lasciano scivolare addosso come un’ovvietà che ci giunge dalla semplice matematica, dato che, quando si parla del “moltiplicatore dei depositi” e dell’effetto leva che produce, lo si fa sempre riferendosi all’intero sistema bancario. In termini semplici: costoro ribattono all’accusa che il sistema bancario riesce a prestare fino a 50 volte un deposito che riceve chiamando in causa la matematica, la quale chiaramente gli va in soccorso perché è vero che se Tizio versa 1.000 euro nella sua banca, la sua banca (grazie ad un coefficiente di riserva del 2% di quel deposito) tratterrà 20 euro in riserva e presterà 980 euro a Caio. Caio verserà 980 euro in un’altra banca e questa, dopo aver trattenuto 19,60 euro, presterà a Sempronio 961,40 euro. Proseguendo così, si giungerà a prestare 50.000 euro dal deposito di 1.000. Questo meccanismo, per i neofiti dell’argomento, si chiama moltiplicatore dei depositi. Ma sono cose già dette e ridette tra chi si occupa di questi argomenti.

Ma qual è ora l’agghiacciante novità di questa trattazione?

Eccola: la singola banca presta indipendentemente da quanto contante raccoglie dalla clientela, crea denaro dal nulla semplicemente prestandolo e il coefficiente di riserva serve solo a trattenere da un deposito di contanti quella piccola quantità di denaro che dovrebbe servire a garantire una liquidità per eventuali rimborsi dei depositanti e nulla più, ma non ha alcuna attinenza con i prestiti che effettua.

Voglio rimarcare bene questo fatto: la singola banca non funge da vero intermediario finanziario, mettendo in comunicazione chi ha il denaro e chi non ce l’ha, la singola banca non raccoglie denaro per poi prestarlo ma presta e basta, senza il bisogno di raccogliere alcunché.

Presta, cioè, creando denaro elettronico, a chi ne fa richiesta, con una semplice digitazione di cifre su un conto di un computer, perché, comunque vada, la singola banca non pagherà mai tramite fondi propri, il prestito erogato .

Tutti i soggetti in qualche modo legati ai banchieri o che comunque hanno avuto a che fare col mondo accademico, tenterebbero di ridicolizzare questa tesi, ma quella che segue è una dimostrazione difficilmente confutabile di quello che ho appena affermato.


Cominciamo dal principio.


I 4 elementi essenziali per capire i meccanismi di erogazione dei prestiti sono i seguenti e li elenco in ordine di importanza, dal meno al più importante:

1) La riserva obbligatoria
2) Il patrimonio di vigilanza
3) Le stanze di compensazione
4) Le garanzie

1) LA RISERVA OBBLIGATORIA

Essa viene erroneamente messa in relazione con il meccanismo della riserva frazionaria o moltiplicatore dei depositi.


Questa riserva consiste essenzialmente nel mantenere una piccola quota di contante (2%) dai versamenti di liquidità effettuati dalla clientela, allo scopo di pagare eventuali richieste di contanti da parte degli stessi depositanti.


L’errata relazione di questa riserva con il meccanismo del moltiplicatore dei depositi, deriva dal fatto che gli "esperti" del settore, sia pro che contro il signoraggio privato sull’emissione monetaria, sono convinti che il concetto riguardi l’intero sistema bancario, che riesce a prestare, con il sistema descritto all’inizio di questo documento, fino a 50 volte il contante raccolto.


Per cui, chi è contro il signoraggio è scandalizzato dal solo fatto che questa sia una reale possibilità, indipendentemente dal fatto che poi il sistema bancario ci riesca effettivamente e in che misura lo riesca a fare. Di contro, chi è pro signoraggio, sminuisce la questione in quanto la ritiene una normalità matematica.


In realtà questo meccanismo è solo teorico in quanto nella pratica bancaria non esiste. La singola banca non si sognerebbe mai di prestare il 98% di un deposito in contanti, trattenendo come riserva il 2%. Un direttore di banca non accenderebbe mai un mutuo, un prestito personale o un fido, aprendo la cassa e dando contanti brevi mano ad un cliente. I contanti depositati dai clienti vengono sistematicamente depositati per intero o quasi, presso la banca d’Italia a titolo di riserva obbligatoria, tenendo in filiale solo lo stretto necessario per le esigenze previste per il giorno dopo.


Quindi la teoria del moltiplicatore dei depositi si ferma subito, già al primo deposito di contante.
In realtà la teoria del moltiplicatore dei depositi fa molto comodo ai banchieri e a chi li sostiene, in quanto è una ovvietà matematica che sminuisce ciò che sostengono gli anti-signoraggisti relativamente alla loro capacità di prestare molto più di quanto raccolgono. Di fatto è una teoria che distoglie l’attenzione su quello che in realtà i banchieri fanno, che è molto più grave e che capirete nel prosieguo.

2) PATRIMONIO DI VIGILANZA


Questo, in realtà, è l’unico teorico limite alla capacità di prestare da parte delle banche, non certo la riserva obbligatoria.


Esso rappresenta la capacità di far fronte ai rischi di perdita sui finanziamenti fatti ai clienti.
Ogni tipo di prestito viene valutato secondo i criteri stabiliti dagli accordi di "Basilea 2" e per ogni prestito viene stabilita una percentuale di patrimonio che la banca deve avere per essere considerata "coperta" da rischi. Ad esempio, per un mutuo edilizio da erogarsi a Stati di Avanzamento Lavori, occorre che la banca abbia un patrimonio all'incirca dell'8-10% del mutuo erogato (la percentuale può variare un po' a seconda del rating del debitore).

3) LA STANZA DI COMPENSAZIONE


Presso la Banca d’Italia è istituita la stanza di compensazione, un luogo virtuale in cui si compensano le posizioni di credito e debito tra le banche partecipanti. Vediamo come funziona.


Quando la Banca A presta a Tizio 100.000 €uro e Tizio emette un assegno di 100.00 €uro in favore di Caio, nel momento in cui Caio versa l’assegno presso la sua Banca B, sorgerà un debito della Banca A nei confronti della Banca B all’interno della stanza di compensazione.


Quasi tutti pensano che la Banca A alla fine della giornata provvederà a pagare questo debito con il proprio patrimonio o al limite con i soldi provenienti dalla raccolta presso i clienti. In realtà non è così. La Banca A nella pratica, non paga proprio niente. Mai.


Ma allora, se non paga niente, come fa la Banca B ad essere pagata?


Occorre distinguere due tipologie di casi: il primo caso è relativo alla possibilità che la Banca A non paghi nulla alla banca B in quanto possiede dei crediti nei suoi confronti derivanti da denaro bancario (assegni o altro) emessi dalla banca B e versati sulla Banca A dai propri clienti. Il secondo caso riguarda invece la possibilità che non paghi nulla in concreto, perché ricorre ad un rifinanziamento presso la Banca d’Italia, un rifinanziamento che si basa sulle garanzie del cliente.

4) LE GARANZIE


Questo è il vero fattore che permetterà alla Banca A di pagare la Banca B e ce lo dice proprio il testo del Sistema di Regolamento Lordo denominato BIREL che trovate all’indirizzo http://www.bancaditalia.it/sispaga_teso ... _SEZ_I.pdf (SE IL LINK DOVESSE ESSERE RIMOSSO CLICCATE QUI)

Ma cosa fa la banca A per pagare la Banca B con la garanzia ricevuta dal cliente? Cede la garanzia alla Banca B? Certamente no.


Leggiamo a pag. 12 capitolo 2.1 del suddetto regolamento: "Anticipazione infragiornaliera in conto corrente e utilizzo delle garanzie" – Le garanzie. Ai sensi dell’art.18.1 del SEBC tutte le operazioni di rifinanziamento debbono essere effettuate a fronte di adeguate garanzie fornite dalle controparti sotto forma di trasferimenti di proprietà ovvero sotto forma di pegno.


Nelle operazioni di politica monetaria e di finanziamento infragiornaliero le controparti possono offrire a garanzia le attività idonee il cui elenco è disponibile sul sito web della BCE – http://www.ecb.int/pub/pdf/other/gendoc2008it.pdf (SE IL LINK DOVESSE ESSERE RIMOSSO CLICCATE QUI)

Se andiamo sul sito della BCE, http://www.ecb.int/pub/pdf/other/gendoc2008it.pdf (SE IL LINK DOVESSE ESSERE RIMOSSO CLICCATE QUI) a pag.40, al sottocapitolo "Strumenti di debito non negoziabili* garantiti da mutui residenziali" si legge:" Tipo di attività.- Deve essere uno strumento di debito (cambiale o pagherò cambiario) garantito da un insieme di mutui ipotecari su immobili

residenziali….". Ecco quì, il gioco è fatto: ad esempio, un mutuo ipotecario permette alla Banca A di emettere una cambiale in favore della Banca Centrale con la quale si ha diritto ad avere un credito nella

stanza di compensazione, di avere, cioè, denaro scritturale (per inciso, creato dal nulla) che permette alla Banca A di pagare (compensare) il debito verso la Banca B creatosi all’emissione dell’assegno da parte di Tizio in favore di Caio.


Ciò si evince meglio al Cap.B.1 a pag.15 del sempre citato regolamento, alla voce "Prestiti bancari governati dalla legge italiana". Al comma 2 si legge:"Al momento della costituzione in garanzia, i prestiti bancari sono registrati in un’apposita procedura gestita dalla Banca d’Italia (ABACO); il valore del prestito è automaticamente contabilizzato nel conto di anticipazione infragiornaliera della controparte e determina un corrispondente aumento del credito in BIREL."


Cosa vuol dire tutto ciò? Vuol dire che le garanzie servono non già per assicurare la banca da perdite su prestiti effettuati con denaro proprio o dei clienti, bensì per permettere ad una banca di pagare a un’altra banca (tramite l’invenzione di uno strumento cartaceo, la cambiale), un prestito fatto con denaro mai posseduto, ne in proprio ne per conto di clienti.


In definitiva, la banca centrale, crea dal nulla il denaro scritturale necessario per pagare il prestito, denaro che viene ceduto alla Banca A (dietro cessione della cambiale garantita) che potrà pagare la Banca B.


La cruda realtà è che il cliente si auto-presta il denaro tramite la cessione del proprio immobile in cambio di cifre elettroniche che non si potrà mai creare da solo col suo computer perché i politici e le loro leggi non glielo permettono ma lo permettono solo ai banchieri.

* N.B. La definizione “non negoziabili” vuol dire che, una volta emessi dalla banca commerciale e ceduti alla Banca Centrale (primo passaggio) i titoli garantiti resteranno nella cassaforte della B.C. senza che questa li possa ri-negoziare ad altri soggetti, ma verranno restituiti alla banca commerciale con il rimborso del rifinanziamento.


Questo lo dico perché qualcuno ha messo in dubbio che vengano emessi proprio perché chiamandoli “non negoziabili” non potrebbero essere appunto “negoziati”. La definizione “non negoziabili” è relativa quindi agli eventuali passaggi dopo il primo.


UN’ULTIMA CONSIDERAZIONE


Vi siete mai chiesti perché le banche chiedono sempre una garanzia almeno doppia rispetto al prestito che erogano?


La risposta è da ricercarsi in una motivazione tecnico-contabile che cercherò di spiegare in modo comprensibile.


Ottenendo una garanzia doppia rispetto al prestito, la banca riesce a crearsi un "doppio asset" (un doppio attivo); per essere più chiari, un doppio credito, uno da utilizzare nei confronti del cliente e uno nei confronti della banca centrale che utilizzerà per pagare il debito nei confronti della banca B all’interno della stanza di compensazione.


Questo doppio asset, fu descritto anche da Pierre Parisien nel suo ormai famoso "Riflusso bancario per i non iniziati" all’indirizzo http://www.signoraggio.com/signoraggio_ ... cario.html errando però, a mio avviso, nel dire che trattasi di un asset doppio perché creato una volta in favore del cliente (quindi una passività da pagare) e una volta in proprio favore (credito da riscuotere). Inoltre espone le sue intuizioni in modo poco chiaro, facendo intendere, a parer mio, che il credito viene creato quasi per magia, con un artificio dall’odore di illegalità.


Ritengo invece che, innanzitutto l’asset apposto nell’attivo sia doppio e che vada a bilanciare lo stesso

valore apposto nel passivo come debiti da pagare (metà come Debito v/clientela e metà come Titoli garantiti emessi in favore della Banca centrale) ma, soprattutto, che il doppio asset dell’attivo sia apposto per la presenza di una garanzia data dal cliente (pegno, ipoteca o altro) che viene richiesta con

valore doppio.

Contabilmente ecco le scritture relative all’intero iter di un prestito chiesto, ottenuto e ripagato alla scadenza.

1) All’ottenimento della garanzia e alla contestuale firma del contratto di finanziamento, ad esempio di 100.000 €uro, la Banca A registra il doppio asset (attivo) e la doppia Liability (passività da pagare) nel modo seguente:

Crediti v/clientela (Attivo)100 a Debiti v/clientela (passivo) € 100.000
Crediti verso B.C.(garanzia) (Attivo)100 a Titoli garantiti (passivo) € 100.000


Questo perché il regolamento della stanza di compensazione dice che all’ottenimento della garanzia il valore nominale del prestito costituisce un credito all’interno della stanza di compensazione.

2) All’emissione dell’assegno per 100.000 €uro da parte di Tizio in favore di Caio, quando quest’ultimo lo

verserà sulla Banca B e rientrerà presso la Banca A, si creerà il debito della Banca A nei confronti della banca B presso la stanza di compensazione, registrato come segue:

Debiti verso clientela (attivo) a debiti v/B.C.(banca B) (passivo) € 100.000

3) Il credito verso la banca centrale che si è creato con la cessione delle cambiali garantite, servirà a pagare il debito verso la banca B per l’assegno emesso da Tizio verso Caio. La registrazione sarà la seguente:

Debiti v/B.C.(banca B) (ATTIVO) a Crediti v/B.C.(garanzia) (Passivo) € 100.000

4) A questo punto al rientro del prestito alla scadenza la banca provvederà a registrare il versamento che il cliente effettuerà sul suo c/c nel modo seguente:

Crediti v/B.C.(banca C) (Attivo) a Debiti v/clientela (passivo) € 100.000(in caso ad esempio, di versamento di un assegno di una banca C)

Oppure:

Cassa (Attivo) 100.000 a Debiti v/clientela (passivo) € 100.000
(in caso ad esempio (molto raro) di versamento contanti)

5) Il cliente chiede di chiudere il finanziamento addebitando la cifra sul suo c/c

Debiti v/clientela (Attivo) € 100.000 a Crediti v/clientela (passivo) 100.000
6) La banca commerciale utilizzerà la cassa oppure il credito verso la banca centrale di cui al punto 4) per ripagare i titoli garantiti da ipoteca (o altro) che all’inizio aveva emesso. Questa è la registrazione contabile:

Titoli garantiti (Attivo) € 100.000 a Cassa (o cred.v/B.C.) (passivo) 100.000

Quindi si evince che non resterà con denaro in surplus che non ha una collocazione contabile.
Se provate, infatti a depennare tutte le partite che hanno lo stesso nome e importo sia in attivo che in passivo, vedrete che non resterà più nulla in sospeso.


Resta ora da capire, cosa accade a questo denaro (cartaceo o elettronico) nel momento in cui arriva alla banca centrale (viene imboscato o distrutto?).

Per semplificare chiamerò il denaro elettronico creato (per rifinanziare la banca commerciale) col nome di “debiti v/banche comm.” In quanto esso ha la natura di debito a fronte di un’attivo costituito dai titoli garantiti che la banca commerciale cede in cambio di questo denaro.

La registrazione contabile della creazione tramite il rifinanziamento è questa:

Titoli garantiti 100.000 (Attivo) a Debiti v/banche comm.(Passivo) 100.000

Alla restituzione del rifinanziamento, la banca centrale incassa denaro che (per semplificare) ipotizziamo sia contante e restituisce i titoli avuti all’inizio:

Cassa (attivo) 100.000 a Titoli garantiti (Passivo) 100.000

Come vedete, il conto cassa resta aperto in attivo, ma resta anche aperto un conto di passivo per il denaro emesso all’inizio, quindi non esiste nella realtà una partita scoperta che viene occultata in conti cifrati. La banca centrale con questa registrazione:

Debiti v/banche comm. (Attivo) 100.000 a Cassa (Passivo) 100.000


Di fatto distrugge contabilmente il denaro creato a suo tempo.


Ora, nulla vieta a chiunque, di pensare che il “sacco” di denaro rientrato sia distrutto “contabilmente” ma non “fisicamente” e che, quindi, la Banca centrale, faccia partire un camion di contanti che porti quei soldi a migliaia di Km per depositarli in un conto cifrato, ma una riflessione seria non può non portare a pensare che tutto questo sia assurdo e che la banca centrale avrebbe fatto prima a stamparli direttamente e andarli a depositare.


In realtà la contabilità che vi ho esposto prima rende più che mai evidente ciò che ho sintetizzato nella mia frase “Il signoraggio è l'unico meccanismo in cui le opposte partite non sono a somma zero.
Se da una parte, un soggetto (sistema bancario) guadagna solo l'interesse, dall'altra (il popolo) perde sia capitale che interesse.”

CHI HA INCASSATO IL SIGNORAGGIO?


Per capire ancora meglio il funzionamento, occorrerà che tutti voi pensiate in modo "semplice" riducendo tutta la macroeconomia e politica monetaria all’osso, con esempi esplicativi semplici come questo che segue.


Fate conto per assurdo che l’intero sistema bancario sia formato da due banche, la banca A e la banca B e che tutti i possessori di denaro esistenti siano due, Tizio cliente della banca A e Caio cliente della Banca B.


Ora, sempre per assurdo, consideriamo che sia Tizio che Caio nello stesso giorno chiedano un prestito di 100.000 €uro ciascuno alla propria banca dando a garanzia la propria casa.

Tizio emette un assegno di 100.000 €uro nei confronti di Caio per l’acquisto di un terreno ma contemporaneamente Caio emette un assegno di 100.000 nei confronti di Tizio per l’acquisto di un immobile.

Quando Tizio verserà l’assegno di Caio sulla sua banca A sorgerà un credito della banca A nei confronti della banca B presso la stanza di compensazione.

Viceversa, sorgerà un debito della banca A verso la banca B quando Caio verserà l’assegno di Tizio sulla sua banca B.


A seguito di tutto ciò la Banca A e la banca B compenseranno i rispettivi crediti, nessuna banca pagherà nulla per i prestiti contratti, ma sia Tizio che Caio avranno 100.000 €uro in più di debiti sul groppone.


Di contro, la procedura del rifinanziamento descritta nei passaggi precedenti, viene attuata solo quando esiste un saldo a debito di una banca che non può essere da questa pagato dopo tutte le

compensazioni, ma nessuna banca pagherà comunque mai niente con denaro proprio, ma pagherà tramite le garanzie dei clienti.


Il signoraggio incassato, quindi, dal sistema bancario (le due banche A e B), sarà costituito solo dagli interessi.

Ma sia Tizio che Caio, nel nostro esempio, pagando anche soltanto l’interesse, dopo il primo periodo non avranno più in tasca i 100.000 € da cui sono partiti facendo i relativi prestiti, avranno soldi in meno ……e sempre un debito di 100.000 € da dover ripagare ……che non possono più ripagare già da subito, rimanendo intrappolati nel fallimento.

Questo sistema crollerebbe immediatamente se la collettività fosse composta da solo 2 persone (si accorgerebbero subito dell’inghippo raccontandosi l’un l’altro del proprio fallimento e dei motivi per cui è successo). Essendo però la popolazione dei clienti delle banche composta da miliardi di persone, i fallimenti sono una percentuale più o meno piccola e non c’è la possibilità di raccontarcelo tutti

insieme capendo immediatamente il vero motivo.

LE UNIVERSITA’ (LA GIUSTIFICAZIONE)


Un esempio eclatante di come il mondo accademico, invece di esaminare criticamente l’attività bancaria e dare input su come dovrebbe essere riportata contabilmente, cerca di trovarne spudoratamente una giustificazione ci viene da un testo universitario come quello sulla "Moneta, credito e produzione" dell’università degli Studi di Bergamo al sito http://www.unibg.it/dati/bacheca/654/7141.pdf.

Al punto 2.2 "Intermediazione finanziaria delle banche " si dice che essa consiste nella erogazione di crediti attraverso la raccolta di depositi bancari. Le banche cioè finanziano prestiti concessi al pubblico sulla base dei depositi del pubblico. Il testo continua dicendo che nella fattispecie la banca A presta a Tizio il deposito di x unità di moneta di cui e titolare Caio (perchè viene pagato) affinché Tizio possa realmente pagare Caio. Infatti sebbene il deposito di Caio sia il risultato dell’avvenuto pagamento di Tizio, l’interpretazione della registrazione in partita doppia della tavola 2 (Crediti verso Tizio a Debiti verso Caio) ci permette di giungere alla conclusione che è lo stesso deposito a finanziare tale pagamento.

Avete capito come si fa? Tizio paga prima Caio, ma è come se Caio avesse finanziato Tizio per farsi pagare (tramite il proprio versamento sulla sua banca). In altre parole, attraverso la banca Caio presta a Tizio il reddito che serve per essere pagato.
Ma soprattutto:


L’università (luogo basilare da cui usciranno futuri imprenditori, economisti, giornalisti, professori e pure

banchieri) liquida questa procedura con una supercazzola degna del miglior film "Amici miei" dicendo che uno finanzia l’altro invece di dire la cosa più importante che è questa:


Caio non finanzia Tizio tramite la banca giustificando la registrazione contabile "crediti verso Tizio a debiti verso Caio" ….. bensì è Tizio che si auto-presta il denaro cedendo in garanzia la propria casa (e la

registrazione contabile sarà : <"crediti verso Tizio a debiti verso Tizio"> ….. e non verso Caio). Ma se si auto-creasse il denaro (garantito dalla sua casa) non avrebbe nessun debito.

Ma grazie al giochino delle tre carte messo in piedi con la connivenza dei politici e delle loro leggi opportunamente stilate, Tizio se non ripaga il debito (che in realtà non è mai esistito), perderà la sua casa.

CONCLUSIONI IN PILLOLE


1) La celebre frase di Einaudi "alla rarità dell’oro si è sostituita la saggezza del governatore della banca

centrale" (riferendosi alla cessazione del Gold Standard e della convertibilità della moneta in oro), si può tranquillamente trasformare in "alla rarità dell’oro si è sostituito il valore del lavoro e dei beni di proprietà del popolo".

2) La frase di cui la punto 1) si spiega col fatto che tutta la politica monetaria fatta dalle banche centrali e commerciali rigorosamente PRIVATE si basa sui beni e servizi prodotti dal popolo.

Quindi un PRIVATO (le banche) presta denaro, (non più convertibile in oro di proprietà delle banche) creato da nulla all’intera cittadinanza.

Denaro che acquista valore non solo grazie all’accettazione di quest’ultimo negli scambi, ma anche grazie al lavoro ed ai beni di proprietà del popolo che lo garantiscono.

3) Alla luce di quanto sopra, tutto il denaro in circolazione e tutto il credito dovrebbe essere auto-emesso e auto-creato dal popolo (Stato) (CAMBIALE SOCIALE) ……. proprio perché è solo il popolo a dargli valore (sia attivo che passivo ovvero sia in emissione che in accettazione).

4) La politica monetaria è stata delegata dai politici (a cui avevamo incaricato la gestione) alle banche private con la scusa che altrimenti si genererebbe inflazione.

Affermazione del tutto falsa in quanto l’inflazione è esclusivamente derivante dall’interesse che il sistema bancario applica a tutto il denaro cartaceo e bancario (elettronico) circolante. Infatti, assumendo tutto il denaro circolante come misura del valore di tutta la produzione di beni e servizi esistente e soggetto ad un interesse del 3% annuale (sulla massa monetaria) per opera della banca centrale, diventa automatico che questo costo vada a gravare sul costo dell’intera produzione di una nazione e quindi sul costo di tutti i beni e servizi che aumenteranno di prezzo. E’ per questo motivo che gli accademici ritengono normale e fisiologica l’inflazione ufficiale più o meno al 3%. L’inflazione reale, concreta, è dovuta oltre che a fattori speculativi soprattutto alla parte di denaro bancario circolante sotto forma di credito erogato dalle banche commerciali, sottoposto ad un interesse molto superiore al 3%., che coma sappiamo rasenta i limiti dell’usura e a volte li supera, come sempre più spesso viene riconosciuto dai giudici.

Per tutto quanto fin qui esposto

CHIEDO


Valutare se si configurino le ipotesi di reato in in calce evidenziate e finora descritte, e di procedere per la penale punizione dei colpevoli, nonché preliminarmente, richiedere gli opportuni sequestri di documenti cartacei e telematici, azioni, partecipazioni, valori mobiliari e immobiliari, nonché crediti, ai fini di:

a) assicurare la prova dei reati;

b) impedirne la soppressione e l’inquinamento;

c) impedire la continuazione dei reati;

d) assicurare la solvibilità dei responsabili nei confronti dello Stato e dei cittadini cui deve essere risarcito interamente l’ingente ed immane danno cagionato con i comportamenti che si descrivono.

Sollecito pure l’esecuzione di opportune perizie per la conferma della qui fornita ricostruzione.

È anche vero che è possibile che alcune delle persone che concorrono alla commissione di questi reati non siano consapevoli di come funziona il sistema e del fatto che ciò a cui collaborano è illecito, e che quindi non siano punibili perché in buona fede.

Questo però non può valere per i dirigenti delle banche e dei ministeri, i governatori, i finanzieri, i direttori generali, i ministri, i presidenti della Camera, del Senato, il Presidente del consiglio, il Presidente della Repubblica ed i loro esperti e consiglieri.

Costoro non possono pretendere essere considerati inconsapevoli di ciò che stanno facendo, perché è il loro mestiere.

[1] Creating New Money, New Economics Foundation
[2] New Paradigm in Macroeconomics, Palgrave 2006
[3] Economics, Prentice Hall
[4] La Banca, la Moneta, l’Usura, Controcorrente 2001
[5] Euroschiavi, 3° ed. , Arianna Macroedizioni, 2007.
[6] The Lost Science of Money, American Monetary Institute, 2002

Ricordo, sottolineo ed enfatizzo ad uso di chi mi legge rammentando l’ obbligatorietà dell’azione penale in caso di evidenti violazioni di legge e l’altrettanto obbligatorio arresto in caso di

flagranza di reato, e qui se ne sono verificate a josa, ricordo altresì il giuramento prestato nei confronti della Legge, delle Istituzioni, della Repubblica, dello Stato e dei Cittadini italiani tutti, a cui l’operato di questo giudice si deve uniformare e deve rispondere, e di cui noi a nostra volta saremo severi giudici.

Chiediamo quindi la punizione nei termini di legge per tutti i reati sopra contestati, e quant’altro ravvisabile nell’esposizione dei fatti a scaturenti dalle indagini, il ripristino della legalità, della giustizia e le più severe sanzioni e condanne previste dalla LEGGE.

Ci riserviamo inoltre di costituirci parte civile nell’instaurando procedimento penale;

e, ai sensi dell’ex art. 408 c.p.p., chiediamo di essere avvisati in caso di richiesta di archiviazione.

Distinti Saluti

Orazio Fergnani.

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