In Italia, a 66 anni dalla fine della Seconda guerra mondiale (1945), l’essere Fascista, il volerlo diventare o il dichiararsi semplicemente tale, continua legalmente ed irragionevolmente ad essere un reato!
Che cos’è un reato?
“Si definisce reato – precisa il sito (http://www.studiocataldi.it/guide-diritto-penale/ilreato.asp) – quel comportamento umano volontario, che si concretizza in un’azione o omissione tesa a ledere un bene tutelato giuridicamente e a cui l’Ordinamento giuridico fa discendere l’irrogazione di una pena (sanzione penale)”.
Da una rapida analisi di testo di questa definizione, si può facilmente dedurre che – in sé per sé – il fatto di essere Fascista, di volerlo diventare o di dichiararsi tale non è, né può essere, un reato.
Vediamo perché…
Il Legislatore, infatti – per avere la benché minima possibilità di potere in qualche modo riuscire ad equiparare il fatto di essere Fascista, di volerlo diventare o di dichiararsi tale ad un comportamento umano (il fattore ‘volontario’… lo analizzeremo dopo) che è consigliabile o necessario arginare o inibire – dovrebbe praticamente “arrampicarci sugli specchi” e dimostrare preventivamente che:
1. gli uomini – in natura (cioè, da un punto di vista fisico, psichico e spirituale) – sono tutti uguali;
2. l’essere Fascista, il volerlo diventare o il dichiararsi semplicemente tale – non è una scelta politica o esistenziale individuale e collettiva, né uno dei tanti modi naturali di essere, di esistere e di agire all’interno della società, ma – è una particolare anomalia, disfunzione o deviazione dell’ordinaria natura umana;
3. quell’anomalia, disfunzione o deviazione – oltre ad essere nociva, incurabile e particolarmente contagiosa (magari, per contatto fisico, propagazione orale e/o relazione telepatica…) – mette automaticamente in pericolo l’intera società, in quanto è assimilabile ad un “comportamento umano, che si concretizza (sempre…) in un’azione o omissione tesa a ledere un bene tutelato giuridicamente”.
In altre parole, il Legislatore – per tentare di potere riuscire a fare considerare nocivo e pernicioso il fatto di essere Fascista, di volerlo diventare o di dichiararsi tale – dovrebbe prima di tutto dimostrare che l’essere Fascista, il volerlo diventare o il dichiararsi semplicemente tale è senz’altro una malattia che – essendo incurabile e trasmissibile – mette individualmente e collettivamente in pericolo l’incolumità fisica, psichica e/o spirituale dell’insieme dei membri della società.
Ora – come il lettore lo avrà senz’altro compreso – se il Legislatore riuscisse razionalmente a giungere a delle tali conclusioni, l’ipotesi di reato – come precedentemente illustrata – non potrebbe in nessun caso essere ritenuta, né applicata.
Non lo potrebbe, in quanto a mia conoscenza – dall’epoca del Codice di Hammurabi o Hammü-Rabi (-1792/-1750) o da quella della Legge delle XII Tavole (duodecim tabularum leges) di epoca romano-repubblicana (-451/-450), ai nostri giorni – nessuna legislazione civile o penale del mondo (fatta eccezione per le ricorrenti e scorrette pratiche psichiatrico-inquisitorio-repressive che furono largamente impiegate nell’ex URSS contro gli oppositori politici!) ha mai tentato di fare intervenire, in politica, i parametri di valutazione e di giudizio che sono ordinariamente utilizzati dalla scienza medica.
In tutti i casi, infatti, anche se, per pura ipotesi, il Legislatore riuscisse abusivamente a farli intervenire – e, quindi, a fare considerare l’essere Fascista, il volerlo diventare o il dichiararsi semplicemente tale come una semplice malattia… – la mancanza dell’elemento volontario nel summenzionato comportamento umano (che, secondo la già citata definizione, “si concretizza in un’azione o omissione tesa a ledere un bene tutelato giuridicamente”), renderebbe immediatamente caduca o obsoleta qualsiasi ipotesi di reato.
Fascismo: un “reato” speciale…
Come mai, allora, in Italia, l’essere Fascista, il volerlo diventare o il dichiararsi semplicemente tale continua comunque ad essere un reato?
Continua ad esserlo, poiché è un reato politico.
Che cos’è un reato politico?
E’ un tipo di reato che – in linea di massima – una parte politica di una medesima società tende soggettivamente ed arbitrariamente a fare considerare tale, nei confronti di un’altra: ad esempio, i Fascisti contro gli Antifascisti; oppure, gli Antifascisti contro i Fascisti.
Formalmente, dunque, da un punto di vista giuridico e morale, non sembra esistere nessuna differenza tra il reato di antifascismo in regime fascista e quello di fascismo in regime antifascista.
Sostanzialmente, invece, la differenza esiste. Ed è fondamentale:
- le Leggi per la difesa dello Stato (25 Novembre 1926, No. 2008) che furono emanate dal Regime Fascista nei confronti dell’azione sovversiva dei partiti Antifascisti (e non delle idee che i membri di questi ultimi esprimevano!) nei confronti dell’allora Governo di Mussolini e dello Stato sabaudo, non rispondevano – né nel loro spirito, né nella loro lettera – a nessuna sollecitazione/imposizione straniera e tendevano a colpire tutte quelle organizzazioni politiche che – direttamente o indirettamente, ufficialmente o ufficiosamente, esplicitamente o occultamente – agivano in nome e per conto di interessi che nulla avevano a che fare o a che vedere con gli interessi del Popolo-Nazione italiano;
- la XIIª disposizione transitoria e finale della Costituzione (antifascista) della Repubblica Italiana (emanata il 27 Dicembre 1947 ed entrata in vigore il 1° Gennaio 1948) – che nel suo Primo comma recita: “É vietata la riorganizzazione, sotto qualsiasi forma, del disciolto partito fascista” – risponde, invece, ad una serie di sollecitazioni/imposizioni extra-italiane. Tra queste:
a. l’articolo 30 della Convenzione d’Armistizio del 3 Settembre 1943, nel quale – come corollario alla ‘Resa militare senza condizioni’ che fu accettata a Cassibile (Sicilia) dal Gen. Castellano, in nome dell’allora Re d’Italia e dell’allora Governo golpista del Maresciallo Badoglio – veniva fatto obbligo all’Italia di “sciogliere l’insieme delle organizzazioni fasciste e di vietarne rigorosamente, per legge, ogni attività”;
b. una delle clausole segrete del Patto d’Armistizio del 29 Settembre 1943 che ribadiva, in sostanza, il medesimo divieto, già contemplato dall’art. 30 della succitata ‘Convenzione d’Armistizio’;
c. il Protocollo della Conferenza di Mosca del 18-30 Ottobre 1943; quel Protocollo – compilato dai Ministri degli Esteri degli Stati Uniti, Gran Bretagna ed Unione Sovietica riuniti a Mosca – così recitava: “(…) la politica alleata nei riguardi dell’Italia deve essere basata sul fondamentale principio che il fascismo, tutta la sua perniciosa influenza e tutto ciò che da essa deriva, dev’essere totalmente distrutto” (documento citato da Mario Cervi e Indro Montanelli, L’Italia della Guerra civile, Rizzoli, Milano, 2001, pag. 83);
d. l’articolo 17 del Trattato di Pace (fra l’Italia e le Potenze Alleate ed Associate) adottato a Parigi il 10 Febbraio 1947 che precisava: “L’Italia, la quale, in conformità dell’articolo 30 della Convenzione di Armistizio, ha preso misure per sciogliere le organizzazioni fasciste in Italia, non permetterà, in territorio italiano, la rinascita di simili organizzazioni, siano esse politiche, militari o militarizzate (…)”. Per il testo ufficiale di quel trattato, vedere: http://it.wikisource.org/wiki/Trattato_di_pace_fra_l’Italia_e_le_Potenze_Alleate_ed_Associate_-_Parigi,_10_febbraio_1947 -
Differenza non da poco…, quando si pensa che i Legislatori successivi – in aperta e flagrante contraddizione con la volontà medesima dei redattori della suddetta Costituzione di considerare transitoria la XIIª disposizione… – non si sono soltanto limitati a confermare il ruolo di “camerieri” al servizio dello straniero che già era stato assunto dai loro predecessori, ma – per avere la possibilità di conservare la parcella di potere formale, personale e per conto terzi che le succitate Potenze Alleate avevano loro concesso di esercitare dopo il 1945 – hanno perfino accettato di trasformare gli iniziali e circostanziati termini della summenzionata disposizione transitoria, in una norma legislativa permanente e definitiva.
Quella soggettiva ed arbitraria forzatura giuridica, possiede un nome: è la cosiddetta Legge Scelba o Legge del 20 Giugno 1952, n. 645 che fu pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 23 Giugno 1952, n. 143 (per il testo completo della Legge Scelba, vedere: http://www.arancia.com/cached.jsp?idx=0&id=153902).
La Legge Scelba, infatti, non esplicita e prescrive unicamente le norme di attuazione della XIIª disposizione transitoria e finale della Costituzione, ma – attraverso i suoi articoli “1” (riorganizzazione del disciolto partito fascista), “2” (apologia del fascismo) e “5” (manifestazioni fasciste) – cerca soprattutto di perpetuare, nel tempo e nello spazio, sia la situazione di sudditanza dell’Italia nei confronti di Potenze straniere (che è stata imposta alla nostra Nazione a causa della sua sconfitta militare, nel 1945) che l’artificiale e pretestuoso ‘reato di Fascismo’, come comoda ed inconfessata giustificazione del continuo e costante mantenimento di quella sudditanza.
Questo, come se la Seconda guerra mondiale si fosse conclusa soltanto ieri e l’essere Fascista, il volerlo diventare o il dichiararsi semplicemente tale in un determinato periodo della Storia (1919-1945) corrispondesse invariabilmente all’essere Fascista, al volerlo diventare o al dichiararsi semplicemente tale in ogni altra epoca successiva.
Il Fascismo a-temporale
Che volete: pur continuando a chiamarsi nella stessa maniera, tutti – anche coloro che, nel corso del loro recente o remoto passato, si sono macchiati, individualmente e collettivamente, di crimini orrendi (ed, in certi casi, continuano a farlo…) – hanno inalterabilmente il diritto di conservare e vantare le loro idee, i loro simboli e la loro storia; oppure – a discrezione… – di adattare formalmente i loro punti di vista, i contenuti programmatici e le loro finalità politiche, al momento storico nel quale stanno effettivamente vivendo o operando. I Fascisti, no!
I Fascisti, infatti – per i lacché (di destra, di sinistra, di centro, di estrema destra e di estrema sinistra) dei nostri occupanti/colonizzatori – non hanno diritto a nulla:
– o debbono rinnegare completamente le loro idee, i loro simboli e la loro storia;
– o debbono immutabilmente continuare ad essere, ciò che, tra il 1919 ed il 1945, i nemici giurati del Fascismo, all’Estero ed in Italia, hanno voluto partigianamente descriverli. E questo, anche se l’essere Fascista, il volerlo diventare o il dichiararsi semplicemente tale si traducesse oggi, ad esempio, in una chiara ed inequivocabile rinuncia a “finalità antidemocratiche”, all’ “esaltazione, minaccia o uso della violenza come metodo di lotta politica”, a “propugnare la soppressione delle libertà garantite dalla Costituzione”, a “denigrare la democrazia e le sue istituzioni”, ecc.
La prova provata dell’arbitraria, oscena ed inenarrabile discriminazione che continua a colpire i Fascisti italiani da più di 60 anni, la troviamo impressa, a piene lettere, in alcuni articoli della nostra Costituzione:
a. articolo 3: “Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali”;
b. articolo 21 (comma 1): “Tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione”;
c. articolo 49: “Tutti i cittadini hanno diritto di associarsi liberamente in partiti per concorrere con metodo democratico a determinare la politica nazionale”.
Tutti… E perché no, i Fascisti?
Eppure, nei succitati articoli costituzionali, non si parla assolutamente di “tutti i cittadini italiani, esclusi i Fascisti”, né tanto meno di “tutti i cittadini italiani Anti-Fascisti”. Ma semplicemente, di “tutti i cittadini”!
Come interpretare, allora, quel TUTTI tout-court?
Di due casi di figura, l’uno: o i Fascisti – per la Costituzione dell’attuale Repubblica – non sono cittadini italiani (e questo, potrebbe razionalmente spiegare la loro esclusione dall’ordinario godimento dei diritti che sono riservati a ‘tutti i cittadini’); o i cittadini italiani, d’opinione Fascista – per la medesima Costituzione – sono un caso totalmente extra-legale: un caso, cioè, che non era possibile includere nel testo principale della Carta fondamentale dello Stato, senza dovere contemporaneamente rimettere in discussione il significato ed il senso legale di quella Costituzione (questo, dunque, spiegherebbe la ragione per cui il ‘caso Fascista’ è esclusivamente trattato all’interno di una delle Disposizioni transitorie e finali della stessa Carta fondamentale).
Escludendo la prima ipotesi (in quanto, come sappiamo, sulla base della Legge Scelba, il cittadino italiano, Fascista, è legalmente perseguibile e punibile), resta il ‘caso extra-legale’: l’istituzione, cioè, a margine della Costituzione, di una vera e propria discriminazione nei confronti dei soli Fascisti, su diretta ed interessata sollecitazione/imposizione straniera. Come abbiamo già visto:
- una discriminazione provvisoria, per quanto riguarda la XIIª Disposizione transitoria e finale della Costituzione;
- una discriminazione permanente, per quanto riguarda la Legge del 20 Giugno 1952, n. 645, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 23 Giugno 1952, n. 143.
La legalizzazione dell’ingiustizia
L’arbitrarietà di quel genere di discriminazioni, è ancora una volta dimostrata da un altro articolo della medesima Costituzione:
- l’articolo 2, infatti, precisa: “La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell’uomo, sia come singolo, sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l’adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale”.
Come è facile poterlo verificare, l’articolo costituzionale in questione, pur enunciando teoricamente il riconoscimento e la garanzia dei diritti inviolabili dell’uomo a tutti i cittadini, nella pratica non riconosce affatto, né garantisce – ai cittadini italiani di opinione Fascista – il rispetto dei seguenti articoli della Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo (http://www.interlex.it/testi/dichuniv.htm) che fu adottata dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 10 Dicembre 1948 ed accettata dai responsabili della Repubblica Italiana in quella sessione:
- l’articolo 2, comma 1: “Ad ogni individuo spettano tutti i diritti e tutte le libertà enunciati nella presente Dichiarazione, senza distinzione alcuna, per ragioni di razza, di colore, di sesso, di lingua, di religione, di opinione politica o di altro genere, di origine nazionale o sociale, di ricchezza, di nascita o di altra condizione”;
- l’articolo 7: “Tutti sono eguali dinanzi alla legge e hanno diritto, senza alcuna discriminazione, ad un’eguale tutela da parte della legge. Tutti hanno diritto ad un’eguale tutela contro ogni discriminazione che violi la presente Dichiarazione come contro qualsiasi incitamento a tale discriminazione”;
- l’articolo 19: “Ogni individuo ha il diritto alla libertà di opinione e di espressione, incluso il diritto di non essere molestato per la propria opinione e quello di cercare, ricevere e diffondere informazioni e idee attraverso ogni mezzo e senza riguardo a frontiere”;
- l’articolo 20, comma 1: “Ogni individuo ha il diritto alla libertà di riunione e di associazione pacifica”;
- l’articolo 28: “Ogni individuo ha diritto ad un ordine sociale e internazionale nel quale i diritti e la libertà enunciati in questa Dichiarazione possano essere pienamente realizzati”.
Nonostante l’inequivocabile chiarezza di questi articoli e di quelli della nostra Costituzione, resta il fatto che, in Italia, chiunque decida, per una ragione o per un’altra, di essere Fascista, di volerlo diventare o di dichiararsi semplicemente tale, non è soltanto discriminato ed automaticamente relegato in Patria in una posizione di cittadino di seconda classe ma, è addirittura escluso dall’ordinario godimento dell’insieme dei diritti dell’uomo che sono previsti dall’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’insieme degli abitanti del nostro Pianeta!
E non si venga a pretendere, per cortesia, che il Fascismo ed i Fascisti sono ovviamente esclusi dai suddetti diritti, in quanto sarebbero i nemici della libertà…
Se così si sostenesse, infatti, la nostra Democrazia non potrebbe essere nient’altro che una semplice Tirannia ed il Fascismo, in confronto, un conseguente sistema di Libertà!
Per potersene convincere, è sufficiente rileggere oggi, a mente fredda, l’articolo 16 del già citato Trattato di Pace che fu imposto all’Italia dalle Potenze Alleate ed Associate, a Parigi, il 10 Febbraio 1947:
- “L’Italia non incriminerà né altrimenti perseguiterà alcun cittadino italiano, compresi gli appartenenti alle forze armate, per il solo fatto di avere, durante il periodo di tempo corrente dal 10 Giugno 1940 all’entrata in vigore del presente Trattato, espressa simpatia od avere agito in favore della causa delle Potenze Alleate ed Associate”.
Pensierino della sera: quando all’interno di una società, i traditori dichiarati della Patria ed i loro attuali e politici epigoni hanno il diritto, a 66 anni dalla fine della Seconda guerra mondiale, di continuare a perseguitare e discriminare, per conto terzi, una parte dei loro compatrioti, è dovere di ogni cittadino di qualsiasi tendenza – e che rifiuti ugualmente di rinunciare alla Libertà, all’Indipendenza, all’Autodeterminazione ed alla Sovranità politica, economica, culturale e militare della sua Nazione – di lottare con tutte le sue forze, per abrogare la succitata discriminazione e ristabilire l’equità e la giustizia nell’ambito delle leggi dello Stato.
Lottare, quindi, non per dovere necessariamente ricostituire l’antico Partito Nazionale Fascista o restaurare obbligatoriamente un Regime politico-istituzionale che, fino a prova del contrario, appartiene alla Storia, ma per poterci, tutti insieme, definitivamente liberare dalle inattuali ed oppressive conseguenze della Seconda guerra mondiale e dall’odiosa ed esecrabile colonizzazione politica, economica, culturale e militare che, dal 1945, continua ininterrottamente ed assurdamente ad esserci imposta dall’esterno della nostra società, con l’attiva ed opportunistica complicità dei suddetti venduti allo straniero.
http://www.mirorenzaglia.org/2011/04/sul-reato-di-essere-fascisti/
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