Il dibattito sui contenuti della riforma
costituzionale che verrà votata il prossimo 4 dicembre verte soprattutto
sulla legge elettorale, alla quale si obietta che potrebbe imprimere
una deriva antidemocratica al Paese. Invero queste preoccupazioni hanno
ben altre radici nel dettato approvato dalle due Camere che viene
sottoposto a referendum.
Esso infatti investe i modi di esercizio
della sovranità popolare, rendendo irreversibili, come sperano i gruppi
dirigenti del Paese, le sue cessioni già realizzatesi (sovranità
monetaria e di regolare i mercati), e aprendo la strada alla cessione
della sovranità fiscale in caso di crisi. Tutto ciò è avvenuto e avverrà
impedendo al popolo di pronunciarsi in materia, come invece è permesso
in altre democrazia evolute. Si afferma che la Costituzione del 1946 già
proibiva al popolo di esprimersi sui trattati internazionali e, quindi,
la riforma proposta non innova rispetto allo status precedente. Invece i
mutamenti ci sono e sono incisivi.
I principali articoli coinvolti sono il 55 e
117 dell’attuale Costituzione e sono contenuti negli articoli 1 e 31
della proposta di riforma. Ne cogliamo solo alcuni aspetti (in neretto
le parti rilevanti il problema qui sollevato).
L’art. 55 viene così riformulato: … Il Senato della Repubblica rappresenta le istituzioni territoriali ed esercita funzioni di raccordo tra lo Stato e gli altri enti costitutivi della Repubblica. Concorre all’esercizio della funzione legislativa nei casi e secondo le modalità stabiliti dalla Costituzione, nonché all’esercizio delle funzioni di raccordo tra lo Stato, gli altri enti costitutivi della Repubblica e l’Unione europea. Partecipa alle decisioni dirette alla formazione e all’attuazione degli atti normativi e delle politiche dell’Unione europea. Valuta le politiche pubbliche e l’attività delle pubbliche amministrazioni e verifica l’impatto delle politiche dell’Unione europea sui territori.
L’art. 55 viene così riformulato: … Il Senato della Repubblica rappresenta le istituzioni territoriali ed esercita funzioni di raccordo tra lo Stato e gli altri enti costitutivi della Repubblica. Concorre all’esercizio della funzione legislativa nei casi e secondo le modalità stabiliti dalla Costituzione, nonché all’esercizio delle funzioni di raccordo tra lo Stato, gli altri enti costitutivi della Repubblica e l’Unione europea. Partecipa alle decisioni dirette alla formazione e all’attuazione degli atti normativi e delle politiche dell’Unione europea. Valuta le politiche pubbliche e l’attività delle pubbliche amministrazioni e verifica l’impatto delle politiche dell’Unione europea sui territori.
Qualcuno ha già sostenuto che il nuovo
dettato dell’art. 55 crea complicazioni gestionali non da poco, proprio
quelle che si volevano evitare per rendere più snella la formazione
delle leggi, ma in materia non vi è stato alcun dibattito tra i
principali partecipanti alla competizione tra il SI e il NO, né
chiarimenti da parte del Governo e del Parlamento sul modo in cui il
raccordo e la potestà legislativa verranno esercitati. Si può
fondamentalmente ritenere che la Corte Costituzionale avrà un gran da
fare, dato che l’applicabilità della riforma creerà conflitti di
competenza e dissensi che aumenteranno presumibilmente i tempi degli
iter legislativi e le tensioni con l’Europa, i cui rapporti sono già
precari.
Ma il problema che qui viene posto non è
solo quello dei tempi legislativi, ma come potestà legislativa e
raccordo tra organi dello Stato si pongono nei confronti degli atti
normativi e delle politiche dell’Unione europea. Si afferma con
superficialità che nel nuovo dettato non c’è differenza rispetto a
vecchio testo, dato che il precedente vincolo era nei confronti
dell’”ordinamento comunitario”; secondo costoro il nuovo dettato si
adatta ai mutamenti intervenuti negli accordi europei. Si ignora o si
finge di ignorare che il precedente vincolo era di mercato, mentre
quello attuale riguarda cessioni di sovranità a un’organizzazione
sovranazionale, che la precedente Costituzione non avrebbe dovuto
permettere perché per essa la cessione di sovranità non è ipotizzabile
senza sottoporre la decisione a referendum.
Le le élite hanno oggi in mano il potere di
decidere le sorti del Paese disintermediando la sovranità popolare.
Finché la libertà degli scambi era ben guidata ha portato benessere e
questa norma non ha dato fastidi. Le cessioni di sovranità, pur
incoerenti con la democrazia, sono state accettate per questi buoni
risultati e perché si riteneva che l’Unione Europea le avrebbe gestite
meglio di quanto l’Italia non avrebbe fatto. Posso testimoniarlo essendo
stato vicino ai decisori dell’epoca; ma ora i risultati economici e
politici negativi sono sotto i nostri occhi e siamo solo agli inizi.Se questa lettura del nuovo art. 55 non convince, quella del nuovo art. 117 fornisce buoni chiarimenti: … La potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall’ordinamento dell’Unione europea e dagli obblighi internazionali. Lo Stato ha legislazione esclusiva nelle seguenti materie: (omissis) e) moneta, tutela del risparmio e mercati finanziari e assicurativi; tutela e promozione della concorrenza; sistema valutario…
Non credo vi siano dubbi sulla
subordinazione della potestà legislativa italiana ai vincoli derivanti
dall’ordinamento dell’Unione europea e dagli obblighi internazionali,
soprattutto se si valuta la maggiore flessibilità della prima rispetto
alle rigidità della seconda, imposta sotto la minaccia del bazooka della
speculazione finanziaria sul nostro debito pubblico, le nostre banche e
altri aspetti non minori della nostra tenuta sociale.
Per coloro – e tra essi illustri giuristi –
che non vedono differenza tra il cambiamento del vincolo dall’
“ordinamento comunitario” del vecchio dettato all’ “Unione Europea e
obblighi internazionali” (si pensi alla NATO) del nuovo, non ho
argomenti diversi da quello di invitarli a ripensare al problema alla
luce dei contenuti degli accordi di libero scambio susseguitesi dalla
CECA alla CEE e quelli riguardanti la cessione di sovranità nazionale
delineati con la CE e realizzatisi con l’UE. Il prof. Giuseppe Guarino
ha tenuto una Conferenza in materia il 20 ottobre scorso presso
l’Auditorium della Conciliazione in Roma dove ha presentato le sue
argomentazioni giuridiche in materia.
I dubbi sulla portata del nuovo art. 117
aumentano quando si statuisce che lo Stato ha potestà legislativa
esclusiva sulla moneta e sul sistema valutario, che l’appartenenza
dell’Italia all’euro e ai cambi fluttuanti della moneta europea non
rende possibile senza riacquistare la sovranità monetaria ceduta. Credo
che sia una palese contraddizione. Qualcuno dovrà pur spiegare queste
cose all’elettore dopo averlo fatto per se stesso; e l’elettore ha il
dovere di documentarsi e pronunciarsi coscientemente sulle conseguenze
del suo voto.
Paolo Savona
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