mercoledì 10 agosto 2016
Fascismo - RSI - Stato Organico secondo C.A. Biggini - Il saggio di Primo Siena
Primo Siena è uno dei principali intellettuali della destra italiana. Un vero Maestro. Nato a San Prospero (Modena ) nel 1927, laureato in Pedagogia e in Scienze Politiche, entrato per concorso nella carriere direttiva delle Scuole italiane all’estero (1965) svolge missioni in Somalia, in Perù e in Cile, dove elegge la sua residenza permanente a Santiago, a conclusione della carriera professionale (1992).
Cultore e promotore di un’accezione della “Metapolitica” quale metafisica della politica, secondo il magistero di Silvano Panunzio, ha pubblicato molti testi: da “Le alienazioni del secolo”(1959) a “Il profeta della chiesa proletaria e poi “Emmanuel Mounier”, “Donoso Cortes”, “Giovanni Gentile”, “Da Cesare a Mussolini”, “Jose’Antonio Primo de Rivera”, “Riforma della Scuola Italiana nel tempo europeo”, “Alexis Carrel”, “Patologia della civiltà moderna”, “I feticci dell ‘educazione contemporanea”, “La scuola del malessere”, “La spada di Perseo”, “La perestroika dell’ultimo Mussolini”, “Incontri nella Terra di Mezzo”.
Volontario a sedici anni in un battaglione della R.S.I., ha combattuto dal 1943 al 1945 per la difesa dei confini orientali d’Italia, soffrendo alla fine delle ostilità una dura prigionia in Jugoslavia.
Ha aderito al M.S.I. fin dalla fondazione, e’stato Segretario Federale di Verona e membro del Comitato Centrale e della Direzione. Siena ha svolto un ruolo di primissimo piano nelle organizzazioni giovanili, fondando e dirigendo periodici di cultura e politica: negli anni ’50 “Cantiere”, poi “Carattere”.
Con Giano Accame, Enzo Erra, Pino Rauti, Fabio De Felice, Piero Vassallo, Piero Buscaroli, Roberto Melchionda, Fausto Belfiori rappresento’ la stagione dei “Figli del Sole”, la corrente giovanile colta ed irriverente , dialettica, per non dire eretica, rispetto a molti aspetti del fascismo storico e polemica contro il moderatismo pragmatico della classe dirigente adulta del MSI.
Corrente in cui si formarono i vertici della Giovane Italia, del FUAN”, del Fronte della Gioventu’ degli anni ’60 e ’70, da Fausto Gianfranceschi a Franco Petronio, da Massimo Anderson a Pietro Cerullo.
Il professor Siena ha voluto donare al nostro piccolo giornale il testo del suo denso intervento al convegno di Sarzana dedicato alla figura di Carlo Alberto Biggini. Un dono prezioso che volentieri condividiamo con i nostri lettori. Grazie Primo!
La redazione
LO STATO ORGANICO
Secondo Carlo Alberto Biggini
1.- Carlo Costamagna, eminente giurista e politologo fascista, aveva sostenuto in un saggio pubblicato nel 1929 sulla bottaiana “Critica fascista”, che il fascismo marciava verso una vita integralmente rappresentativa, pur se in termini diversi da quelli del passato, e lo faceva attraverso un processo dittatoriale considerato come “la necessità di un’opera costituente” il cui sbocco tendeva ad una “democrazia rappresentativa, ancorché non in senso parlamentare”; una demcrazia, quindi, che avrebbe sostituito il vecchio concetto della rappresentanza politica con uno nuovo, dove il dato dell’interesse particolare si sarebbe combinato con il dato dell’interesse generale, onde evitare cosí l’antitesi tra lo Stato e la rappresentanza nazionale che costituiva l’assurdo logico e pratico delle democrazie individualistiche [1].
Il sistema rappresentativo del fascismo, avrebbe assunto i lineamenti organici dello Stato etico corporativo, in un processo di rinnovamento costituzionale culminato nel 1939, con la istituzione di una “Camera dei Fasci e delle Corporazioni” che sostituiva la vecchia Camera dei Deputati ereditata dalla democrazia individualistica liberale.
Ma il regime dittatoriale, basato sul partito unico e la figura carismatica di Benito Mussolini, era entrato improvvisamente in crisi il 25 luglio del 1943, quando il Gran Consiglio del Fascismo – attraverso una congiura di Palazzo – aveva sfiduciato nel Duce del Fascismo il Capo del governo nazionale, determinando così la fine del regime fascista e l’arresto del suo capo.
Quella congiura, pilotata dal vertice della monarchia sabauda con l’intenzione di far uscire l’Italia dallo stato di guerra contro l’alleanza sovietico-angloamericana, in meno di due mesi sprofonderá l’Italia nella notte della storia, con la firma di un armistizio senza condizioni (8 settembre del 1943) che provocherà il caos militare e civile, con la fuga del monarca sabaudo e del suo governo a Brindisi sotto l’usbergo angloamericano, la rapida reazione militare germanica e la nascita successiva della Repubblica Sociale Italiana.
In quelle tragiche circostanze emerge la figura eminente di Carlo Alberto Biggini: il ministro rimasto fedele al giuramento fascista nella drammatica notte del Gran Consiglio, l’italiano che risponde all’appello di Mussolini e con lui forma il governo di un nuovo Stato che si chiamerà Repubblica Sociale Italiana, assumendovi il portafoglio dell’Educazione Nazionale.
I suoi biografi risaltano che Carlo Alberto Biggini si decise a quella scelta soprattutto per fedeltà alla persona di Mussolini, ma in essa certamente pesò altresì la volontà dell’italiano di riscattare l’onore della Nazione offeso dal modo infame con il quale il governo sabaudo s’era arreso al nemico con l’intenzione di schierarsi accanto a lui, abbandonando slealmente l’alleanza con il Reich germanico.
Durante i seicento giorni della Repubblica Sociale, il ministro Biggini con un atteggiamento politico e morale audace in tempi difficili, si sforza di abbassare il livello della guerra civile per attenuarne nella misura massima del possibile le conseguenze atroci scatenate dalla faziosità dell’ antifascismo risorgente.
Assertore dell’unificazione nazionale, egli, assieme a Giovanni Gentile, Giorgio Pini, Carlo Borsani ed altri – in alternativa all’intransigenza rivoluzionaria di Alessandro Pavolini, segretario del Partito fascista repubblicano – sostiene una generosa politica pacificatrice che consenta la riunione civile degli italiani, il risorgimento dello Stato e la ripresa delle armi per difendere l’onore e il territorio della nuova Repubblica Sociale.
Consapevole della gravità del momento, alla sua acuta sensibilità politica ed alla sua capacità d’introspezione storica, non sfugge che la vicenda della Repubblica Sociale ha un destino incerto, essendo percossa dalla guerra civile interna e dall’avanzata delle armate angloamericane che quotidianamente riducono lo spazio del suo territorio. Egli quindi pensa al “dopo” con il proposito di proiettare nel futuro post-bellico i fermenti innovativi politici e sociali della Repubblica Sociale, scavalcando le rovine morali e materiali di una guerra sulla quale grava l’ombra cupa della sconfitta.
In questa sua preoccupazione va considerato la decisione di sollevare il mondo accademico dal giuramento alla Rsi, con la generosa speranza che essa possa fornire una base intellettuale all’Italia del dopoguerra. E nella stessa ottica si colloca – a mio avviso – la coraggiosa tutela del patrimonio artistico e industriale italiano dalla cupidigia tedesca quando interviene in due occasioni (l’8 marzo del 1944 e il 3 luglio successivo) per bloccare l’esportazione di opere d’arte in Germania con la scusa di sottarle al pericolo di cadere in mano del nemico che minaccia militarmente il territorio della Repubblica Sociale. Con lo stesso spirito va vista la sua difesa dell’italianità in materia scolastica nelle zone del Trentino e della Venezia Giulia, sottoposte all’amministrazione tedesca per supposte ragioni strategiche di natura militare.
Biggini, pur restando ben fermo nelle sue convinzioni fasciste, si era preoccupato di non esasperare il clima di odio civile esercitato dall’antifascismo radicale, dimostrando una personale tolleranza verso gli avversari politici, compresi noti esponenti della resistenza antifascista come Egidio Meneghetti e Concetto Marchesi dell’Università di Padova, perorando la liberazione di un gruppo di professori dell’Università di Genova e la reintegrazione nell’insegnamento del fratello di Palmiro Togliatti colpevole solo di condividere il cognome con il capo dei comunisti italiani rifugiato nell’Unione Sovietica.
Nel 1945 – contro il parere negativo di Alessandro Pavolini, segretario del Partito Fascista Repubblicano – promuoverà presso Mussolini la costituzione del Raggruppamento Nazionale Repubblicano Socialista di Edmondo Cione, quale primo segnale concreto d’apertura verso il pluralismo politico nella RSI.
Si tratta di atteggiamenti che trovano sempre il consenso dello stesso Mussolini; il quale deposita nel suo ministro una speciale fiducia e ne fa il custode del suo legato politico e morale affidandogli il compito di redigere la carta magna della R.S.I.
La fase costituente del fascismo, nella variante autoritaria del regime mussolinano, teorizzata a suo tempo Carlo Costamagna, raggiunge la pienezza agli inizi della RSI riagganciandosi alla radice democratico-populista di Mussolini: uomo del popolo per atteggiamenti mentali e per stile di vita, secondo il politologo Alessandro Campi[2].
Incomincia allora un processo critico al regime fascista-monarchico del ventennio mussoliniano rivolto ad un rinnovamento profondo della struttura dello Stato repubblicano fascista e che con quarant’anni d’anticipo precorrerà analoga azione di trasparenza (glasnost) e riforma (perestroika) promossa dal comunista revisionista Mijail Gorbachov per sottarre l’Unione Sovietica dal regime totalitario comunista e avviarla gradualmente verso un sistema democratico all’interno di un regime socialista.
Carlo Alberto Biggini fu uno dei protagonisti principali di quel processo e certamente il maggiore tra coloro che si proposero di costituzionalizzarlo.
A mio modesto avviso, il contributo d’azione e di pensiero dato dal ministro Carlo Alberto Biggini al processo costituente annunciato nel Manifesto di Verona (14 dicembre 1943), costituisce il legato etico-politico dell’ultimo Mussolini da affidare alla posterità. Infatti l’articolato di Costituzione redatto da lui – su espresso incarico del Duce e su formale decisione del Consiglio dei Ministri della Repubblica sociale – è stato conservato fortunatamente dai familiari del Ministro. Sul testo di questo documento – rivelato dallo storico Giuseppe Garibaldi[3] – si possono vedere le annotazioni di pugno di Mussolini, per cui esso si puó ben considerare il suo verace testamento politico, lasciato non solo ai fascisti ma all’intero popolo italiano.
Il fervore intellettuale per fare della Rsi uno stato nuovo aveva segnato la ricomparsa di Mussolini sulla scena politica, dopo la sua liberazione da parte di un reparto speciale germanico dalla prigionia badogliana del Gran Sasso (11 settembre 1943); e la base di questo fervore era condensato nel proposito di dare legittimità popolare al nuovo Stato con la convocazione di una grande assemblea Costituente che avrebbe dovuto ricevere forza di legge per mezzo di una votazione popolare, onde evitare il rischio di varare la Repubbica del fascismo per acclamazione, – come lo stesso Mussolini commentò al giornalista Bruno Spampanato, in una estesa testimonianza[4] – perchè (sono parole sue) la Costituente, inizialmente prevista nel dicembre del 1943, non poteva ridursi a un rapporto com’era stato il congresso di Castelvecchio (Verona, 14 novembre 1943), ma essa doveva attenersi ad un rigoroso criterio di serietà: “Ci arriveremo alle sue tavole – disse in quell’occasione Mussolini – ma attraverso una preparazione necessaria”. Condizione questa che, appunto, in quel dicembre del 1943 no era assicurata, per cui essa venne procastinata alla fine della guerra. La motivazione di questa decisione il Duce della RSI la ribadisce nel discorso del Lirico a Milano il 16 dicembre del 1944, con queste parole: “Vi dico con la massima schiettezza che sarebbe stato superfluo convocare la Costituente quando il territorio della Repubblica, dato lo sviluppo delle operazioni militari, non poteva considerarsi definitivo. Mi sembrava prematuro creare un vero e proprio stato di diritto nella pienezza di tutti i suoi istituti, quando non avevamo ancora le Forze Armate che lo sostenessero.Uno Stato che non dispone di Forze Armate, è tutto fuorchè uno Stato”[5].
2.- La parola Costituente costituisce l’asse portante del progetto Biggini; il quale disegna una repubblica presidenziale dove la partecipazione democratica è un metodo e non un obiettivo, essendo quest’ultimo individuato in uno Stato Organico a struttura monocamerale, con una Camera dei Rappresentanti del Lavoro eletta a suffragio universale popolare, e dove l’armonia sociale garantisca la pienezza del corporativismo quale umanesimo del lavoro.
Biggini stesso confessa, nel commento che accompagna il suo progetto, che egli cerca di trasfondere nella sua Carta Costituzionale la sostanza della dottrina fascista senza usarne frequentemente l’espressione, precisando che ciò vale anche per il principio corporativo di cui vengono superate le forme pur mantenendone viva l’essenza vitale nel nuovo ordinamento.
Già il regime fascista-monarchico del ventennio, come si sa, era stato definito – ma impropriamente, a mio avviso – uno “Stato Organico”. Dico “impropriamente” perchè in quel periodo il processo di costruzione dello Stato Organico, fu avviato solamente nel 1939 con la sostituzione della Camera dei Fasci e delle Corporazioni alla precedente Camera dei Deputati, rimasuglio formale della democrazia prefascista.
Alla Camera dei Fasci e delle Corporazioni, designata dall’alto e non eletta, collocata in un sistema dittatoriale monopartitico che aveva alterato, in certo qual modo, il vetusto Statuto Albertino, mancava però la legittimazione popolare di una democrazia organica, la cui carenza impediva il raggiungimento di uno Stato Organico compiuto.
Biggini, raccoglie gli esiti della severa revisione del ventennio fascista monarchico, li riassume in un processo di palingenesi rigeneratrice sospinta dal vento impetuoso dell’innovazione e li cala in un progetto costituzionale dove la democrazia organica è il metodo strutturale, il cui esito è la compiutezza di uno Stato Organico permeato dallo spirito mazziniano della Repubblica Romana del 1849. Tant’è che inviando il progetto a Mussolini, Carlo Alberto Biggini lo accompagna con un esemplare di quella costituzione alla quale Giuseppe Mazzini aveva messo direttamente mano.
Gaetano Rasi, commentando il fatto in un convegno promosso al riguardo dall’Università di Genova nel 1996, sosterrà che il senso del dovere, presente in modo incisivo nel progetto costituzionale bigginiano, deriva direttamente da Mazzini, riannodato però alla radice cattolica di “amore per il prossimo”.
Ma lo spirito mazziniano che percorre il progetto di Biggini richiama altresì quello di Giovanni Gentile, posto che – come sostenne a suo tempo Armando Carlini – Giuseppe Mazzini fu “la figura in realtà di gran lunga predominante nel pensiero politico gentiliano […] studiato e veduto da lui in una profondità ignota agli interpreti abituali”[6].
Carlo Alberto Biggini articola il progetto costituzionale in 142 articoli, ripartiti in quattro capitoli: La Nazione e Lo stato – La struttura dello Stato – Diritti e doveri del cittadino – Struttura dell’Economia nazionale.
L’articolo primo recita: “La Nazione Italiana è un organismo politico ed economico nel quale compiutamente si realizza la stirpe con i suoi caratteri civili, religiosi, linguistici, giuridici, etici e culturali. Ha vita, volontà e fini superiori per potenza e durata a quelli degli individui, isolati o raggruppati, che in ogni momento ne fanno parte”.
L’incipit del progetto di Biggini riecheggia immediatamente la dichiarazione prima della Carta del Lavoro emanata nel 1927, ma richiama altresì – sia pure in modo indiretto – il termine romano civitas ampliato però ad una comunità di destino per cui una massa errante e divisa di cittadini, si costituisce in una realtà sociale concorde, prospera, forte, politicamente omogenea, riassunta nel De coniuratione Catilinae con questa frase nel latino scarno e severo di Sallustio: “Ita brevi multitudo diversa atque vaga, concordia civitas facta erat”.
Il significato trascendente della Respublica romana era custodito tanto dal culto privato dei Lares familiari come nel culto pubblico del dio Giano e della dea Roma.
Carlo Alberto Biggini assume tale trascendenza attribuendo alla Nazione la realizzazione dei caratteri etici, civili, religiosi e culturali della stirpe italiana.
Rifacendosi quasi per intero alla dichiarazione iniziale della bottaiana Carta del Lavoro, ispirata dalla dottrina giuridica di Alfredo Rocco e Carlo Costamagna, egli si distacca nettamente dalla concezione giacobina della Nazione scaturita dalla rivoluzione francese; la quale, nutrita d’individualismo, attua come fenomeno dissolutivo della società medievale, interrompendo un processo senza però crearne uno nuovo. Infatti l’individualismo illuminista della Nazione giacobina rompe i legami con il passato, collocandosi in una mera attualità senza alcuna proiezione nel futuro.
Biggini, invece, riprendendo il concetto di Nazione dalla Carta del Lavoro, riporta il concetto moderno di Nazione italiana nel solco della tradizione romana quale realizzazione della stirpe italica che si proietta nel tempo.
E`evidente, quì, come il pensiero di Biggini sia affrancato da influenze della cultura illuminista (presente invece nei postulati della RSI, secondo lo storico Renzo De Felice), e che il Ministro dell’Educazione nazionale segue invece la lezione di Giovanni Gentile; il quale aveva sostenuto che il Fascismo costituiva il compimento del Risorgimento italiano richiamandosi ad una linea di pensiero autonoma dalla cultura francese, riallacciandosi – attraverso Vico, Gioberti, Rosmini – ad una tradizione, quella cattolica, che l’illuminismo invece aveva corroso.
Il secondo articolo del progetto Biggini riguarda il nuovo Stato, definito tacitianamente: “Lo Stato Italiano è una Repubblica Sociale. Esso costituisce l’organizzazione giuridica integrale della Nazione”.
Qui Biggini sbalza in parole puntuali un concetto che unifica sia la tesi naturalistica dei nazionalisti, i quali sostenevano che è la Nazione a generare lo Stato, sia la dottrina fascista che, gentilianamente, afferma che la Nazione è creata dallo Stato.
Dal concetto bigginiano, infatti, si puó dedurre che la potenzialità della Nazione è posta in atto quando lo Stato, realizzandone l’integrale organizzazione giuridica, le assicura una effettiva, concreta esistenza.
Il capitolo secondo del progetto si occupa della struttura dello Stato, la cui sovranità “promana da tutta la Nazione” (articolo 10), precisando nel successivo articolo 11: “Sono organi della Nazione, Il Popolo e il Duce della Repubblica”.
Mi sembra assai significativo che Biggini, con un gesto di coraggiosa innovazione sul passato, metta il Popolo davanti al Duce della Repubblica; e fissi, quindi, la sovranità della Repubblica Sociale sulla Nazione anzichè sul Popolo come avviene nelle costituzioni che si ispirano alla cultura della democrazia illuminista. Risulta evidente che per Biggini la Nazione non si riduce a un patrimonio storico, culturale, linguistico da custodire. Essa si costituisce come una comunità politica che assume in sè il popolo quale elemento essenziale che non si richiama solo ai valori e alle esperienze del passato perchè esso, come comunità nazionale, è altresì un comunità di destino che si proietta nel futuro facendo leva sulle proprie energie spirituali, intellettuali e materiali.
È lo stesso Biggini a spiegare l’arditezza del postulato (in una delle note esplicative del suo progetto), affermando che “designare il Popolo come organo della Nazione sembra un concetto fondamentale per la dottrina costituzionale del fascismo”. Secondo lui, infatti, il popolo, assieme al territorio su cui vive, costituisce l’elemento essenziale della Nazione ed ha la libertà di scegliere i mezzi per realizzare a sua volta la libertà nazionale, alla quale peró non puó rinunciare.
Nell’articolo 12, trattando del principio di rappresentanza popolare, si afferma infatti: “Il popolo partecipa integralmente, in modo organico e permanente, alla vita dello Stato e concorre alla determinazione delle direttive, degli istituti e degli atti idonei al raggiungimento dei fini della Nazione, col suo lavoro, con la sua attività politica e sociale, mediante gli organismi che si formano nel suo seno per esprimere gli interessi morali, politici ed economici delle categorie di cui si compone, e attraverso l’Assemblea costituente e la Camera dei rappresentanti del Lavoro”.
Ritengo questo articolo, veramente rivoluzionario, l’architrave di tutto il progetto bigginiano.
Per Biggini il “popolo” non è una qualsiasi riunione di persone congregate in un modo qualsiasi, ma una entità di cittadini associati per consenso dal diritto di partecipazione all’utilità comune, dove l’utilità va intesa non in senso meramente economico, bensì nel più alto significato socio-culturale inteso a promuovere il bene comune, come insegnava, appunto, Cicerone nel libro 1º del suo trattato sulla Res Publica: “Est igitur res publica res populi, populus autem non omnis coetus quoquo modo congregatus, sed coetus multitudinis iuris consensu et communione utilitatis sociatus”.
Definendo il popolo come entitá organica concreta, secondo la tradizione romana, Carlo Alberto Biggini stabilisce una differenza essenziale tra la sua Costituzione e tutte le altre; le quali si limitano a designare il popolo nella sua astrattezza perchè, limitando la partecipazione alla vita dello Stato al rito delle elezioni, relegano di fatto il popolo ad un ruolo passivo tra una tornata elettorale e l’altra, mantenendolo attivo solo il giorno delle elezioni.
Nella costituzione disegnata da Biggini, invece il popolo partecipa non ad una democrazia cartacea, ma ad una verace democrazia organica mediante l’articolazione dei corpi sociali costituiti nel suo seno; corpi sociali che esprimono valori morali e culturali attraverso una peculiare attività politica, sociale ed economica che culminerà quindi nell’Assemblea Costituente e nella Camera dei Rappresentanti del Lavoro.
Questo articolo 12, oltre alle categorie di cui si compone il popolo concreto, fa esplicito riferimento “agli organismi che si formano nel suo seno”; affermazione che secondo Franco Franchi (con il quale concordo), costituisce una apertura al pluralismo politico e sociale reclamato da piú parti durante i 600 giorni della RSI; e segna la volontà d’uscire dal tunnel della dittatura in cui s’era rinchiuso l’anteriore regime fascista-monarchico.
Il concetto di Stato Organico – da attivare per mezzo di una democrazia non solo rappresentativa, ma partecipativa – viene ribadito nel successivo articolo 13 che recita: “Nell’esplicazione della sue funzioni lo Stato, secondo i principi del decentramento, si avvale, oltre che dei propri organi diretti, di tutte le forze della Nazione organizzandole giuridicamente in enti ausiliari terrritoriali e istituzionali, ai quali concede una sfera d’autonomia ai fini dello svolgimento dei compiti loro assegnati nel modo più efficace e più utili per la Nazione”.
Emerge anche qui, un elemento coraggiosamente innovatore rispetto al precedente accentramento statale d’origine napoleonico, mantenuto e talora accentuato durante l’anteriore regime fascista: si delinea il decentramento di enti ausiliari e territoriali per i quali si prevede persino un potere sostanzialmente legislativo.
3.-Tra gli organi della Nazione, Biggini prevede oltre al Popolo, di cui già s’è detto, altresì il Duce della Repubblica, come una “figura-istituto” con un evidente riferimento indiretto, ma trasparente alla persona di Benito Mussolini; il quale come Capo di Stato e di Governo deve essere eletto dall’Assemblea Costituente per un mandato di cinque anni, con la possibilità d’essere riconfermato (periodo corretto da Mussolini in “sette anni”, con l’aggiunta autografa “per una sola volta”).
Franco Franchi, nel suo autorevole libro sulle costituzioni della RSI, considera questo riferimento al “Duce della Repubblica” quale organo della Nazione, un indubbio limite del progetto Biggini, osservando che una costituzione non “puó essere scritta su misura, per grande che ne sia il destinatario, specie quando in essa si racchiudano idee destinate a durare per generazioni, e quando gli eventi storici preannuncino grandi mutamenti”.
Tuttavia questo limite costituisce altresì una innovazione rivoluzionaria rispetto al passato. Infatti, pur ritagliando il ruolo del “Duce della Repubblica” sulla figura umana di Mussolini, Biggini trasforma il dittatore in una figura istituzionale eletta da un organismo rappresentativo-partecipativo (l’Assemblea costituente). E ció significa – a mio modesto avviso – che Biggini prospetta nel suo progetto un “dopo-Mussolini” che scavalca i limiti dell’esistenza umana del personaggio considerato fino ad allora dai fascisti l’unica guida carismatica assoluta del Movimento.
La devozione al suo Duce, induce il Ministro Biggini ad un paradosso etimologico curioso e alquanto contraddittorio: attribuire alla figura del “Capo delo Stato” eletto dall’Assemblea Costituente una denominazione (Duce) attribuita a Mussolini fin dagli anni della sua milizia socialista, perchè considerato il capo carismatico di un movimento politico. Contraddizione, questa, rimarcata dallo stesso Mussolini; il quale osserva bonariamente al suo devoto Ministro, essere un atto improprio attribuire tale denominazione a coloro che gli sarebbero succeduti posteriormente come capi di Stato, come previsto dall’art. 16 che afferma: “In caso di morte del Duce, la Costituente deve essere convocata per la nomina del successore entro un mese dalla morte”.
Daltronde, mi azzardo a pensare che – denominando il Capo dello Stato quale “Duce della Repubblica” – il pensiero di Carlo Alberto Biggini andasse alla lezione storica della Serenissima Repubblica di Venezia, dove l’autorità suprema era appunto denominata “Doge”, versione veneta del vocabolo latino Dux (Duce, in italiano) eletto dal Maggior Consiglio con un mandato vitalizio, ridotto invece nel progetto di Biggini ad un periodo ben delimitato (sette anni) rinnovabile per una sola volta, come aveva voluto lo stesso Mussolini. Il quale, in questo modo, sceglie l’uscita dal tunnel della dittatura, segnando una svolta irreversibile sia nella sua storia personale, come nello sviluppo costituzionale della nuova Italia repubblicana.
Con questo suo intervento, Benito Mussolini aveva esplicitamente evitato il rischio di consolidare il “Duce” della RSI in un presidente perpetuo, considerato che – secondo Biggini – la nomina del Capo della Repubblica non era revocabile dall’Assemblea Costituente; e ciò allo scopo di assicurare “il necessario carattere di stabilità del Capo dello Stato da un lato” e dall’all’altro “evitare una responsabilità politica del Duce verso la Costituente” collocandolo in tal modo al di sopra delle parti politiche e sociali.
Delineando struttura e compiti dell’Assemblea Costituente, il progetto bigginiamo ne fa non un organo temporaneo e transitorio, delegato a sancire democraticamente il passaggio dal regime monarchico a quello repubblicano, ma lo designa come un istituto permanente del sistema rappresentativo-partecipativo della nuova repubblica, composto da un numero di componenti pari ad un “costituente” per ogni 50 mila cittadini.
Un terzo dei componenti della Costituente è costituito da membri di diritto, designati in ragione degli incarichi pubblici ricoperti (ministri e funzionari dell’amministrazione centrale e periferica dello Stato, della magistratura, dell’ordine scolastico, di enti territoriali e istituzionali, di organi politici e culturali ai quali lo Stato abbia rinosciuto o assegnato compiti di alto interesse nazionale). Gli altri due terzi dell’assemblea saranno eletti a suffragio universale.
Alla Costituente sono riservati le seguenti funzioni: 1º) Eleggere il Duce della Repubblica – 2º) Deliberare sulla riforma della Costituzione o su deroghe eccezionali alle norme costituzionali – 3º) Deliberare sugli argomenti di pubblico interesse nazionale che il Duce le sottopone o sui quali la decisione della Costituente stessa sia sollecitata da almeno due terzi dei componenti della Camera dei Rappresentanti del Lavoro.
Questa norma limita, in una certa misura, gli ampi poteri del Capo dello Stato; il quale non può prendere da solo le supreme decisioni quando una forte maggioranza (i due terzi) della Camera dei Rappresentanti del Lavoro decide di togliergli il potere di deliberare su delicate questioni nazionali per affidarle al potere deliberante della Costituente.
La Costituente disegnata da Biggini si presenta quindi come un istituto atipico, una via di mezzo tra una Camera Alta (o Senato) e una Corte costituzionale che combina una quota di suoi componenti designati (un terzo) con due quote di membri eletti. Essa, assieme alla Camera dei Rappresentanti del Lavoro (istituzione completamente elettiva) esprime la natura organica della RSI, secondo l’antica formula romana – “Senatus Populusque Romanus”, cioé “Il Senato e il Popolo di Roma” – che costituiva l’essenza genetica della Respublica.
La Camera dei Rappresentanti del Lavoro (articoli dal 17 al 34), condivide il potere di proposizione legislativa collaborando con il Duce e con il Governo della Repubblica per la formazione delle leggi, funzione per la quale viene periodicamente convocata dal Capo del Governo.
Affidando funzione e responsabilità non solo rappresentattiva, ma partecipativa al cittadino-produttore rappresentato nella Camera dei Rappresentanti del Lavoro, Biggini eleva a dignità costituzionale la civiltà del lavoro intesa quale vita in azione, le cui radici affondano, anche per questo aspetto, nella tradizione romana; dove la stirpe (espressione ancestrale del popolo) e la terra (fonte della vita laboriosa) si vincolano reciprocamente in una unione sacra, la cui figura esemplare è Lucio Quinzio Cincinnato (519 a.C.): il patrizio della romanità rurale che rinunciò per ben due volte ai fasti del potere assunto mediante dittatura in momenti di grave crisi, per ritornare poi tranquillamente alle attività di operoso agricoltore.
Anche quì, nel progetto di Biggini aleggia la fusione perfetta del combattente e del lavoratore, del politico e dell’uomo d’arme.
Il lavoro (articoli 114 e 116), sotto tutte le sue forme organizzative, intellettuali, tecniche e manuali è concepito come un dovere nazionale garantito dallo Stato e sancito come diritto ad ogni cittadino, sia mediante l’organizzazione e l’incremento della produzione, sia mediante il controllo e la disciplina della domanda e dell’offerta. Con un’alta affermazione di contenuto sociale, si proclama infine: “Soltanto il cittadino che adempie al dovere del lavoro, ha la pienezza della capacitèa giuridica, politica e civile”. A tale dovere corrisponde pari titolo d’onore e dignità che lo Stato garantisce al lavoro, assicurando la pienezza giuridica a tutti i lavoratori- produttori.
Nella costituzione di Biggini viene giuridicamente stabilita la partecipazione di tutti i lavoratori (imprenditori, tecnici, operai) alla gestione delle imprese pubbliche e private, nonchè all’equa ripartizione degli utili. Viene garantita la proprietà privata, estendendola all’abitazione secondo il principio che la casa non è solo un diritto alla proprietà ma un diritto di proprietà.
La costituzione bigginiana assicura solennemente eguali diritti a tutti i cittadini dinnanzi alla legge; ed innovando coraggiosamente anche quì, rispetto al periodo della precedente dittatura mussoliniana, assicura la libertà personale stabilendo che “nessuno, arrestato in flagrante o fermato per misure preventive, può essere trattenuto oltre tre giorni senza un ordine dell’autorità giudiziaria” (articolo 94). Viene quindi sancita l’inviolabilità del domicilio vietando visite o perquisizioni domiciliarie senza un ordine dell’autorità giudiziaria.
Ai cittadini, inoltre, è assicurata “la facoltà di controllo diretto, o attraverso i suoi rappresentanti”, assieme al di diritto di critica responsabile “sugli atti politici e su quelli della pubblica amministrazione, nonchè sulle persone che li compiono o vi sono preposte (articolo 96). Si tratta di una disposizione che mantiene una impressionante attualità rispetto agli abusi di potere e all’impressionante corruzione che ha corroso in Italia il sistema politico ed amministrativo vigente.
Impressionante risulta poi, sia rispetto al regime dittatoriale mussoliniano sia al periodo bellico in cui Biggini scrive la Costuzione che stiamo esaminando, l’articolo 97 che stabilisce la libertà di stampa, associazione e culto “quale attributo della personalità umana e come strumento utile per gli interessi e per lo sviluppo della Nazione”. Unico limite a tale libertà, possono essere le preminenti esigenze dello Stato e la libertà degli altri individui.
Emerge quì un umanesimo bigginiano, ribadito dall’articolo 98, che restaura la libertà politica riaffermando la natura di Stato di diritto quale condizione vitale della Repubblica Sociale; esso recita espressamente: “L’organizzazione politica è libera. I partiti possono esplicare la libertà di propaganda delle loro idee e dei loro programmi, purchè non in contrasto con i fini supremi della Repubblica”.
Si tratta certamente di un cambio radicale, rivoluzionario nei riguardi del regime monopartitico del precedente ventennio fascista. La costituzione di Biggini attribuisce, in questo contesto nuovo, al Partito fascista repubblicano – considerato organo ausiliare dello Stato – il compito dell’educazione politica del popolo “secondo i principi della dottrina di cui esso è assertore e depositario”.
Certo, la funzione attribuita in tali termini al Partito fascista repubblicano, la cui appartenenza “non comportava alcun privilegio o diritto speciale” – come precisa apertamente Biggini stesso – risente del clima storico e politico eccezionale proprio del tempo in cui questo documento costituzionale è stato scritto. Esso risulta oggi anacronistico, fuori del tempo storico, sia attuale che futuro, assieme all’articolo che vieta la cittadinanza italiana e impedisce il matrimonio di cittadini italiani con sudditi di razza ebraica”; articolo messo in relazione con la “speciale disciplina di cittadini italiani con sudditi di altre razze e con stranieri” che si estende quindi al divieto, per le razze di colore, d’esercitare il diritto-dovere di servire in armi l’Italia, eliminando per essi altri diritti civili “entro i limiti segnati dalla legge”.
Questa ricaduta in un atteggiamento razzistico, che aveva contaminato le intenzioni rinnovatrici del fascismo repubblicano – assente invece nelle proposte costituzionali presentate dal giornalista Spampanato e dall’ex-senatore Vittorio Rolandi-Ricci – stupisce in un uomo generoso e mite qual era Carlo Alberto Biggini; il quale in diverse occasioni aveva manifestato il suo personale disagio per le disposizioni persecutorie nei confronti degli ebrei in Italia; per cui non si può evitare di chiedersene il motivo. Fra le ipotesi piú probabili si possono avanzare queste: che egli si sia sentito fortemente condizionato dalla presenza armata di un alleato germanico fattosi sospettoso in materia razziale nei riguardi degli italiani o che si sia preoccupato delle reazioni di una minoranza di gerarchi fascisti estremisti. Ipotesi, queste, che stendono un velo d’ombra su un documento costituzionale coraggiosamente innovatore in quasi tutta la sua stesura.
Un commento più completo dell’articolato della costituzione eleborata da Carlo Alberto Biggini mi obbligherebbe ad una elaborazione assai più estesa, per la quale rimando sia al libro di Franco Franchi, qui più volte citato, sia ad un mio libro dedicato al percorso dell’ultimo Mussolini[7].
La Carta costituzionale lasciataci da Carlo Alberto Biggini, al di là delle imperfezioni che rientrano in ogni progetto umano, ci indica la terza via tra un modello parlamentare liberale ed uno statalista-collettivista: uno Stato Organico, nella forma di una repubblica presidenziale legittimata da una democrazia partecipativa. Un modello veramente innovatore, fondato sulle libertà concrete e in grado di coinvolgere il popolo, organizzato in comunità organica dove si esalta la libertà del cittadino, la giustizia e l’equità per le categorie socioeconomiche, la sovranità della Nazione e l’autorità dello Stato.
Un modello che ci offre indicazioni tuttora valide per superare la crisi del parlamentarismo partitocratico che sbriciola lo Stato, annulla gli effetti del suffragio popolare, vanifica la sovranitá nazionale.
Un modello, insomma, sul quale i politici ed i costituzionalisti dovrebbero seriamente riflettere ancora oggi, senza settarismi o pregiudizi ideologici.
Primo Siena
Santiago del Cile, Novembre 2015.
[1] Cfr. G. Malgieri, Carlo Costamagna. Dalla caduta dell’ideale moderno alla nuova scienza dello Stato. Ed. Sette Colori, Vibo Valencia 1981, p. 77-83.
[2] Cfr. A. CAMPI, Il nero e il grigio. Fascismo, destra e dintorni. Ed.Ideazione, Roma 2004, p.94.
[3] Cfr. G. GARIBALDI, Mussolini e il Professore. Mursia. Ed., Milano 1983.
[4] Cfr. B. SPAMPANATO, L’ultimo Mussolini (Contromemoriale) Ed. Rivista Romana. 1964, vol. II, p.92-93.
[5] Cfr. ERMANNO AMICUCCI, I 600 giorni di Mussolini. Ed. Faro, Roma 19.
[6] A. CARLINI, in Studi gentilani (vol IIIº G.G., La vita e il pensiero), Sansoni , Firenze 1958, p.20 e p. 109.
[7] Cfr. PRIMO SIENA, La Perestroika dell’ultimo Mussolini. Dalla dittatura cesariana alla democrazia organica. Solfanelli Ed., Chieti 2012.
http://www.destra.it/10708-2/
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