Come il Ministero dell’Africa italiana gestì le prime immigrazioni di massa.
Nel codice del lavoro i diritti e i doveri degli emigranti italiani nelle colonie
Durante il fascismo vennero varate dal Ministero dell’Africa italiana e pubblicate nel Codice del lavoro dell’Africa italiana delle apposite leggi per disciplinare le migrazioni che portarono migliaia di italiani nelle colonie.
La legge del 9 aprile 1931 n° 358
“Norme per la disciplina e lo sviluppo delle migrazioni e della colonizzazione interna” (1) ci fornisce un’idea chiara di quanto qualunque movimento verso l’Africa forse rigidamente coordinato e controllato.
Questa legge razionalizzava la distribuzione dei migranti nei diversi territori (art. 2) in funzione delle reali necessità di lavoro (art. 3) ed i loro spostamenti (art. 7).
Inoltre
garantiva che i migranti fossero idonei e atti al lavoro (art. 8) e che
non fossero portatori di malattie (art. 10).
Infine concedeva premi
(art. 13) ai migranti la cui permanenza fosse accertata.
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Art. 2 – Il Commissariato per le
migrazioni e la colonizzazione interna ha la scopo di provvedere – di
concerto col Ministero delle corporazioni – all’accertamento e alla razionale distribuzione della mano d’opera disponibile
al fine di ottenere il più conveniente impiego in tutto il Regno, e, di
concerto con il Ministro per le colonie, anche nelle colonie. (2)
Art. 3 – Il Ministro per le
corporazioni e i prefetti del Regno, in base ai dati forniti dai
Consigli provinciali delle corporazioni, dalla Cattedre ambulanti di
agricoltura, dagli Osservatori di economia agraria, dalla Associazioni
sindacali e dagli Uffici di collocamento, trasmettono al Commissariato
rapporti mensili con la indicazione della situazione provinciale del
lavoro, specificando il numero dei lavoratori disponibili e la possibilità di assorbimento locale,
nonché il numero delle famiglie coloniche che possono trovare uno
stabile collocamento nel territorio della provincia, e quello delle
famiglie disposte a trasferirsi in altre provincie.
Art. 7 – Lo spostamento di gruppi di lavoratori e di famiglie coloniche da una Provincia per l’impiego in altra Provincia dovrà essere sempre disposto o autorizzato dal Commissariato per le migrazioni e la colonizzazione interna.
Art. 8 – Il Commissariato per le migrazioni e la colonizzazione interna, curerà, per mezzo dei suoi funzionari e dei suoi organi, che le squadre di operai migranti siano formate di individui fisicamente idonei e pratici del mestiere, per il quale sono chiamati e darà agli operai stessi l’assistenza morale, sanitaria e economica.
Art. 10 – I lavoratori migranti da zone colpite da malattie di carattere diffusivo possono essere assoggettati a visita medica prima dell’arruolamento e sottoposti a controllo medico durante i viaggi e nella zona d’impiego, e, se riscontrati affetti da malattie gravi e contagiose, essere rinviati ai luoghi d’origine.
Art. 13 – Alle famiglie coloniche che a decorrere dal 28 ottobre 1927 si siano trasferite o si trasferiranno in modo permanente in zone di colonizzazione il Commissariato per le migrazioni e la colonizzazione interna potrà concedere, con le modalità stabilite nel regolamento, un premio di colonizzazione nella misura non eccedente le L. 6.000, da corrispondersi in quattro rate annuali eguali dopo il primo anno di accertata permanenza della famiglia nella zona della colonizzazione.
di Alberto Alpozzi
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NOTE
1) Gazzetta Ufficiale 27 aprile 1931, n. 96
2) V. decreto del Capo del
Governo 18 luglio 1931. Istituzione in Tripolitania di un ufficio del
Commissariato per la migrazione e la colonizzazione interna (Boll. Uff.
Tripolitania 16 aprile 1932, n. 8)
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